ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01354

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 117 del 30/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: MENGA ROSA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019
BOLOGNA FABIOLA MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019
LAPIA MARA MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019
MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019
PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019
SAPIA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019
TRIZZINO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019
TROIANO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019
VOLPI LEDA MOVIMENTO 5 STELLE 30/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 30/01/2019
Stato iter:
31/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/01/2019
Resoconto MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 31/01/2019
Resoconto BARTOLAZZI ARMANDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 31/01/2019
Resoconto MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/01/2019

SVOLTO IL 31/01/2019

CONCLUSO IL 31/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01354
presentato da
MENGA Rosa
testo presentato
Mercoledì 30 gennaio 2019
modificato
Giovedì 31 gennaio 2019, seduta n. 118

   MENGA, D'ARRANDO, MASSIMO ENRICO BARONI, BOLOGNA, LAPIA, MAMMÌ, NAPPI, NESCI, PROVENZA, SAPIA, SARLI, SPORTIELLO, TRIZZINO, TROIANO e VOLPI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'attività dell'informatore scientifico del farmaco (Isf) è definita dal decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 come il complesso di informazioni relative alla composizione dei farmaci ad uso umano, alla loro attività terapeutica, alle precauzioni e modalità d'uso, compresa la concedibilità da parte del servizio sanitario nazionale, ai risultati degli studi clinici controllati concernenti la efficacia e tossicità immediata ed a distanza, destinato ai medici ed ai farmacisti, avente lo scopo di assicurare un corretto uso del farmaco;

   l'Isf, quale tramite tra ricerca scientifica e medico, deve essere in possesso di un diploma di laurea in una disciplina scientifica, come statuito dell'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo n. 219 del 2006, ed è l'unico professionista qualificato a portare l'informazione sui medicinali ai medici;

   al fine di garantire il diritto alla cura del cittadino, il richiamato decreto legislativo n. 219 del 2006 sancisce che l'Isf deve instaurare un rapporto di lavoro con un'unica impresa farmaceutica, e riferire al Servizio scientifico, di cui ogni impresa farmaceutica deve dotarsi e che deve essere indipendente dal servizio marketing della stessa, tutte le informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali;

   la giurisprudenza di merito e di legittimità si è confrontata con l'annosa questione dell'inquadramento contrattuale dell'Isf, statuendo la necessità di ricondurre nell'alveo del lavoro autonomo o subordinato il rapporto di chi svolga prevalentemente l'attività di informatore medico-scientifico e non quella di agente di commercio (Tribunale di Marsala, sent. n. 131/2017; Cassazione civile sezione lavoro, n. 19394/2014);

   in data 19 luglio 2018 tra Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Ult si è concordato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto dei chimici, dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022;

   tuttavia tale ipotesi di contratto non è intervenuta a modificare l'area funzionale di appartenenza degli Isf, che rimangono allocati nel settore marketing, consentendo il loro impiego come agenti di commercio, spesso non laureati;

   da ciò deriva totale assenza di tutela della categoria degli Isf, con conseguenti ricadute negative sulla qualità dell'informazione scientifica offerta alla classe medica, il cui livello di aggiornamento scientifico si ripercuote sulla salute del cittadino –:

   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative volte a valorizzare la professionalità dell'informatore scientifico del farmaco, anche attraverso un adeguato inquadramento contrattuale, al fine di preservare il diritto alla cura del cittadino.
(5-01354)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 31 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01354

  Con riguardo alla questione in esame, si ritiene necessario chiarire che l'attività di informazione sui medicinali è un fattore essenziale per l'uso razionale dei farmaci. Per tale ragione è importante fare in modo che questa sia obiettiva, basata sulle migliori conoscenze scientifiche e trasferibile nell'ambito della pratica clinica.
  Il vigente assetto normativo (articolo 122 del decreto legislativo n. 219 del 2006) dispone che la menzionata attività può essere fornita solo ai medici e ai farmacisti, da parte degli informatori scientifici.
  Per i profili di competenza del Ministero della salute, l'aspetto di maggior rilievo e interesse, è rappresentato dall'esigenza che sia sempre garantito, nel rispetto delle prescrizioni normative, che gli informatori scientifici siano in possesso del diploma di laurea previsto dalla riforma degli ordinamenti didattici universitari, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica, o di laurea magistrale in una delle seguenti discipline: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria. In alternativa, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1993, o della corrispondente laurea. È, altresì, necessario che in tutti i casi gli informatori scientifici ricevano una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono, così da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto più complete sui medicinali presentati.
  Le indicazioni prescritte dalle norme sopra richiamate e il rispetto delle medesime rappresentano una necessaria condizione di garanzia per i profili sanitari di competenza del Ministero della salute per quanto attiene alla funzione della informazione scientifica dei medicinali; quanto, invece, all'aspetto dell'inquadramento contrattuale degli informatori in esame, ci si rimette agli approfondimenti che saranno svolti nelle sedi competenti, ai fini delle relative determinazioni.
  Si coglie l'occasione per manifestar fin da ora, tutto il sostegno e il supporto istituzionale, per ogni prospettato e auspicato inquadramento professionale futuro, che possa corrispondere in modo più equo alle aspettative della categoria professionale in questione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto farmaceutico

rappresentante di commercio

ricerca medica