Legislatura: 18Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Primo firmatario: PALLINI MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma AMITRANO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 13/12/2018 MANZO TERESA MOVIMENTO 5 STELLE 13/12/2018 PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 13/12/2018
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 13/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 27/06/2019 Resoconto FIORAMONTI LORENZO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) REPLICA 27/06/2019 Resoconto PALLINI MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/12/2018
DISCUSSIONE IL 27/06/2019
SVOLTO IL 27/06/2019
CONCLUSO IL 27/06/2019
PALLINI, AMITRANO, MANZO e PARENTELA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
negli istituti tecnici e professionali, tra i docenti, sono presenti anche gli insegnanti tecnico-pratici (I.t.p.) che svolgono attività didattiche laboratoriali in compresenza con l'insegnante «teorico» della disciplina o anche in piena autonomia. Il titolo di studio per poter accedere a questo ruolo è il diploma di maturità di tipo tecnico o professionale. Gli insegnanti tecnico-pratici prima della riforma delle classi di concorso (legge n. 133 del 2008) erano inquadrati nella tabella C. Oggi, in seguito alla riforma, sono inquadrati nella tabella B;
la recentissima sentenza del tribunale di Roma n. 5795 del 5 luglio 2018 chiarisce che «il possesso del diploma ITP, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 39 del 1998, consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento negli istituti di scuola secondaria con il solo diploma. È indubbio quindi che a tali tipologie di diplomi fosse riconosciuto valore di titolo abilitativo all'insegnamento senza alcuna necessità di conseguire un titolo abilitativo ulteriore. Di conseguenza questo decreto ministeriale riconosce il titolo ITP come abilitante, poiché non è necessario il conseguimento di un titolo ulteriore per insegnare. Introdurre una distinzione tra titolo di accesso alla professione e titolo abilitante è assolutamente inutile per i diplomi il cui regime giuridico è antecedente alla stessa attuazione del principio dell'abilitazione all'insegnamento»;
la maggior parte degli I.t.p. di ruolo insegna col solo diploma, ritenuto abilitante (decreto ministeriale n. 39 del 1998) anche perché, dopo l'entrata a regime del sistema di abilitazione, quale requisito di accesso ai concorsi è stato bandito il concorso ordinario del 2012 al quale, però, è stato consentito l'accesso a una sola categoria di diplomati, a ulteriore conferma della natura abilitante del diploma stesso;
il concorso infatti era riservato ai soli docenti abilitati. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oltretutto, non ha mai provveduto ad istituire per gli I.t.p. le scuole di specializzazione per acquisire le abilitazioni all'insegnamento, limitandosi a prevedere soltanto una procedura riservata nel 2005 e l'istituzione dei percorsi abilitanti speciali nel 2013, tuttavia a beneficio dei soli docenti che vantassero 3 anni completi di servizio e, comunque, circoscritti a un numero estremamente esiguo di classi concorsuali;
molti I.t.p. attualmente insegnano in virtù di un provvedimento giurisdizionale provvisorio, rimesso alla mera discrezionalità dei giudici che non hanno una opinione univoca. Sarebbe, pertanto, opportuno, oltre che auspicabile, garantire la continuità dei contratti almeno fino alla scadenza naturale degli stessi, a prescindere dagli esiti giudiziari, così come è stato fatto nei confronti dei diplomati magistrali, nonostante la pronuncia della plenaria del dicembre 2017. Agli stessi, infatti, è stato comunque consentito di stipulare contratti per l'anno in corso;
all'ultimo concorso bandito nel febbraio 2018, concorso straordinario, non selettivo e nuovamente riservato solo agli abilitati, non è stata prevista la partecipazione di molti docenti I.t.p. sebbene gli stessi debbano essere considerati abilitati a tutti gli effetti e sebbene numerose pronunce del Consiglio di Stato, nel merito, ne autorizzino la partecipazione in considerazione della palese disparità di trattamento rispetto alle altre categorie, quali Afam ad esempio –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, ritenga opportuno porre in essere, quanto prima, a favore del riconoscimento del titolo abilitante dei docenti I.t.p. (come Afam e diplomati magistrali) e per la partecipazione al concorso straordinario (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 6 febbraio 2018), in virtù della normativa vigente in materia e delle numerose pronunce giurisprudenziali, garantendo così la parità di trattamento nel mondo dell'insegnamento scolastico e di opportunità nell'accesso al pubblico impiego.
(5-01110)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):licenza edilizia
riconoscimento dei diplomi
insegnante