ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01112

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/12/2018
Stato iter:
19/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/12/2018
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/12/2018

DISCUSSIONE IL 19/12/2018

SVOLTO IL 19/12/2018

CONCLUSO IL 19/12/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01112
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Giovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   BIGNAMI, GIACOMONI, BARATTO, MARTINO, BENIGNI, CATTANEO e ANGELUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con circolare 9/E del 7 maggio 2018 l'Agenzia delle entrate ha indicato le nuove modalità di fatturazione dei compensi dei Consulenti tecnici d'ufficio (Ctu) (articolo 4.2. oneri Ctu a carico di soggetti «split payment»). Da tale interpretazione emerge che tutte le fatture del Ctu per il pagamento degli onorari stabiliti dal giudice, emesse sia a società, enti pubblici che a privati, devono essere intestate all'amministrazione della giustizia (il tribunale di riferimento), committente non esecutrice del pagamento, con «solutio» a carico della parte/i onerata dal giudice, quale parte esposta all'onere economico del pagamento quale titolare passivo del rapporto di debito;

   con nota del 28 settembre 2018 avente ad oggetto «Liquidazione dei compensi dovuti ai CTU nell'ambito del procedimento civile – esclusione dello split payment — Circolare Agenzia delle Entrate n. 9 del 7 maggio 2018 e articolo 12 decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 – Modalità di trasmissione delle fatture intestate al Ministero della Giustizia» il Ministero della giustizia si esprimeva in merito alle segnalazioni pervenute sia da parte degli uffici giudiziari che dei Ctu, in merito alle criticità nella gestione delle fatture elettroniche emesse dai Ctu nei confronti degli uffici giudiziari;

   alla luce delle vigenti disposizioni, la parte obbligata deve continuare a effettuare il pagamento del compenso liquidato dal giudice in favore del Ctu il quale deve però emettere la fattura nei confronti dell'amministrazione evidenziando di aver ricevuto il pagamento dalla parte obbligata e non dall'amministrazione;

   dalle segnalazioni pervenute al Ministero della giustizia, risulta che tali modalità stiano creando numerose criticità in quanto tali fatture, che pervengono agli uffici giudiziari con sistema di gestione contabile Sicoge, risultano come crediti inestinti poiché pagate da terzi. Il sistema Sicoge consente infatti la chiusura automatica delle fatture pagate ma non per quelle non pagate, le quali devono essere chiuse tramite operazione manuale. Ciò affinché il relativo credito possa risultare estinto sulla piattaforma del credito (Pcc) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze;

   il Ministero afferma dunque di aver avviato «un'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate al fine di verificare la possibilità di individuare soluzioni operative in grado di non aggravare ulteriormente le complesse attività degli Uffici giudiziari in tema di pagamento delle spese di giustizia» –:

   quali soluzioni siano state individuate alla luce di quanto descritto in premessa e in quali tempi il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda adottare iniziative per risolvere le criticità evidenziate dalla presente interrogazione.
(5-01112)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 dicembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01112

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti segnalano talune criticità concernenti le procedure di emissione e pagamento delle fatture da parte dei consulenti tecnici d'ufficio, chiamati ad assistere il giudice nelle controversie giudiziarie.
  Gli interroganti rappresentano che, con circolare n. 9/E del 7 maggio 2018, l'Agenzia delle entrate ha indicato le nuove modalità di fatturazione dei compensi dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU). Da tale interpretazione, emerge che tutte le fatture emesse dal CTU per il pagamento degli onorari stabiliti dal giudice, sia a società ed enti pubblici, sia a privati, devono essere intestate all'amministrazione della giustizia (il tribunale di riferimento), committente non esecutrice del pagamento, con « solutio» a carico della parte onerata dal giudice.
  Tuttavia, dalle segnalazioni pervenute al Ministero della giustizia, risulta che tali modalità creano numerose criticità, in quanto tali fatture, che pervengono agli uffici giudiziari con sistema di gestione contabile SICOGE, risultano come crediti inestinti, poiché pagate da terzi. Il sistema SICOGE consente, infatti, la chiusura automatica delle fatture pagate, ma non di quelle non pagate, le quali devono essere chiuse tramite operazione manuale. Ciò affinché il relativo credito possa risultare estinto sulla piattaforma del credito (Pcc) gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quali siano le tempistiche per risolvere le criticità di cui in premessa, nonché quali siano le soluzioni operative individuate per superare tali evidenti criticità.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  La prestazione del consulente tecnico d'ufficio (CTU) è commissionata dal giudice, il quale liquida il compenso con apposito decreto, che dispone il pagamento della relativa somma a carico delle parti in giudizio, dando mandato alla cancelleria di notificare detto decreto al CTU stesso e alle parti interessate.
  In merito alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese per il CTU, nonostante la disciplina normativa, nel tempo, abbia subito diverse modifiche, non sono stati intaccati i principi ispiratori della disciplina stessa, individuati in svariate pronunce giurisprudenziali in cui è stata ribadita la prevalenza della natura pubblicistica dell'incarico (Cass., 22 settembre 2011, n. 19399, Cass., 6 agosto 2014, n. 17708, Cass. 15 ottobre 2015, n. 20878).
  In linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 9 del 19 febbraio 1982 ha chiarito che il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo articolo 21 del citato Presidente della Repubblica n. 633 nei confronti dell'Amministrazione della giustizia. In altre parole, il CTU, a norma degli articoli 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, deve emettere fattura nei confronti del Tribunale (o altro organo dell'Amministrazione giudiziaria) dal quale ha ricevuto il mandato professionale, avendo cura di evidenziare nella quietanza della fattura che il pagamento dell'ammontare è effettuato dalle parti (o dalla parte) individuata con provvedimento del giudice.
  Ponendosi nel solco della precedente prassi, con riferimento alla disciplina della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), la circolare n. 9 del 7 maggio 2018 dell'Agenzia delle entrate ha precisato che, nel caso della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice, la PA (Amministrazione della Giustizia), pur essendo riconducibile nell'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti, non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del CTU. Tale circostanza, nonché esigenze di semplificazione dei pagamenti spettanti al CTU, hanno indotto ad escludere l'applicabilità nelle fattispecie in esame della disciplina della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  L'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria, sopra riportato, è stato confermato dal Ministero della giustizia.
  Tuttavia, come sopra evidenziato dagli Onorevoli interroganti, nella circolare del 26 settembre 2018, il Ministero della giustizia ha rappresentato di essere stato destinatario di numerose segnalazioni, pervenute, sia da parte degli uffici giudiziari sia da parte dei CTU, con riferimento a criticità nella gestione delle fatture elettroniche mediante il sistema SICOGE.
  Alla luce di quanto rappresentato, posto che le problematiche sollevate non attengono a profili di natura prettamente fiscale, bensì di natura ragionieristica-contabile, l'Agenzia delle entrate ha prontamente interpellato sul tema il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per operare congiuntamente al fine di individuare soluzioni che consentano il superamento delle difficoltà operative che il sistema contabile SICOGE ha manifestato nella gestione delle fatture dei CTU.
  Pertanto, sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tra i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria ed il Ministero della giustizia, al fine di risolvere al più presto le criticità prospettate dagli Onorevoli interroganti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fatturazione

ente pubblico

debito