ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00655

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 57 del 05/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 05/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 05/10/2018
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 05/10/2018
FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 05/10/2018
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 05/10/2018
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 05/10/2018
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 05/10/2018
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 05/10/2018
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 05/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/10/2018
Stato iter:
10/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/10/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 10/10/2018
Resoconto CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/10/2018

DISCUSSIONE IL 10/10/2018

SVOLTO IL 10/10/2018

CONCLUSO IL 10/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00655
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Venerdì 5 ottobre 2018, seduta n. 57

   CENTEMERO, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il cosiddetto spesometro, ovvero la trasmissione delle comunicazioni dati fatture emesse e ricevute, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016, è un adempimento che nasce con cadenza trimestrale e la sua comunicazione deve essere trasmessa telematicamente dal soggetto Iva entro e non oltre le scadenze previste;

   l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal decreto-legge n. 193 del 2016, prevede, infatti, l'obbligo di invio dei dati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, con eccezione del secondo trimestre la cui scadenza era prevista per il 16 settembre 2018;

   con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 932) il termine del 16 settembre è stato fissato al 30 settembre;

   la recente legge n. 96 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, il cosiddetto «decreto dignità», ha introdotto la facoltà di invio semestrale oltre che trimestrale;

   pertanto, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, al fine di evitare la sovrapposizione dei medesimi, l'articolo 11 del suddetto decreto-legge, entrato in vigore il 14 luglio 2018, ha disposto che il termine dell'invio dei dati relativi alle fatture messe e ricevute del terzo trimestre è slittato dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019, accorpato alla scadenza del 4° trimestre 2018;

   ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, i dati obbligatori delle fatture da indicare nello spesometro sono: partita Iva dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni; data e numero della fattura; base imponibile; aliquota applicata; imposta; tipologia dell'operazione ai fini dell'Iva nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

   tuttavia, sembrerebbe ancora vigente l'obbligo di comunicazione di un ulteriore complesso dato relativo all'indicazione della data di registrazione della fattura, per effetto del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018 –:

   se si intenda far chiarezza sulla discordanza di cui in premessa tra la normativa sopra richiamata e la sua applicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in vista delle prossime scadenze e se trovi conferma che le medesime scadenze siano le ultime previste alla luce della soppressione definitiva dell'istituto dello spesometro.
(5-00655)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00655

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto «spesometro»), adempimento introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 193/2016.
  Detta disposizione, modificando l'articolo 21 del decreto-legge n. 78/2010, prevede infatti l'obbligo di invio dei dati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre, con eccezione del secondo trimestre la cui scadenza era prevista per il 16 settembre.
  In relazione ai dati da trasmettere, che sono stati oggetto di progressivi interventi normativi, gli Onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti operativi all'Agenzia delle entrate in vista delle prossime scadenze e, inoltre, chiedono di sapere se sia confermato che le medesime scadenze siano le ultime previste alla luce della cancellazione definitiva dell'istituto dello «spesometro».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia il comma 916 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede la abrogazione generalizzata dello «spesometro» dal 1o gennaio 2019, ossia contestualmente all'entrata in vigore della fatturazione elettronica.
  Pertanto, le scadenze ricordate dagli interroganti, a legislazione vigente, sono le ultime previste. L'Agenzia delle entrate fa presente però, per completezza, che l'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotto dall'articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, prevede la trasmissione telematica limitatamente a «i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato [...] entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione».
  Per quanto riguarda le informazioni da trasmettere relativamente al periodo di vigenza dell'obbligo, l'Agenzia fa presente che il dato relativo alla «data di registrazione della fattura» (previsto solo per le operazioni di acquisto) e le altre informazioni da riportare nella comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute sono stati all'epoca individuati al fine di consentire il massimo automatismo nella compilazione della stessa attraverso software gestionali già utilizzati in contabilità per registrare i dati necessari alla corretta liquidazione dell'IVA.
  Ciò anche in conformità ai dati previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che stabilisce che venga inserita nel registro degli acquisti la «data di registrazione» che rappresenta fiscalmente il riferimento per far concorrere in detrazione l'IVA presente in fattura nel periodo di riferimento.
  Infine giova precisare che l'articolo 1-ter, del decreto-legge n. 148 del 2017, così come riformulato dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96), non ha modificato le previsioni contenute nell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a mente del quale, in relazione agli acquisti, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture «ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [...]». La presenza del termine «registrate» nella disposizione rende logicamente sostenibile la previsione relativa alla necessità che la comunicazione telematica riguardi anche il numero di registrazione delle fatture di acquisto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

base imponibile