ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00700

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 61 del 11/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: CARNEVALI ELENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO 17/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 11/10/2018
Stato iter:
18/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/07/2019
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 18/07/2019
Resoconto CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/10/2018

SOLLECITO IL 10/04/2019

SOLLECITO IL 05/06/2019

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 17/07/2019

DISCUSSIONE IL 18/07/2019

SVOLTO IL 18/07/2019

CONCLUSO IL 18/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00700
presentato da
CARNEVALI Elena
testo presentato
Giovedì 11 ottobre 2018
modificato
Mercoledì 17 luglio 2019, seduta n. 210

   CARNEVALI, CARLA CANTONE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 e con l'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato previsto che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le lavoratrici autonome, che siano state vittime di violenza di genere, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati;

   con la circolare dell'Inps n. 65 del 15 aprile 2016 sono state emanate le istruzioni in ordine al congedo di 3 mesi riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

   le lavoratrici che hanno già fruito di periodi di congedo, dall'entrata in vigore delle richiamate disposizioni, ad oggi, sono tenute a presentare domanda anche per tali periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati;

   la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), modificando l'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, estende anche alle collaboratrici domestiche il diritto a fruire del congedo per le donne vittime di violenza di genere ma, a tutt'oggi, non risulta emanata la relativa circolare Inps;

   si ritiene opportuno conoscere quante donne abbiano utilizzato gli istituti di cui alle norme sopra citate e se ci siano state conseguenze sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, dopo aver utilizzato il suddetto congedo –:

   di quali elementi disponga il Governo, per quanto di competenza, circa il numero delle donne vittime di violenza di genere, suddivise per regione e fra dipendenti pubbliche, private ed autonome, che abbiano usufruito dei suddetti congedi;

   di quali elementi disponga il Governo circa il numero delle donne, suddivise per regione e fra dipendenti pubbliche e private, dopo la fruizione del congedo, che abbiano interrotto il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni volontarie o per licenziamento da parte del datore di lavoro;

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di accelerare i tempi per l'emanazione della circolare Inps riguardante le misure di tutela previste per le lavoratrici domestiche.
(5-00700)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 18 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00700

  Nell'odierno atto di sindacato ispettivo si pone l'attenzione sulla tematica del congedo per le vittime di violenza di genere, introdotto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, ed in particolare sull'estensione, prevista dalla legge n. 205 del 2017, del suddetto periodo di congedo anche in favore delle lavoratrici domestiche.
  Il congedo per le donne vittime di violenza di genere, che può essere richiesto dalle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, ha una durata massima di 90 giorni da fruire nell'arco temporale dei tre anni, e prevede che la lavoratrice venga inserita in appositi percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.
  L'Istituto in parola è stato, altresì, regolamentato da due circolari adottate dall'INPS. Con la circolare n. 65 del 15 aprile 2016 è stato disciplinato il congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti, fornendo le istruzioni circa il computo del periodo spettante, le modalità di fruizione del congedo e la misura dell'indennità.
  Da ultimo, invece, con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019 è stata data completa attuazione alla normativa in materia, anche grazie all'apertura del canale telematico utile per la presentazione delle domande e per tutte le altre indicazioni necessarie a tal fine.
  È evidente a tutti il fatto che, data la sensibilità della materia in questione, il nostro obiettivo non possa che essere quello di garantire un esercizio sempre più agevole di tale diritto, a beneficio di tutte le lavoratrici interessate a questa importante misura.
  Quanto alla richiesta volta a conoscere il numero delle domande presentate dalle donne vittime di violenza di genere fornisco, ai fini di un esame di maggior dettaglio; la tabella trasmessa da INPS riferita ai dati consolidati del 2017.
  Le domande complessive per il 2017 risultano, comunque, essere state pari a 159.
  Dalla ricognizione effettuata presso le sedi territoriali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è emerso un incremento delle domande nell'anno 2018. L'Istituto ha, infatti, riferito che, nel periodo compreso tra l'1 gennaio ed il 31 dicembre 2018, queste risultano essere state pari a n. 216.
  Dalla predetta ricognizione è emerso che le regioni dove è pervenuto il maggior numero di istanze sono quelle del centro e del nord Italia: Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, mentre le altre regioni si attestano su valori più bassi.
  Per l'anno 2019 le domande pervenute sono pari a 133, di cui 5 riferite alle lavoratrici domestiche, l'INPS ha, inoltre, reso noto che, almeno per il momento, non risulta pervenuta alcuna istanza di ammissione a tali benefici da parte delle lavoratrici autonome.
  Infine, quanto alla richiesta dei dati relativi ad eventuali interruzioni dei rapporti di lavoro da parte di lavoratrici che avessero in precedenza usufruito dei suddetti congedi, l'INPS riferisce che le posizioni cessate risultano, complessivamente, pari a 13 unità.
  Su tale ultimo aspetto, l'Istituto ha, tuttavia, precisato che il dato «non è consolidato e non tiene conto di tutte le varie tipologie di cessazione e che nel 2019, per esempio, le due cessazioni segnalate hanno riguardato rapporti di lavoro a tempo determinato giunti alla naturale scadenza».
  Concludo questo mio intervento confermando l'impegno di questo Governo nel proseguire la lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza sulle donne.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

delitto contro la persona

donna