ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01272

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 111 del 22/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: TABACCI BRUNO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 22/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 22/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/01/2019
Stato iter:
23/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/01/2019
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/01/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/01/2019
Resoconto GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/01/2019

SVOLTO IL 23/01/2019

CONCLUSO IL 23/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01272
presentato da
TABACCI Bruno
testo di
Martedì 22 gennaio 2019, seduta n. 111

   TABACCI e GEBHARD. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, reca disposizioni in materia di detrazioni per i figli a carico;

   di norma, la detrazione spetta ai genitori, non legalmente ed effettivamente separati, nella misura del 50 per cento ciascuno;

   la lettera c) del comma 1 prevede espressamente che, fino al terzo figlio, i genitori possano statuire diversamente sulla base di un accordo;

   nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario, in mancanza di accordo, mentre, nell'eventualità di un affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita tra i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno, salvo diverso accordo;

   la legge finanziaria per il 2008 (articolo 1 comma 15, lettera a), n. 1 della legge n. 244 del 2007) ha inserito, successivamente, un comma 1-bis all'articolo 12 del Tuir con cui ha previsto un'ulteriore detrazione ove vi siano almeno quattro figli a carico;

   tuttavia, nella previsione del comma 1-bis, non è stata riportata la possibilità che intervengano accordi diversi tra i genitori per la ripartizione delle detrazioni, come previsto invece al comma 1, lettera c);

   pertanto, in presenza di almeno quattro figli a carico, la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, oppure, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice e, nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo –:

   se il Ministro interrogato ritenga che attraverso un'interpretazione estensiva conforme a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, che disciplina le detrazioni per carichi di famiglia fino al terzo figlio, nell'analogo caso previsto successivamente dal legislatore con il comma 1-bis del medesimo articolo, che disciplina le ulteriori detrazioni spettanti in presenza di almeno quattro figli a carico, possano intervenire anche in quest'ultimo ambito accordi diversi tra i genitori sulla ripartizione delle detrazioni.
(5-01272)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01272

  Con il documento in esame chiede chiarimenti interpretativi in merito alla disciplina delle detrazioni per carichi di famigli di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
  Gli Onorevoli interroganti, in particolare, chiedono se sia possibile interpretare la disposizione di cui al citato articolo 12, comma 1-bis, del TUIR, alla stregua di quanto stabilito dal comma 1, lettera c) del medesimo articolo 12, consentendo che, anche nel caso di almeno quattro figli a carico, possano intervenire accordi diversi fra i genitori per la ripartizione delle detrazioni.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.
  Il comma 1, lettera c) dell'articolo 12 del TUIR, concernente le detrazioni per carichi di famiglia, detta le regole di ripartizione tra i genitori della detrazione spettante per figli a carico, non essendo possibile ripartire la predetta detrazione in base alla convenienza economica.
  Tale criterio può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori, non legalmente ed effettivamente separati, si accordino per attribuire l'intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Come chiarito con la circolare n. 15/E del 2017 attraverso la previsione di tale accordo, il legislatore ha inteso, in linea di principio, evitare che, a causa dell'incapienza dell'imposta di uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. È possibile, tuttavia, dar corso all'accordo anche in assenza di tale condizione «di incapienza» poiché la norma, nel consentire l'attribuzione dell'intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.
  Per i genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ripartizione della detrazione tra i genitori è diversamente disciplinata a seconda che sia stabilito o meno l'affidamento congiunto dei figli.
  È, infatti, previsto che «la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa».
  In relazione alla possibilità riconosciuta ai genitori separati di accordarsi circa l'attribuzione della detrazione, nella citata circolare n. 15/E del 2007 è stato precisato che, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non separati, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbano essere interpretate secondo criteri unitari e che, dunque, in caso di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori l'accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50 per cento ovvero ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato e, nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'accordo può avere il contenuto di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Al di fuori delle predette ipotesi, la norma prevede che, nel caso in cui il genitore affidatario non possa fruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, quest'ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50 per cento della detrazione stessa.
  Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 12 del TUIR, in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione che è ripartita in misura pari al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero attribuita in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  A differenza di quanto previsto con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico, i genitori non possono accordarsi per ripartire l'ulteriore detrazione in misura diversa.
  Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12, se l'ulteriore detrazione per figli di cui al citato comma 1-bis del medesimo articolo 12 è di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni per coniuge, delle altre detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR, nonché delle detrazioni per oneri e spese, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
  Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia 31 gennaio 2008 sono state individuate le modalità di erogazione del predetto credito che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o, a scelta del contribuente, riportato a nuovo per computarlo in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo ovvero chiesto a rimborso.
  Ciò posto, a parere dell'Agenzia delle entrate, deve ritenersi che non sia necessario applicare estensivamente il criterio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR, in ordine alla possibilità dei genitori di accordarsi sulla attribuzione delle detrazioni per figli a carico, atteso che la finalità di tale disposizione di impedire che una parte della predetta detrazione non possa essere fruita in caso di incapienza dei genitori, è perseguita anche in presenza di almeno quattro figli a carico mediante il comma 3 dell'articolo 12, ai sensi del quale la quota di detrazione non fruita per incapienza dell'imposta lorda dei genitori è restituita sotto forma di credito d'imposta in base al citato decreto interministeriale 31 gennaio 2008.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

divorzio

interpretazione del diritto