ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00741

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 64 del 16/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: NEVI RAFFAELE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 16/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO delegato in data 16/10/2018
Stato iter:
17/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/10/2018
Resoconto NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 17/10/2018
Resoconto MANZATO FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
REPLICA 17/10/2018
Resoconto NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/10/2018

SVOLTO IL 17/10/2018

CONCLUSO IL 17/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00741
presentato da
NEVI Raffaele
testo di
Martedì 16 ottobre 2018, seduta n. 64

   NEVI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   sul mercato agroalimentare sta emergendo la commercializzazione di prodotti che si richiamano ad altri universalmente conosciuti come sinonimo di qualità, genuinità e provenienza localizzata;

   di recente, si è sviluppato un fenomeno nuovo, il cosiddetto meat sounding, vale a dire la commercializzazione di prodotti vegetali o per vegani che si presentano assumendo una denominazione commerciale che si richiama a prodotti costituiti con materie diverse;

   in sostanza, si assiste alla commercializzazione di prodotti di origine vegetale che richiamano quelli carnei quali: il salame vegano, le bistecche di tofu, le scaloppine, cotolette o spezzatini di soia, hamburger vegetali, ma anche il latte di soia, il latte di riso, che dovrebbero essere invece denominati succhi;

   sia sotto l'aspetto commerciale che nutrizionale dell'alimento risulta fuorviante per il consumatore presentare un prodotto vegetale come fosse un alimento di origine animale, con caratteristiche nutrizionali, metodi di produzione e provenienza localizzata completamente diversi;

   la normativa dell'Unione europea relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti prevede che le informazioni sugli alimenti non debbano indurre in errore il consumatore e non debbano essere ambigue né confuse;

   sulla vicenda si è espressa la Corte di giustizia europea che ha chiarito che determinate denominazioni relative a prodotti di origine animale non possono essere utilizzate per prodotti diversi, al fine di non indurre in errore il consumatore –:

   se sia conforme alla normativa e alla finalità della tutela del consumatore, in riferimento alle caratteristiche e alla natura del prodotto offerto, la commercializzazione di prodotti vegetali con denominazioni di prodotti carnei o comunque animali, anche alla luce della normativa dell'Unione europea e delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia.
(5-00741)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-00741

  Quanto segnalato dall'interrogante è già noto a questa Amministrazione che condivide il pericolo di un possibile fraintendimento rispetto a quei prodotti vegetali sostitutivi della carne e del pesce.
  È innegabile che nel contesto mondiale – con attenzione ai dati che si possono desumere semplicemente dai media ogni giorno – lo «stile di vita vegano» sembri effettivamente in continua ascesa, e se ne parla sempre di più in vari contesti e secondo diversi profili. Questo è un dato di cui si deve necessariamente tener conto e, nel novero delle varie sue espressioni, l'aspetto legato al settore dell'alimentazione è per noi degno di prioritaria importanza.
  L'esigenza primaria è quella di evitare indicazioni fuorvianti sulle informazioni al consumatore tanto per i cittadini che prediligono un regime alimentare di tipo «vegano» o «vegetariano», quanto per gli altri, consentendo al contempo la salvaguardia della stessa filiera dei prodotti carnei.
  Nel nostro ordinamento il decreto ministeriale 21 settembre 2005 «Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria» che stabilisce le condizioni d'uso delle denominazioni di vendita di alcuni prodotti (prosciutto crudo, prosciutto cotto, salame e culatello) e impedisce l'utilizzo di tali denominazioni quando associate a prodotti di origine vegetale.
  L'allegato VII al regolamento UE n. 1169/2011 fornisce una definizione di carne, ai fini dell'etichettatura quale «... muscoli scheletrici di specie di mammiferi e uccelli riconosciuti idonei al consumo umano con tessuto naturalmente incluso o aderente...», di qui il termine «carne» può essere utilizzato sulle etichette degli alimenti solo quand’è conforme a tale disposizione.
  Nel contesto della politica agroalimentare nazionale acquisiscono sempre maggior rilevanza la difesa della qualità e dell'identità dei nostri prodotti, sia dentro che fuori i confini nazionali.
  In questo ambito si colloca la rilevante attività svolta dall'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF), organo tecnico di controllo di questo Ministero, per la salvaguardia dei diritti dei consumatori, dell'intera filiera agroalimentare e del made in Italy.
  Infatti, i controlli effettuati dall'ICQRF sull'etichettatura dei prodotti alimentari in base a quanto previsto dalla normativa europea che regola la disciplina comprendono anche quelli sui prodotti cosiddetti «vegani» ossia idonei all'alimentazione dei vegetariani, verifiche che vengono condotte anche sul web.
  La definizione «Vegano» è incompatibile con le denominazioni (formaggio, latte, yogurt, burro, panna etc.) riservate ai prodotti caseari dalla normativa unionale, salvo solo alcune specifiche deroghe. In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 14 giugno 2017.
  Ovviamente un alimento «Vegano» non può recare alcun riferimento alle denominazioni riservate ai prodotti lattiero-caseari né alle denominazioni protette riservate ai formaggi o ad altri prodotti di origine (es. Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola, etc.).
  Sarà cura di questo Ministero continuare a tenere un alto livello di attenzione, adoperandosi nel contempo per promuovere nelle competenti sedi, anche quelle unionali, una normativa mirata che consenta di eliminare riferimenti o denominazioni che possano risultare «evocativi» di prodotti carnei o animali allorché riferiti a prodotti vegetali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto agricolo

prodotto animale

denominazione del prodotto