ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01109

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: D'INCA' FEDERICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RADUZZI RAPHAEL MOVIMENTO 5 STELLE 09/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/12/2018
Stato iter:
23/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/01/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/01/2019
Resoconto D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/12/2018

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/01/2019

DISCUSSIONE IL 23/01/2019

SVOLTO IL 23/01/2019

CONCLUSO IL 23/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01109
presentato da
D'INCÀ Federico
testo presentato
Giovedì 13 dicembre 2018
modificato
Mercoledì 9 gennaio 2019, seduta n. 107

   D'INCÀ, RADUZZI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   da un'analisi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2018 risulterebbero essere 36 i comuni veneti che hanno evidenziato un saldo negativo delle loro posizioni, contribuendo sia all'alimentazione che alla contribuzione perequativa del fondo di solidarietà comunale;

   concepita per attenuare gli squilibri tra enti comunali, operando una redistribuzione da enti con maggiori capacità di entrata e spesa verso quelli con minori capacità, l'introduzione di questo fondo ha sollevato, tuttavia, molte critiche riguardo al meccanismo di calcolo della quota perequativa, cioè la trattenuta sull'Imu standard effettuata dall'Agenzia delle entrate per ogni comune, costituita da una quota relativa ai fabbisogni standard e dalle capacità fiscali del comune e una quota riferita alla spesa storica;

   gli enti in questione sono comuni con un basso numero di residenti e un elevato numero di seconde case non utilizzate per gran parte dell'anno dai proprietari, ai quali vanno comunque garantiti i servizi quando risiedono nelle loro abitazioni;

   in alcuni periodi dell'anno questi comuni devono gestire presenze anche dieci volte superiori al numero dei residenti, ma con capacità economiche ridotte dal fondo di solidarietà comunale;

   per quanto riguarda l'elaborazione dei fabbisogni standard, per le funzioni destinate ai residenti, i valori dei 36 comuni con saldo negativo sono in linea con le medie nazionali, mentre ci sono scostamenti enormi nei settori che coinvolgono anche i non residenti (ad esempio, la viabilità nel suo complesso);

   senza delle modifiche al meccanismo di contribuzione e ripartizione del fondo di solidarietà comunale per questi comuni la situazione non potrà che aggravarsi, a maggior ragione per quelli che per giunta sono confinanti con comuni delle regioni a statuto speciale del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia che scontano situazioni nettamente migliori;

   in un recente incontro i comuni interessati non hanno escluso di intraprendere le vie giudiziali per ottenere il riconoscimento delle loro richieste e tale iniziativa potrebbe essere intrapresa anche da molti altri comuni italiani che si trovano nelle medesime condizioni –:

   se non ritenga di considerare l'opportunità di adottare iniziative per elaborare dei correttivi, anche di natura normativa, che limitino il danno ingiusto patito ogni anno dai predetti comuni con saldo negativo, senza pregiudicare al tempo stesso la funzione perequativa del fondo di solidarietà comunale.
(5-01109)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01109

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, nel rappresentare come diversi comuni veneti che contribuiscono sia all'alimentazione che alla contribuzione perequativa del fondo di solidarietà comunale (FSC) abbiano evidenziato un saldo negativo delle loro posizioni, chiede di conoscere quali correttivi, anche di natura normativa, si intendano adottare al fine di limitare il danno patito dai predetti comuni. Ciò, in ogni caso, senza pregiudicare la funzione perequativa del fondo di solidarietà comunale.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Occorre anzitutto premettere che, dal punto di vista tecnico, l'attuale assetto normativo che regola la distribuzione ai comuni delle risorse assegnate a titolo di FSC già prevede una serie di meccanismi di natura normativa per poter intervenire al fine di evitare sperequazioni tra i comuni. Infatti, la legge 11 dicembre 2017, n. 232 all'articolo 1, comma 449, modificato a partire dal 1o gennaio 2018, stabilisce che, limitatamente ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota di FSC pari al 45 per cento per l'anno 2018, al 60 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, è distribuita tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
  Con riferimento alla stima della capacità fiscale si fa presente che – come peraltro indicato dallo stesso Onorevole interrogante – i comuni in questione sono contraddistinti da una elevata capacità fiscale pro-capite dovuta in particolare alla componente immobiliare (IMU/TASI). In particolare, i comuni indicati nell'interrogazione in esame presentano per l'anno 2018 una capacità fiscale media pro-capite (1.205 euro) pari al triplo di quella media pro-capite nazionale dei comuni della medesima fascia di popolazione (420 euro).
  Deve, poi, comunque precisarsi che l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequatale di tali comuni è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare.
  Sempre nell'ottica dell'attuazione del metodo perequativo, occorre inoltre richiamare il successivo comma 450 del medesimo articolo 1, il quale dispone che al risultato che si ottiene dalla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard viene applicato un apposito correttivo finalizzato a limitare le variazioni delle risorse di riferimento che, tra un anno e l'altro, superino determinate soglie rispetto all'ammontare delle risorse storiche.
   L'importo risultante da tale meccanismo è ulteriormente rettificato in virtù dell'applicazione del correttivo di cui al comma 450-bis dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che le quote delle risorse da distribuire sono attribuite a favore dei comuni che presentino contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard, una variazione negativa della dotazione netta del FSC 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 dello stesso articolo 1 e una variazione negativa della dotazione netta del FSC 2017 rispetto alla dotazione netta del FSC 2016.
  La disposizione della legge di bilancio 2017 contenuta nel comma 450-bis stabilisce inoltre che, limitatamente all'anno 2017, il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del –1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del FSC 2017 e la dotazione netta del FSC 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.
  Tale meccanismo è stato assicurato a regime a partire dall'anno 2018 in virtù dell'articolo 14, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
  Occorre altresì aggiungere che la lettera d-bis) del comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede un importo, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, destinato a essere ripartito tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al predetto comma 450, una variazione negativa della dotazione del FSC per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa.
  Si deve in ultimo osservare che la sede naturale in cui possono essere rappresentate e valutate le particolari esigenze dei comuni è la Conferenza Stato città ed autonomie locali alla quale devono essere sottoposti i criteri di riparto del FSC al fine di acquisire l'accordo per la successiva adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  A tale proposito, si ricorda che nella seduta della Conferenza Stato città e autonomie locali del 29 novembre scorso il Governo e l'ANCI hanno stipulato un accordo volto a mantenere per l'anno 2019 i criteri applicati per il riparto del fondo 2018 e, in particolare, la medesima percentuale del 45 per cento applicata in ordine al criterio della capacità fiscale e dei fabbisogni standard.
  L'articolo 1, comma 921, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha dato, poi, attuazione al citato accordo in particolare confermando per l'anno 2019 gli stessi importi indicati per ciascun ente in merito al riparto del fondo 2018.
  Infine, la Ragioneria Generale dello Stato evidenzia quanto segue.
  Il comma 29-bis dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, introdotto dal comma 883 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ha previsto che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con cadenza biennale, a partire all'anno 2018, presenti una relazione alla commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dal funzionamento dello schema perequativo. Nell'ambito della predetta relazione, ancora in corso di definizione, verranno esaminati eventuali profili critici dell'attuale criterio di riparto del Fondo di solidarietà comunale, ivi quelli inclusi quelli segnalati dai comuni veneti richiamati dall'Onorevole interrogante, nonché eventuali ipotesi integrative e correttive del criterio stesso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

ripartizione dell'aiuto

residenza secondaria