ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01348

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 117 del 30/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: SOVERINI SERSE
Gruppo: MISTO-CIVICA POPOLARE-AP-PSI-AREA CIVICA
Data firma: 30/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 30/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 30/01/2019
Stato iter:
31/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/01/2019
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 31/01/2019
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 31/01/2019
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/01/2019

SVOLTO IL 31/01/2019

CONCLUSO IL 31/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01348
presentato da
SOVERINI Serse
testo di
Mercoledì 30 gennaio 2019, seduta n. 117

   SOVERINI e SCHULLIAN. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la pensione ai superstiti è una prestazione economica erogata ai familiari dell'assicurato in caso di sua morte, per tutelare le esigenze di vita dei membri superstiti della famiglia;

   fruiscono del beneficio anche i figli maggiorenni, studenti universitari, per la durata del corso legale di laurea e, comunque, non oltre i 26 anni, purché a carico del deceduto e non prestanti attività lavorativa. La domanda va rinnovata ogni anno;

   con il messaggio 2866 del 17 luglio 2018, l'Inps dichiara che gli studenti superstiti iscritti ad università in Italia devono presentare solamente un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, indicando l'anno di immatricolazione e la durata del corso di studio, poiché l'articolo 22 della legge n. 903 del 1965 stabilisce che il trattamento pensionistico, sempre entro il 26° anno di età, venga riconosciuto limitatamente alla «durata legale» del corso;

   gli studenti superstiti iscritti ad università estere ottengono la pensione solo se il corso di laurea o il titolo di studio ha valore legale in Italia;

   nel medesimo messaggio, l'Inps chiarisce che i superstiti che frequentano corsi universitari all'estero devono allegare alla domanda di pensione, unitamente alla documentazione prevista, il certificato di iscrizione con relativa traduzione asseverata, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e una dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato; inoltre, devono presentare un certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo in originale o in copia autenticata, cioè conforme all'originale posseduto dal richiedente mediante autocertificazione) e tradotto (la traduzione deve essere giurata e asseverata); deve essere allegata alla domanda anche la dichiarazione di valore in loco della rappresentanza diplomatico-consolare;

   la produzione di questa documentazione, ogni anno, è un aggravio burocratico non indifferente per gli studenti superstiti iscritti ad università estere. I costi per le traduzioni in italiano, da traduttori giurati, sono altissimi e compromettono la situazione economica degli studenti;

   ad avviso degli interroganti si tratta di un'evidente disparità di trattamento tra studenti iscritti ad università italiane e studenti iscritti ad università estere –:

   se il Ministro interrogato non intenda adottare con urgenza iniziative al fine di semplificare le modalità di presentazione della domanda di pensione ai superstiti per gli studenti iscritti ad università estere, prevedendo, anche per loro, la presentazione di una semplice autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
(5-01348)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 31 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-01348

  Sul tema della semplificazione delle modalità di presentazione della domanda di pensione ai superstiti da parte degli studenti iscritti ad Università estere, rappresento quanto segue.
  Gli onorevoli interroganti rilevano la necessità di un intervento finalizzato ad attribuire agli studenti superstiti iscritti ad Università estere, così come avviene per quelli iscritti ad Università italiane, la possibilità di autocertificare, ai sensi dell'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, lo status di studente, evitando loro costi ingenti e aggravi burocratici.
  In merito, come ricordato anche dagli onorevoli interroganti, l'Inps, con il messaggio n. 2866 del 17 luglio 2018, ha fornito chiarimenti riguardo la documentazione necessaria da allegare alla domanda per il riconoscimento della prestazione previdenziale in riferimento.
  In particolare, l'istituto ha specificato che, nell'ipotesi di superstiti che frequentano corsi di livello universitario all'estero, è richiesta la presentazione di: a) certificato di iscrizione, con relativa traduzione asseverata, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; b) dichiarazione attestante il valore in Italia del percorso di studio frequentato, che, per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul reciproco riconoscimento dei titoli, può essere ottenuta presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  In linea con quanto rappresentato dall'Inps nel predetto messaggio, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, rileva quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, secondo il quale «gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale».
  Peraltro, segnalo che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 («Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici»), le valutazioni concernenti il riconoscimento «dei titoli di studio e dei relativi curricula studiorum ai fini previdenziali» sono di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  A tal proposito, il MIUR ha evidenziato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non consente l'autocertificazione per i documenti esteri da far valere in Italia laddove quanto dichiarato non possa essere soggetto a controllo a campione come espressamente previsto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica.
  Va, infatti, rammentato che l'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 prevede che le autocertificazioni siano assoggettate, dall'Amministrazione che le riceve, a controllo a campione.
  Gli atenei o istituzioni di formazione esteri non sono tenuti a fornire informazioni alle pubbliche amministrazioni italiane sulla veridicità di quanto autodichiarato.
  In assenza di controlli (del tipo effettuato con riferimento alle autocertificazioni su fatti, atti e status convalidabili dalle P.A. italiane), resterebbe del tutto preclusa la possibilità di accertare la veridicità delle dichiarazioni ed il soggetto pubblico procedente resterebbe esposto al rischio di danno erariale, laddove vengano erogati benefici economici.
  Ne deriva che il richiedente è soggetto all'obbligo di presentare documenti e certificazioni in copia conforme, legalizzati (laddove non sia prevista esenzione in virtù di accordi multi o bilaterali) e tradotti da traduttori giurati (con firma anch'essa legalizzata se assente l'esenzione) o da persone competenti in Italia o all'estero.
  La diversità di trattamento fra studenti iscritti alle Università italiane, che possono ricorrere all'autocertificazione, e studenti iscritti alle Università estere, che sono viceversa tenuti a produrre la documentazione specificata, rinviene quindi la sua ragion d'essere nell'esigenza di tutela della P.A. e del suo patrimonio e, al contempo, nei limiti invalicabili del suo operato, inevitabilmente delimitato dai confini nazionali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

studente

insegnamento superiore