ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00756

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 65 del 17/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 17/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2018
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2018
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2018
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2018
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2018
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/10/2018
Stato iter:
18/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/10/2018
Resoconto BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 18/10/2018
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/10/2018
Resoconto BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/10/2018

SVOLTO IL 18/10/2018

CONCLUSO IL 18/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00756
presentato da
GIACOMONI Sestino
testo di
Mercoledì 17 ottobre 2018, seduta n. 65

   GIACOMONI, BIGNAMI, BARATTO, MARTINO, BENIGNI, CATTANEO e ANGELUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   dal 1o gennaio 2019 l'emissione del documento fiscale elettronico sarà obbligatorio per tutti i titolari di partita Iva dalla grande impresa al piccolo artigiano o commerciante;

   in particolare, si tratta di un nuovo modo di gestire la contabilità che, per alcune imprese mediograndi, come quelle operanti nella grande distribuzione, pur se non obbligatorio, è già utilizzato per «ottimizzare» i tempi lavorativi dei dipendenti amministrativi, eliminando carta e spese di spedizione;

   questa «ottimizzazione», tuttavia, complicherà inevitabilmente la vita di numerosissimi artigiani e commercianti che, ad oggi, non dispongono delle stesse strutture dei dipendenti amministrativi oppure, più semplicemente non hanno conoscenze informatiche, forma mentis e tempo per conformarsi agevolmente alla procedura elettronica gestita tramite il portale «Fatture e corrispettivi» accessibile con le credenziali Spid e utilizzare il QR-Code (biglietto da visita digitale), SdI (Sistema di Interscambio) e altro;

   il Governo, nell'ambito del documento programmatico di bilancio 2019, confermando l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica dal 1o gennaio 2019, prevede di ridurre per i primi sei mesi le sanzioni per chi non riuscirà ad adeguare i propri sistemi informatici e ad attuare altri interventi in materia di semplificazione volti a favorire il processo telematico;

   tali iniziative, tuttavia, non possono considerarsi al momento assolutamente sufficienti per evitare gli inevitabili disservizi nel processo telematico di trasmissione delle fatture elettroniche (Sistema di Interscambio) che potrebbero derivare dall'unificazione al 1o gennaio 2019 della decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni per l'intera platea dei soggetti obbligati;

   le innovazioni e le procedure di semplificazione dovrebbero servire innanzitutto ad agevolare la vita dei cittadini e non a complicarla e, se fossero fatti maggiori controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, non ci sarebbe bisogno di introdurre ulteriori adempimenti a carico di chi già paga e continua a pagare le tasse;

   in questo particolare momento storico, peraltro, la cosiddetta «rivoluzione digitale» cui dovrebbe tendere il nostro Paese, non si è ancora realizzata in modo omogeneo su tutto il territorio –:

   se il Governo non intenda rivedere l'intenzione di lasciare inalterata la data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1o gennaio 2019, valutando quindi l'opportunità di adottare ogni iniziativa normativa volta a prorogare il suddetto termine almeno al 1o gennaio 2020, differenziando altresì l'obbligo di fatturazione in base alle dimensioni delle imprese e/o all'ammontare del fatturato.
(5-00756)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00756

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono se il Governo intenda confermare l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1o gennaio 2019, valutando la possibilità di prorogare il suddetto termine al 1o gennaio 2020 e differenziandolo in base alle dimensioni delle imprese e/o all'ammontare del fatturato.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
  L'Italia è stata autorizzata con decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 a introdurre, per il periodo dal 1o luglio 2018 al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA, n. 2006/112/CE, l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni che intervengono tra soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese.
  L'autorizzazione alla deroga è stata chiesta ai fini di lotta alla evasione fiscale, di semplificazione degli adempimenti e di efficientamento della riscossione nonché di modernizzazione del sistema produttivo con conseguente riduzione dei costi amministrativi per le imprese.
  Più in dettaglio, l'obbligo di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di interscambio consente all'amministrazione di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici, offrendo così la possibilità di effettuare un controllo tempestivo e automatico della corrispondenza tra l'IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute.
  Per le medesime ragioni appena indicate, risulterà significativamente accresciuta la capacità dell'amministrazione di contrastare le frodi IVA.
  L'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica alle operazioni tra privati e verso i consumatori non rappresenta un aggravio di costi per gli operatori economici né per i consumatori stessi. Infatti in Italia è in vigore dal 2014 l'obbligo di fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione e, dunque, molti soggetti sono già attrezzati e abituati alla fatturazione elettronica con le modalità che si intendono introdurre.
  Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha già sviluppato i servizi necessari per la generazione della fattura, la trasmissione della fattura al sistema di interscambio, e l'archiviazione della stessa e li ha resi disponibili gratuitamente online.
  Tanto premesso, per quanto riguarda la richiesta di differenziazione in base alle dimensioni delle imprese e/o all'ammontare del fatturato, è opportuno evidenziare che la fatturazione elettronica integra un processo «simmetrico» che vincola – per norma comunitaria – non solo il soggetto emittente ma anche quello ricevente a gestire come elettronica la fattura.
  L'entrata in vigore «differenziata» per operatori IVA introdurrebbe elementi di notevole complessità per gli operatori stessi nella gestione quotidiana delle fatture e, quindi, nei processi amministrativi e contabili ad esse strettamente correlati, con la necessità di individuare – di volta in volta — se il soggetto emittente ovvero quello ricevente rientri nelle categorie per le quali decorre l'obbligo nonché trattare – sulla base delle norme sopra citate – alcune fatture come elettroniche altre come analogiche.
  Deve, comunque, precisarsi che i soggetti che applicano i regimi forfettari o di vantaggio, aventi ridotti volumi di ricavi, sono già esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica.
  Infine, si fa presente che un eventuale rinvio comporterebbe una riduzione del gettito connesso a tale adempimento, che, come anzidetto, è finalizzato a rendere più efficace il contrasto alle frodi attraverso controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati.
  Pertanto, anche un rinvio parziale, nei termini prospettati dagli Onorevoli interroganti, necessiterebbe di copertura finanziaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa artigiana

fatturazione

dimensioni dell'impresa