Legislatura: 18Seduta di annuncio: 70 del 24/10/2018
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 24/10/2018
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 25/10/2018 Resoconto OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA RISPOSTA GOVERNO 25/10/2018 Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 25/10/2018 Resoconto OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA
DISCUSSIONE IL 25/10/2018
SVOLTO IL 25/10/2018
CONCLUSO IL 25/10/2018
OSNATO e DONZELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio, avvenuto con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, ha aggravato, a decorrere dal luglio di quell'anno, il sistema sanzionatorio contenuto nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
in particolare, l'articolo 63, comma 1, prevede, per mancata apposizione della clausola di intrasferibilità sugli assegni di importo superiore a mille euro, una sanzione compresa tra tremila e cinquantamila euro, notevolmente più pesante rispetto a quella precedentemente prevista, determinata in una percentuale compresa tra l'uno e il quaranta per cento dell'importo dell'assegno;
la direttiva europea (UE) 2015/849 si riferisce espressamente all'intenzionalità dell'azione commessa al fine di determinare un comportamento ascrivibile all'illecito di riciclaggio, criterio non rinvenibile, invece, nel testo novellato del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
il nuovo sistema sanzionatorio sta penalizzando gravemente persone che commettono anche solo dei semplici errori materiali nella emissione di assegni mancanti della clausola di non trasferibilità;
nonostante il Governo abbia annunciato a più riprese di voler correggere il nuovo sistema sanzionatorio, allo stato ancora nulla è stato fatto e sono già quasi duemila le sanzioni comminate a risparmiatori inconsapevoli –:
se non ritenga di intraprendere le iniziative di competenza volte a una revisione del sistema sanzionatorio descritto in premessa.
(5-00808)
Con l'interrogazione in riferimento, riportandosi all'inasprimento del sistema sanzionatorio relativo alla mancata apposizione della clausola di non trasferibilità degli assegni di importo superiore a mille euro, recato dalla recente normativa in materia di antiriciclaggio, si chiede al Governo se non ritenga di prevedere una revisione di detto sistema che non penalizzi chi incorra in semplici errori materiali o non ricada nel requisito dell'intenzionalità.
Al riguardo, si ricorda, come già avuto modo di segnalare recentemente in occasione di interrogazione di analogo contenuto, che i competenti uffici del Ministero stanno svolgendo, già da tempo, specifici approfondimenti sulla revisione del sistema sanzionatorio. In particolare è stata predisposta una proposta di emendamento all'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intesa a rendere la sanzione e la relativa oblazione ragionevoli e proporzionate rispetto al valore della sottesa operazione. In proposito, si segnala, inoltre, che è stata presentata una proposta di iniziativa parlamentare (A.C. 1074) recante «norme in materia di semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche e delle famiglie a contrasto dell'evasione fiscale» nella quale, tra l'altro, sono previsti un abbattimento dell'importo minimo delle sanzioni ed alcuni casi di non punibilità.
Tutto ciò premesso, si conferma la volontà del Governo di individuare interventi correttivi necessari a garantire la proporzionalità tra entità delle sanzioni e gravità delle violazioni per le quali esse sono irrogate ed a distinguere, per esigenze di equità e imparzialità, il trattamento sanzionatorio da riservare a chi preordinatamente viola la legge, per finalità non consentite dall'ordinamento, da quello che deve applicarsi a fronte della disattenzione in cui può incorrere inconsapevolmente il comune cittadino, salvaguardando, quindi, il principio della non intenzionalità.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):direttiva comunitaria
Unione europea