ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00673

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 59 del 09/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/10/2018
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/10/2018
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/10/2018
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/10/2018
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/10/2018
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 09/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/10/2018
Stato iter:
10/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 10/10/2018
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 10/10/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/10/2018
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 10/10/2018

SVOLTO IL 10/10/2018

CONCLUSO IL 10/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00673
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Martedì 9 ottobre 2018, seduta n. 59

   BIGNAMI, MARTINO, GIACOMONI, BARATTO, BENIGNI, CATTANEO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   dal 1° luglio 2018 la direzione interregionale per l'Emilia-Romagna e le Marche – ufficio delle dogane di Bologna, avrebbe adottato alcune modifiche organizzative e procedurali per tutti gli operatori che vincolano la merce al regime di transito (T2-T1) operendo in dogana a seguito di criticità emerse in occasione della visita della Ue in Italia e degli esiti del programma di vigilanza del dipartimento delle finanze per il 2017;

   in particolare, ci si riferisce a esportazioni verso la Svizzera e la Norvegia e ai trasporti aerei che vengono indirizzato via gomma agli aeroporti internazionali europei attraverso la Svizzera;

   la nuova procedura riguarderebbe il termine di presentazione a destino del documento emesso (per il T2 veniva solitamente concesso il termine di 8 giorni) con indicazione del mezzo di trasporto sul documento stesso e identificazione delle merci con sigilli speciali. Tale procedura sembrerebbe creare criticità per chiunque operi presso le dogane interne (non di confine), rendendo di fatto impossibile emettere documenti di transito T2 per piccole partite di merce operate direttamente presso il produttore/esportatore;

   tale problematica sembrerebbe essersi verificata quasi esclusivamente a Bologna e in relazione alla esportazione di piccole partite di merce in partenza da aziende di Bologna e zone limitrofe;

   la questione appare particolarmente rilevante sotto il profilo delle commesse per piccole partite di merce, anche perché sembrerebbe che solo poche altre dogane abbiano recepito la segnalazione del Ministero relativa a questa nuova procedura e dunque si assiste, potenzialmente, a deviazioni di traffico su altre dogane;

   ad oggi non appare a chiaro se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti suesposti e se risulti che tale procedura sia attualmente in atto solo a Bologna e in poche altre dogane –:

   quali elementi si intendano fornire alla luce di quanto descritto in premessa chiarendo, in particolare, se per le aziende che in precedenza avevano richiesto il «luogo di partenza autorizzato» sia temporaneamente consentito di emettere i documenti T2, in attesa che il Ministero dell'economia e delle finanze chiarisca i contenuti e le modalità della nuova procedura, e si intenda valutare la rimozione dell'obbligo di comunicazione del numero di targa dei mezzi in relazione ai documenti T2 per semplificare la procedura per il trasporto di piccole partite.
(5-00673)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00673

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle recenti modifiche organizzative e procedurali adottate dall'Ufficio delle Dogane di Bologna da cui deriverebbero criticità «per chiunque operi presso le dogane interne (non di confine) rendendo di fatto impossibile emettere documenti di transito T2 per piccole partite di merci operate direttamente presso il produttore/esportatore».
  Al riguardo l'Agenzia delle dogane osserva quanto segue.
  Giova preliminarmente evidenziare che secondo il principio di carattere generale di cui all'articolo 192 del regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione) le autorità doganali o anche gli operatori economici, laddove autorizzati, devono prendere le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano lo specifico regime doganale dichiarato.
  Nel regime doganale del transito assume particolare rilevanza la necessità di poter agevolmente identificare le merci che circolano vincolate a tale regime.
  Di norma, l'identificazione di tali merci è garantita mediante la sigillatura ai sensi dell'articolo 299 del Regolamento di esecuzione del Codice doganale dell'Unione (RE).
  Tale adempimento può essere espletato applicando, alternativamente, il sigillo al vano contenente le merci – quando il mezzo di trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla sigillatura da parte dell'ufficio doganale di partenza – oppure a ciascun singolo collo, negli altri casi.
  Ulteriori prescrizioni riguardano la necessità di identificare il mezzo di trasporto attraverso l'indicazione della targa nell'apposita casella 18 del Documento Accompagnamento del Transito (DAT) e l'indicazione del termine di presentazione delle merci alla dogana di conclusione del regime, necessariamente variabile in funzione dell'itinerario economicamente giustificato che devono percorrere le merci vincolate al transito, così come previsto dagli articoli 297 e 298 del RE.
  Con specifico riferimento all'obbligo dell'apposizione dei sigilli, la normativa doganale unionale consente, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 302 e 317 del RE, rispettivamente, di utilizzare misure di identificazione alternative alla sigillatura e di apporre sigilli di un modello particolare le cui caratteristiche sono riprese nell'articolato.
  In ordine a tale assetto procedurale e operativo sono state dettate conformi istruzioni a tutte le strutture territoriali evidenziando, tra l'altro, talune osservazioni formulate dalla Commissione Europea e dal Dipartimento delle Finanze nel Programma di Vigilanza annuale, relativamente ad alcuni disallineamenti riscontrati nel corso dei rispettivi controlli rispetto al citato dettato normativo.
  Definito il quadro normativo procedurale come sopra illustrato, nel merito di quanto rappresentato dall'Onorevoli interroganti ed acquisiti gli elementi informativi locali, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli riferisce che la sua Direzione territoriale ha incontrato gli operatori del settore per illustrare le modalità di applicazione delle norme in questione alla luce del nuovo Codice doganale della Ue, concordando una procedura che consentisse alle aziende della logistica bolognese di utilizzare i sigilli di modello speciale e, in questo senso, si sono mosse diverse aziende.
  Il locale Ufficio delle dogane ha fornito assistenza agli operatori per continuare a consentire le spedizioni di transiti in dogana e non risulta, allo stato, alcun caso di rifiuto di rilascio a destino di movimenti in partenza da Bologna.
  Secondo quanto riferito dagli Uffici territoriali, risulta altresì che la targa degli automezzi venga correttamente indicata. In sintesi, l'operatività degli speditori autorizzati (titolari di autorizzazioni oggetto di riesame entro il 1o maggio 2019) non è stata di fatto modificata, ferma restando la valutazione in corso delle domande di utilizzo di sigilli di modello particolare pervenute dai soggetti interessati, una delle quali già accolta.
  Da ultimo, in ordine alla possibilità di eliminare l'obbligo di indicare il numero di targa dei mezzi di trasporto nei documenti T2, si ritiene di dover chiarire che, al fine di verificare una soluzione che consentisse di agevolare l'operatività delle imprese di spedizioni che agiscono nel settore del trasporto aereo, l'Agenzia ha proposto alla Commissione europea di poter applicare, sin da subito, la procedura di cui alla «Nota 45» dell'Allegato B del Regolamento Delegato n. 2015/2446 (RD) senza attendere l'entrata in vigore del medesimo, prevista per il 2025, a motivo della tempistica richiesta per l'aggiornamento del sistema informatico di gestione del regime del transito unionale – NCTS. Tale implementazione, infatti, permetterà l'esonero dall'obbligo di indicare, nella casella 18, i dati inerenti all'identità e alla nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza, qualora la situazione logistica relativa al punto di partenza non permetta di fornire le informazioni in questione al momento in cui le merci sono svincolate per il transito e il titolare del regime di transito abbia lo status di AEOC. Tuttavia, la Commissione ha ritenuto di rigettare la proposta, ribadendo la necessità di attenersi scrupolosamente alle vigenti norme che, allo stato, non consentono la previsione di esoneri all'obbligo tassativo dell'indicazione della targa del mezzo di trasporto.
  Infine, l'Agenzia delle dogane comunica di aver proposto agli operatori di settore di ricorrere alla procedura prevista dall'allegato 37 delle Disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2454/93), tuttora applicabili nello specifico contesto e sono in corso ulteriori approfondimenti tenuto conto dei correlati necessari adeguamenti nella gestione della logistica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

dogana

semplificazione delle formalita'

esportazione comunitaria