ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00739

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 64 del 16/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: MACINA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2018
SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 16/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 16/10/2018
Stato iter:
17/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 17/10/2018
Resoconto SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 17/10/2018
Resoconto CANDIANI STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 17/10/2018
Resoconto SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 17/10/2018
Resoconto BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/10/2018

SVOLTO IL 17/10/2018

CONCLUSO IL 17/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00739
presentato da
MACINA Anna
testo di
Martedì 16 ottobre 2018, seduta n. 64

   MACINA, DIENI e FRANCESCO SILVESTRI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 43, approvata dalla regione Puglia, in tema di «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico», ha emanato norme efficaci contro la diffusione del disturbo da gioco d'azzardo, quadro clinico così definito dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 96 del 2018;

   il 27 settembre 2018, i lavori della commissione sanità del consiglio regionale della Puglia, hanno visto varie componenti dell'assemblea manifestare l'intento di evitare l'entrata in vigore dall'articolo 7 della richiamata legge regionale;

   tale articolo prevede il diniego di esercizio di sale da gioco e scommesse, nonché dell'installazione di apparecchi da gioco in un raggio inferiore a cinquecento metri dai luoghi sensibili (quali istituti scolastici, centri giovanili, tra gli altri), nonché la cessazione di tutte le attività di esercizio dei giochi, già autorizzate, in caso di non adeguamento, entro cinque anni, alla norma de qua;

   è stata annunciata, con ampia convergenza, una proposta di legge che prevede la moratoria dell'entrata in vigore di tale articolo, prorogandone i termini «alla data di emanazione del Testo Unico in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico, previa delibera di recepimento adottata dalla Giunta regionale»;

   la circolare del dipartimento della P.S. n. 557/PAS/U/003881/12001(1) alle questure prescrive che, in caso di richiesta di autorizzazione a nuove sale da gioco è assimilate, questa non debba essere rilasciata qualora l'ubicazione degli esercizi contrasti con i divieti introdotti con leggi regionali e atti dei comuni –:

   quali direttive intenda emanare, per prefetti e questori, al fine di fronteggiare i rischi di un eventuale doppio messaggio normativo nella regione Puglia, in caso di emanazione della moratoria illustrata in premessa, nonché quali direttive e circolari del dipartimento della pubblica sicurezza ritenga di promuovere per controlli amministrativi più efficaci e, più in generale, quale disciplina intenda promuovere rispetto al rilascio o al diniego delle autorizzazioni richieste.
(5-00739)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-00739

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
  come ricordato dagli interroganti, la Regione Puglia con legge regionale n. 43 del 13 dicembre 2013 ha, tra l'altro, disposto che l'autorizzazione all'esercizio delle sale da gioco venga concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a 500 metri da una serie di luoghi sensibili quali, in particolare, istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi, centri giovanili, eccetera.
  L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza.
  In particolare, la disciplina introdotta dall'articolo 7 della legge regionale n. 43 del 2013 istituisce un nuovo procedimento amministrativo finalizzato ad accertare il rispetto delle distanze minime, i cui esiti costituiscono un vincolo per il Questore ai fini della positiva definizione del procedimento autorizzatorio.
  La legge regionale ha previsto un regime transitorio, della durata di 5 anni, per consentire agli esercenti di continuare la propria attività nei locali già in uso per mettere a loro disposizione un lasso di tempo adeguato per un eventuale riposizionamento degli stessi entro le predette distanze minime. Il periodo transitorio scadrà il 20 dicembre prossimo.
  Naturalmente, se la Regione Puglia dovesse varare una «moratoria», come ipotizzato dagli interroganti, le Autorità di P.S. non potranno che prenderne atto ed uniformarsi alla nuova disciplina legislativa.
  In tal caso il Ministero dell'interno non mancherebbe di fornire le specifiche direttive alle Prefetture e alle Questure della Puglia in ordine alle modifiche intervenute.
  Quanto al profilo dei controlli, si fa presente che le Questure e le Forze di polizia sviluppano una costante attività di vigilanza sugli esercizi di scommesse e giochi leciti, nonché sui locali dove sono installati apparecchi automatici da gioco. Ciò secondo il nuovo modello di svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa di sicurezza che punta ad accentuare il momento del controllo dinamico nelle attività autorizzate, senza comunque tralasciare la dimensione dei controlli «statici» effettuati attraverso il rilascio dei prescritti titoli abilitativi.
  Più in generale, posso assicurare che il Governo, pone particolare e costante attenzione a tutte le iniziative legislative sulla materia della prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico nella prospettiva di coniugare sia la tutela della sicurezza pubblica, di pertinenza dello Stato, sia le rilevanti esigenze di prevenzione della ludopatia, affidate alle concorrenti discipline statali e regionali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gioco d'azzardo

controllo amministrativo