ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00685

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 60 del 10/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: VITIELLO CATELLO
Gruppo: MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Data firma: 10/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 10/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 10/10/2018
Stato iter:
11/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/10/2018
Resoconto ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2018
Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 11/10/2018
Resoconto ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 11/10/2018
Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/10/2018

SVOLTO IL 11/10/2018

CONCLUSO IL 11/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00685
presentato da
VITIELLO Catello
testo di
Mercoledì 10 ottobre 2018, seduta n. 60

   VITIELLO e EMANUELA ROSSINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 18 settembre 2018 una donna tedesca di origine georgiana, detenuta a Rebibbia dalla fine di agosto per spaccio di stupefacenti, ha gettato i suoi figli di 4 mesi e 2 anni dalle scale, uccidendoli;

   secondo il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), al 31 agosto 2018, sono 52 le madri detenute nelle carceri italiane e 62 bambini vivono con loro in carcere: di queste 27 sono italiane con 33 bambini e 25 straniere con 29 figli;

   l'articolo 11 della legge n. 354 del 1975 prevede che alle madri sia consentito di tenere con sé i figli fino ai tre anni e contempla, inoltre, la possibilità di inserire medici specialisti nelle carceri per tutelare la salute psico-fisica dei bambini e delle madri e di istituire appositi asili-nido presso le strutture penitenziarie;

   successivamente vi sono state diverse novelle normative volte a introdurre misure di detenzione alternative per le madri detenute; la legge n. 62 del 2011, in particolare, ha disposto la creazione di istituti a custodia attenuata, dedicati alla detenzione delle madri con figli di età non superiore ai 10 anni, senza però prevedere nuovi o maggiori oneri per lo Stato e demandando agli enti locali il funzionamento di tali strutture; così gli istituti a custodia attenuata per detenute madri si sono rivelati una soluzione normativa inadeguata al problema;

   la giurisprudenza si è espressa ripetutamente in materia: la sentenza n. 5500 del 2018 della I sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che «il giudice deve fare una concreta valutazione degli interessi in gioco, bilanciando l'interesse dello Stato all'esecuzione in forma carceraria della sanzione penale con le esigenze familiari della richiedente» e le pronunce della Corte costituzionale, da ultimo la sentenza n. 76 del 2017 ribadisce l'orientamento a evitare la «carcerazione» degli infanti;

   l'ultima riforma (legge n. 103 del 2017), è rimasta in gran parte inattuata dopo l'insediamento dell'attuale Governo, specialmente le misure alternative alla detenzione; all'articolo 1, comma 85, lettera s), della suddetta legge si prevedeva una «revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione proprio al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori»;

   il carcere per un bambino costituisce una violenza inaudita, in contraddizioni con la Convezione ONU sui diritti dell'infanzia, con la Carta di Nizza, per cui è considerazione preminente l'interesse superiore del fanciullo in tutte le decisioni dell'autorità pubblica e l'articolo 27 della Costituzione –:

   se intenda adottare rapidamente iniziative al fine di ampliare il numero delle strutture a custodia attenuata prevedendo per esempio misure strutturali, invece che emergenziali, per soluzioni alternative alla detenzione per le madri.
(5-00685)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-00685

  Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, gli Onorevoli interroganti, dopo aver richiamato quanto accaduto il 18 settembre u.s. presso la Casa Circondariale Femminile «Germana Stefanini» di Roma Rebibbia, chiedono di sapere se e quali iniziative il Ministro della giustizia intenda intraprendere per ampliare la tutela delle detenute madri e per creare, in forma strutturale, delle soluzioni alternative alla detenzione per le stesse.
  Va detto che l'azione di questo Ministero, con specifico riferimento al tema oggetto dell'interrogazione, risulta snodarsi su un duplice fronte, strutturale e normativo.
  Sotto il profilo strutturale, deve preliminarmente evidenziarsi che, sin dall'entrata in vigore della legge n. 62 del 21 aprile 2011 recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», l'Amministrazione penitenziaria si è attivata per rendere concretamente applicabili le disposizioni normative finalizzate a migliorare le condizioni di vita dei minori all'interno degli Istituti di pena nonché ad assicurare una più efficace tutela della relazione genitoriale dei soggetti detenuti attraverso l'istituzione di apposite strutture – I.C.A.M. (Istituti penitenziari a custodia attenuata per detenute madri) e Case famiglia protette – destinate alla permanenza dei minori conviventi con genitori sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale.
  Per attuare il suddetto dettato normativo, l'Amministrazione ha istituito sedi I.C.A.M. a Torino, Venezia, Lauro e Cagliari, che si sono aggiunte alla prima struttura già attiva a Milano; si sta inoltre realizzando una nuova sede a Roma.
  Per altro, sarà cura di questo Governo intraprendere iniziative, in accordo con gli Enti Locali, tese a garantire una presenza omogenea degli I.C.A.M. su tutto il territorio nazionale.
  Anche l'istituzione di case famiglia protette, previste dall'articolo 4 della legge n. 62 del 2011 e destinate a ospitare, in alternativa ad altri luoghi di cura e assistenza, genitori ammessi all'esecuzione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare, è stata fortemente sostenuta dall'Amministrazione penitenziaria, nonostante si tratti di strutture estranee al circuito detentivo gestito dal D.A.P., al fine di facilitare l'ammissione di madri sprovviste di risorse a misure alternative e sostitutive della detenzione.
  Sono operative, allo stato, due Case famiglia ai sensi della legge n. 62 sopra citata: la «Casa di Leda» in Roma, che ospita alcune mamme provenienti dalla C.C.F. di Rebibbia, sorta grazie ad una partnership tra D.A.P., Comune di Roma e Fondazione Poste Insieme, e la Casa famiglia di Milano, istituita per iniziativa del Provveditorato locale.
  Sul fronte normativo, devono richiamarsi una serie di iniziative di questo Dicastero che si muovono nella direzione di potenziare gli strumenti di tutela del preminente interesse del minore, rispondendo all'esigenza di valorizzare un sistema di scambio virtuoso di informazioni tra giustizia penale degli adulti e magistratura minorile, così da consentire a quest'ultima un monitoraggio costante delle condizioni dei figli delle detenute, in modo da poter adottare con assoluta tempestività, qualora ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti di cui agli articoli 332 e 333 del codice civile.
  In particolare, questo Ministero intende assumere iniziative legislative volte a far sì che ad ogni accesso di una madre con prole minorenne corrisponda un'apposita comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni a cura della polizia giudiziaria che ha eseguito un arresto, un fermo ovvero un'ordinanza di custodia cautelare in carcere o ancora un ordine di esecuzione di sentenza di condanna a pena detentiva, oltre all'introduzione di una disposizione con cui introdurre l'obbligo, per gli istituti penitenziari e per gli istituti di custodia attenuata per detenute madri, di trasmissione semestrale al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell'elenco dei minori collocati con la specifica indicazione, per ciascun minore, del luogo di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia nonché delle condizioni psicofisiche del minore stesso.
  È altresì intenzione di questo Dicastero prevedere che il Procuratore relazioni semestralmente al Tribunale per i minorenni e che possa disporre o eseguire ispezioni, semestrali o straordinarie, per verificare le condizioni dei minori medesimi. Da ultimo, con particolare riguardo alla situazione carceraria minorile, va dato conto della istituzione di due sezioni, sul territorio nazionale, destinate alle giovani donne detenute ed attrezzate per l'eventualità di dover ospitare anche i loro figli.
  Si evidenzia, infine, una costante attenzione per il potenziamento del settore dell'esecuzione penale esterna degli adulti, della qualità degli interventi trattamentali e delle misure alternative, dovendo in tal senso richiamarsi la collaborazione avviata tra la Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova del DGMC e la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento del D.A.P., collaborazione finalizzata al superamento degli ostacoli che comportano la mancata fruizione di misure alternative da parte di condannati, proprio con particolare attenzione agli interventi da porre in atto nei confronti delle giovani madri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica sanitaria

detenuto

diritti del bambino