ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01258

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 111 del 22/01/2019
Abbinamenti
Atto 5/01136 abbinato in data 14/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: ZANICHELLI DAVIDE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIPPA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2019
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2019
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2019
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 21/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 21/01/2019
Stato iter:
14/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/02/2019
Resoconto COLETTO LUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 14/02/2019
Resoconto ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/01/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 14/02/2019

DISCUSSIONE IL 14/02/2019

SVOLTO IL 14/02/2019

CONCLUSO IL 14/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01258
presentato da
ZANICHELLI Davide
testo di
Martedì 22 gennaio 2019, seduta n. 111

   ZANICHELLI, GRIPPA, PARENTELA, SPADONI e D'ARRANDO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   risale all'8 maggio 2018 la nota prot. 19335 (inviata a tutte le regioni e al consorzio Grana Padano), mentre era ancora Ministro della salute Beatrice Lorenzin, in cui si dichiara che il lisozima non è più considerato un «additivo conservante», ma un «coadiuvante tecnologico», permettendo così di non riportare più in etichetta sulle varie confezioni del formaggio Grana Padano, la parola «conservante»;

   ciò varrebbe esclusivamente per il Grana Padano solamente, perché, secondo quando emerso dalla ricerca citata nella nota, il lisozima (codice E1105) cessa la propria azione dopo 6/7 mesi, mentre il Grana Padano viene marchiato dopo 9; infatti, se fino al 1991 il Grana Padano usava per la produzione il conservante (antefermentativo) formaldeide (dichiarato cancerogeno dal centro Lare di Lione), successivamente è passato a utilizzare il lisozima dell'uovo come conservante antibatterico;

   tale decisione, sembrerebbe contravvenire a quanto disposto sia dal decreto ministeriale del 27 febbraio 1996, n. 209, recante il «Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione della sostanze alimentari, che dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari» (articolo 9 in particolare). Per tali ragioni il parere del dirigente del Ministero della salute dell'8 maggio 2018 non avendo alcuna valenza né primaria (qual è la fonte del regolamento comunitario), né secondaria (qual è la fonte del decreto ministeriale) non può avere l'effetto di abrogare la loro efficacia normativa, motivo per cui il lisozima rimarrebbe un additivo alimentare con funzionalità di conservante a tutti gli effetti;

   il Consorzio del Parmigiano Reggiano, sentitosi coinvolto in quanto il proprio prodotto è privo totalmente di conservanti, posto che necessita esclusivamente di latte, sale e caglio (ed è un primato dell'Emilia-Romagna nel settore del cibo qualità), ha inviato il 18 giugno 2018 una «istanza di accesso», al Ministero della salute per conoscere il contenuto degli atti del procedimento che ha condotto all'elaborazione della nota. Il 20 luglio il Ministero della salute ha risposto al Consorzio che ha «riscontrato negativamente» la richiesta di conoscere gli atti del procedimento;

   il Consorzio reggiano ha presentato allora un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento del parere del Consiglio superiore della sanità (i cui membri non di diritto sono stati revocati nel dicembre 2018);

   a seguito della nota ministeriale, con la circolare n. 139 inviata successivamente ai consorziati padanisti, il direttore generale del Grana Padano ha indicato di far scomparire (da etichette, volantini e altro) la parola «conservante» consigliando la dicitura: «ingredienti: latte, sale, caglio, lisozima dell'uovo»; da ciò ne consegue quindi che il Grana Padano potrebbe essere venduto senza dichiarare che l'ingrediente lisozima è un conservante;

   secondo quanto riportato in una nota del 18 dicembre 2018 la provincia di Reggio Emilia dichiara di sostenere il ricorso al Tar presentato da parte del Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano sulla nuova classificazione del lisozima, consapevole che il cambio non consentirebbe ai consumatori di comprendere a pieno le differenze, rischiando una riduzione del contenuto informativo per i consumatori, oltre che un possibile danno commerciale per chi produce formaggi con criteri e disciplinari maggiormente rigorosi –:

   come il Ministro interrogato intenda procedere in merito alla questione;

   se si abbia l'intenzione di identificare il lisozima come conservante (dati i presupposti normativi indicati dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 e dal regolamento (CE) n. 1333/2008) per tutti i formaggi che lo contengano, nel rispetto del principio di trasparenza, della tutela e della consapevolezza dei consumatori che hanno il diritto di essere informati correttamente di ciò che acquistano e mangiano.
(5-01258)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01258

  Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari in esame, stante l'analogia dei contenuti.
  Preliminarmente si fa presente che sulla questione posta dagli onorevoli interroganti pende un contenzioso giurisdizionale, nelle more del quale il Ministero della salute non può, per ovvie ragioni, adottare iniziative che ne pregiudichino l'andamento.
  Tanto premesso, si ritiene utile, in questa sede, illustrare le motivazioni che hanno condotto fino ad ora gli uffici del Ministero della salute nella loro azione, la quale, come evidenziato negli atti ispettivi, muove da fatti e premesse risalenti nel tempo e, comunque, precedenti l'insediamento di questo Governo.
  Il lisozima è un enzima che dal 1995, in assenza di disposizioni specifiche sugli enzimi alimentari, è stato considerato, per la normativa comunitaria, tra gli additivi alimentari; ad esso, in particolare, veniva consentito l'impiego quale conservante nel formaggio stagionato alla dose « quantum satis», ovvero senza una quantità numerica massima stabilita per legge.
  In seguito, tutte le direttive comunitarie sugli additivi alimentari fino ad allora autorizzati, ivi compreso il lisozima, sono state trasferite in un unico regolamento, Reg. (UE) 1129/2011, che non identifica più le sostanze secondo la funzione svolta (ad esempio conservante, acidificante, emulsionante etc.) ma in base alle categorie alimentari ove gli stessi additivi possono essere impiegati (ad esempio formaggio stagionato, pesce, uova etc.).
  Nella disciplina europea, il settore degli enzimi è, dunque, oggetto di un'unica regolazione che riguarda sia gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici che quelli considerati quali additivi alimentari/conservanti: in attesa di pervenire alla lista UE dedicata ai soli enzimi, è confermata, pertanto, l'applicazione delle condizioni d'uso presenti nella normativa sugli additivi alimentari (cfr. articolo 18 del regolamento CE n. 1332/2008) e il lisozima resta inserito nei due elenchi UE «additivi alimentari» ed «enzimi alimentari».
  Fatta questa premessa generale, si fa presente che a seguito dell'istanza presentata dal «Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano» in merito alla variazione della categoria di attribuzione da «additivo conservante» a quella di «adiuvante tecnologico» per il lisozima utilizzato per il grana padano DOP, i competenti uffici del Ministero hanno avviato la procedura fissata dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, che prevede, in particolare, il parere obbligatorio del Consiglio Superiore di Sanità (CSS).
  Peraltro, prima di trasmettere la richiesta di parere al CSS, il Ministero ha acquisito anche la valutazione tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) sulla documentazione presentata a corredo dell'istanza.
  Sulla base di tali avvisi, di valore meramente tecnico, si è provveduto, dunque, a modificare, con il provvedimento, peraltro, ora censurato in sede giurisdizionale, la classificazione del lisozima da «additivo conservante» a «adiuvante/coadiuvante tecnologico» nel formaggio Grana Padano D.O.P. «con un periodo di stagionatura maggiore o uguale a nove mesi».
  Occorre peraltro sottolineare che, in considerazione del fatto che ogni formaggio presenta un proprio disciplinare/processo di produzione specifico, il Ministero ha ritenuto di non poter estendere, d'ufficio, ad altri prodotti la modifica della classificazione del lisozima in questione.
  Corre, inoltre, l'obbligo di precisare che nel citato parere il CSS ha ribadito che, in conformità al Regolamento UE n. 1169/2011, permane l'obbligo di indicare in etichetta la presenza del lisozima in quanto estratto dall'albume dell'uovo: ciò, voglio chiarire, solo in quanto sostanza che provoca allergie o intolleranze ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché dall'articolo 21 del regolamento medesimo.
  Ciò posto, in conclusione, si fa presente che le determinazioni finora assunte dal Ministero non possono in ogni caso mettere in discussione l'applicazione della disciplina, di stretta derivazione comunitaria, che regola la materia dell'etichettatura degli alimenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consumatore

alimenti industriali

enzima