ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00658

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 57 del 05/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: GRIMALDI NICOLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
APRILE NADIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
CABRAS PINO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
MANIERO ALVISE MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
MIGLIORINO LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
RADUZZI RAPHAEL MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018
ZENNARO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 05/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/10/2018
Stato iter:
10/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/10/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/10/2018
Resoconto GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 10/10/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/10/2018

DISCUSSIONE IL 10/10/2018

SVOLTO IL 10/10/2018

CONCLUSO IL 10/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00658
presentato da
GRIMALDI Nicola
testo di
Venerdì 5 ottobre 2018, seduta n. 57

   GRIMALDI, RUOCCO, TRANO, APRILE, CABRAS, CANCELLERI, CASO, CURRÒ, GIULIODORI, MANIERO, MARTINCIGLIO, MIGLIORINO, RADUZZI, RUGGIERO, ZANICHELLI e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007 reca disposizioni volte a limitare l'uso del contante. In particolar modo, al comma 5 si prevede che gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a mille euro debbano prevedere la clausola di non trasferibilità. La violazione di tale previsione, ai sensi dell'articolo 63 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, implica l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 3 mila euro a 50 mila euro;

   la clausola di non trasferibilità è strumentale ad una corretta applicazione della normativa antiriciclaggio. In seguito a diverse segnalazioni pervenute agli interroganti si rileva che molti cittadini, per meri errori formali, abbiano utilizzato assegni per valori superiori o uguali a mille euro per trasferire le proprie disponibilità tra diversi conti correnti a loro intestati ovvero per effettuare operazioni di pagamento nei confronti di uno specifico beneficiario che ha provveduto direttamente all'incasso senza ulteriori girate (in entrambe le circostanze trattasi del cosiddetto beneficiario originario). In entrambi i casi citati si evidenzia che la normativa antiriciclaggio risulti essere pienamente applicata in quanto l'assenza di ulteriori girate rispetto al beneficiario originario consente di individuare in modo preciso sia il debitore effettivo che il creditore (beneficiario) effettivo;

   in relazione alle motivazioni esposte sarebbe opportuno valutare la possibilità di escludere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007 nelle ipotesi in cui gli assegni bancari o postali privi della clausola di non trasferibilità siano portati all'incasso dal beneficiario originario in totale assenza di ulteriori girate –:

   se reputi opportuno assumere iniziative di competenza volte ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 231 del 2007 nelle ipotesi in cui gli assegni bancari o postali privi della clausola di non trasferibilità siano portati all'incasso dal beneficiario originario – in entrambe le ipotesi richiamate in premessa – in totale assenza di ulteriori girate e se, conseguentemente, reputi opportuno assumere iniziative di competenza volte a revocare o annullare le sanzioni applicate ai cittadini che abbiano emesso assegni bancari o postali privi della clausola di non trasferibilità e portati all'incasso dal beneficiario originario – in entrambe le ipotesi richiamate in premessa – in totale assenza di ulteriori girate.
(5-00658)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00658

  Con l'interrogazione in riferimento, riportandosi all'obbligo dell'apposizione della clausola di intrasferibilità sugli assegni sopra i 1000 euro, sancito dalla normativa sull'antiriciclaggio, si chiede di valutare la possibilità di escludere l'applicazione delle relative sanzioni nelle ipotesi in cui gli assegni bancari o postali, privi di detta clausola, siano portati all'incasso dal beneficiario originario, senza ulteriori girate e di annullare o revocare le sanzioni già comminate allo stesso titolo.
  Al riguardo si precisa, come si è già avuto modo di sottolineare in occasione di interrogazioni di analogo contenuto, che la materia riportata dagli onorevoli interroganti sta già trovando attenta considerazione sotto vari profili presso le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, sollecitate in proposito anche dalle Ragionerie territoriali dello Stato, che hanno segnalato varie criticità sull'argomento. Le connesse problematiche sono evidenziate altresì da un vademecum (12 marzo 2018), pubblicato sul sito istituzionale del MEF.
  Sul tema, era già stata elaborata una proposta di emendamento all'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In quel caso si voleva assicurare che la sanzione amministrativa pecuniaria, e la relativa oblazione, fosse ragionevole e proporzionata rispetto al valore dell'operazione posta in essere in violazione delle norme anzidette, in particolare per le operazioni di importo esiguo per le quali, in caso di contestazione della violazione, l'importo dell'oblazione, calcolato ai sensi della normativa vigente, risultasse in realtà sproporzionato. L'emendamento di cui sopra era stato inserito nello schema di decreto legislativo redatto per il recepimento della direttiva (UE) 2016/2258 (cd. DAC 5 – utilizzo dei dati in materia di antiriciclaggio da parte delle Autorità fiscali) ma poi stralciato, in sede di adozione del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri del 16 maggio u.s., in quanto ritenuto estraneo alla materia trattata dal decreto.
  La norma era stata strutturata come emendamento all'articolo 63, introduttivo di un comma 1-bis formulata nei seguenti termini: «1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, commi 5, 6 e 7, relative ad importi non superiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione delle predette disposizioni».
  I competenti uffici del Ministero stanno inoltre svolgendo i dovuti approfondimenti sulla disposizione contenuta nell'articolo 19 dell'AC 1074, recante «norme in materia di semplificazione fiscale, sostegno delle attività economiche e delle famiglie a contrasto dell'evasione fiscale». La disposizione, prevede un abbassamento del minimo sanzionatorio a 300 euro e la contestuale configurazione di una causa di non punibilità «per l'emissione di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità portati all'incasso dal beneficiario originario». A tale ultimo riguardo è infatti necessario evitare che l'introduzione di cause di esclusione della punibilità incentivi l'emissione di assegni, privi di clausola di non trasferibilità, senza alcuna soglia di importo, contribuendo a vanificare la ratio di prevenzione sottesa alle norme che limitano la circolazione del contante e dei titoli al portatore per esigenze di tracciabilità dei flussi di denaro a scopo di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  Ciò premesso, si ritiene condivisibile l'adozione di un intervento correttivo dell'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che riduce l'entità del minimo sanzionatorio, attualmente fissato a 3.000 euro, affinché sia garantita la proporzionalità tra entità della sanzione e gravità della violazione per la quale essa è irrogata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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