Legislatura: 18Seduta di annuncio: 111 del 22/01/2019
Primo firmatario: ROSSINI ROBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019 RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019 ARESTA GIOVANNI LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019 CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019 DEL MONACO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019 D'UVA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019 ERMELLINO ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019 FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019 GALANTINO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019 GUBITOSA MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019 IORIO MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019 IOVINO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019 RUSSO GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019 TRAVERSI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 22/01/2019
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 22/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 23/01/2019 Resoconto ROSSINI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 23/01/2019 Resoconto VOLPI RAFFAELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA) REPLICA 23/01/2019 Resoconto ROSSINI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 23/01/2019
SVOLTO IL 23/01/2019
CONCLUSO IL 23/01/2019
ROBERTO ROSSINI, CORDA, RIZZO, ARESTA, CHIAZZESE, DEL MONACO, D'UVA, ERMELLINO, FRUSONE, GALANTINO, GUBITOSA, IORIO, IOVINO, GIOVANNI RUSSO e TRAVERSI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 22, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) attribuisce al Ministero della difesa le competenze in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici;
tali attribuzioni, in particolare, si riferiscono all'organizzazione del servizio, alla formazione del personale specializzato, alla vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni eseguite, a scopo precauzionale, su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, all'esecuzione delle attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che il Ministero ha in uso e allo svolgimento dell'attività di disinnesco, brillamento e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
in data 28 febbraio 2017, è stato adottato il decreto del Ministro della difesa che attualmente disciplina l'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e le connesse attività di sorveglianza e vigilanza, nonché la formazione del personale appartenente al Ministero della difesa e alle imprese specializzate iscritte nell'apposito albo;
l'articolo 2, lettera b), del decreto ministeriale in parola definisce le operazioni di «bonifica sistematica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici» come «le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici condotte, normalmente, da imprese specializzate iscritte all'albo»;
riprendendo la sopracitata disposizione del codice dell'ordinamento militare, gli articoli 3 e 4 del predetto decreto ministeriale prescrivono che le operazioni di bonifica sistematica terrestre e subacquea, condotte sia sulle aree del demanio militare sia sulle aree private, vengano effettuate su iniziativa e a spese dei soggetti interessati;
nella prassi applicativa, l'utilizzo della nozione di «soggetti interessati» da parte della normativa in questione ha suscitato varie incertezze interpretative intorno all'effettiva individuazione della titolarità dell'iniziativa delle attività di bonifica sistematica, nonché riguardo all'imputazione delle spese sostenute per le operazioni –:
se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative per definire meglio le attuali norme al fine di chiarire a quali soggetti spetti la titolarità dell'iniziativa di effettuare le attività di bonifica sistematica e, conseguentemente, quali siano i soggetti tenuti a sostenere le spese previste per tali operazioni.
(5-01269)
In linea generale, l'attività di «bonifica sistematica» – il cui obiettivo è assicurare l'incolumità pubblica – viene svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio, relativamente alle «specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati...», in linea con l'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 1o ottobre 2012, n. 177.
Tale attività si configura, quindi, in un rapporto tra soggetti privati, laddove l'Amministrazione militare, in virtù delle vigenti disposizioni in materia, è chiamata, attraverso gli Organi Tecnici periferici, a provvedere all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato, oltre che a esercitare le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che possono essere eseguite su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato.
Il sopracitato iter autorizzativo implica l'instaurazione di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, così come regolamentato dalla legge 241/90 e successive modifiche, che vede quali attori da una parte l'organo periferico (della Difesa) competente per settore e territorio e dall'altra il soggetto interessato/committente.
Al riguardo, l'articolo 89 del d.lgs. n. 81/2008 chiarisce che per committente deve intendersi il «soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione»; inoltre «nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto».
La definizione di «soggetto interessato» è riportata, altresì, nella direttiva – consultabile online – emanata dalla Direzione dei lavori e del demanio della Difesa (direttiva tecnica GEN-BST 001 ed. 2017):
«soggetto pubblico o privato, ovvero il committente che, in quanto titolare di un interesse che comunque insiste sul bene stesso, intende eliminare il rischio di ordigni bellici da cui possano derivare minacce alla sicurezza del sito interessato da eventuali opere di costruzione o altri interventi, avvalendosi di Imprese Specializzate nel settore della Bonifica Bellica Sistematica e regolarmente iscritte all'Albo istituito con decreto ministeriale 11 maggio 2015, n. 82».
Resta inteso che tutte le responsabilità derivanti da danni a persone o cose imputabili ad una imperfetta e incompleta esecuzione della ricerca ricadono sulle rispettive ditte specializzate interessate che, per tale aspetto, rilasciano specifica Dichiarazione di Garanzia sull'attività svolta.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):formazione professionale
formazione sul posto di lavoro
sicurezza e sorveglianza