Legislatura: 18Seduta di annuncio: 47 del 19/09/2018
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 19/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 19/09/2018 COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 19/09/2018 FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 19/09/2018 GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 19/09/2018 GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 19/09/2018 PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 19/09/2018 TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 19/09/2018
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 20/09/2018 Resoconto GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 20/09/2018 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 20/09/2018 Resoconto GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 20/09/2018
SVOLTO IL 20/09/2018
CONCLUSO IL 20/09/2018
CENTEMERO, ALESSANDRO PAGANO, COVOLO, FERRARI, GERARDI, GUSMEROLI, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
sono più di due milioni le imprese minori che rischiano di fallire, per colpa della norma, introdotta nel 2017, che esclude il riporto delle perdite per le imprese in regime di contabilità semplificata (articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), di cui circa 439 mila società di persone, tra società in nome collettivo e società in accomandita semplice, e un milione e 760 mila imprenditori individuali;
dal 2017, le imprese minori in regime di contabilità semplificata possono determinare il reddito con il cosiddetto criterio di cassa, cioè il criterio tipico applicato dagli esercenti arti o professioni; il criterio di cassa vale anche per i versamenti fatti e per i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto; è possibile però optare per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni fatte nel libro degli acquisti e nel registro delle fatture e dei corrispettivi, cosiddetto «criterio delle registrazioni»;
in base a tale normativa, le perdite delle imprese in contabilità semplificata sono compensabili con i redditi di altra natura dichiarati nello stesso anno, ma non possono essere riportate negli anni successivi; il regime di contabilità semplificata prevede la deduzione integrale delle rimanenze finali nel primo anno in cui si applica il criterio di cassa;
il «passaggio» dal criterio di competenza a quello di cassa prevede perciò la rilevanza, come componente negativo, dell'importo delle rimanenze finali che, nella stragrande maggioranza delle imprese commerciali, determinerebbe una chiusura in perdita che, per legge, non potrà essere riportata negli anni successivi;
la mancata previsione del «riporto» delle perdite in anni successivi, oltre ad essere un obbrobrio contabile, può comportare gravi conseguenze per le imprese con rimanenze finali di ammontare elevato;
è evidente che, senza il riporto delle perdite, derivante dalla deduzione delle rimanenze finali nel primo anno di «passaggio» al criterio di cassa (lo stesso problema riguarda le imprese che optano per il «criterio delle registrazioni»), il regime di contabilità semplificata rischia di far fallire le imprese –:
quali iniziative intenda adottare per scongiurare il rischio di fallimento di oltre due milioni di imprese eventualmente introducendo una norma correttiva, che, in caso di perdite, consenta il riporto delle stesse negli anni successivi, senza limitazione alcuna.
(5-00483)
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle novità introdotte dall'articolo 1, comma 17 e seguenti, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), che riguardano la possibilità per le imprese in regime di contabilità semplificata di imputare integralmente il costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa (posto che nel nuovo regime non assumono più rilevanza le rimanenze iniziali e finali).
Tenuto conto che l'eventuale perdita d'esercizio per le imprese che adottano tale regime non può essere riportata negli anni successivi, detta modifica normativa può comportare gravi conseguenze per le imprese con rimanenze finali di ammontare elevato, e pertanto gli Onorevoli interroganti chiedono «quali iniziative intenda adottare per scongiurare il rischio di fallimento di due milioni di imprese eventualmente introducendo una norma correttiva, che, in caso di perdite, consenta il riporto delle stesse negli anni successivi, senza limitazione alcuna».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue.
In base alla disciplina della contabilità semplificata, quale risulta dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2017, nella determinazione del reddito, essendo stato introdotto il criterio di cassa, non assumono più rilevanza le rimanenze iniziali e finali di cui agli articoli 92, 93 e 94 del TUIR.
Tuttavia, per evitare la doppia imposizione, nel primo anno di applicazione del principio di cassa, il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato in base al nuovo criterio va ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.
Con riferimento alle perdite, invece, la legge di bilancio per il 2017 non ha modificato la disciplina dettata dall'articolo 8 del TUIR. Ai sensi di tale disposizione le perdite delle imprese in contabilità semplificata sono sottratte agli altri redditi eventualmente posseduti senza, tuttavia, possibilità di riporto dell'eventuale eccedenza negli anni successivi.
Resta ferma la possibilità di optare per il regime ordinario qualora il contribuente non dovesse trovare conveniente il regime di cassa. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come sostituito dall'articolo 1, comma 22, della legge di bilancio per il 2017, infatti, dispone, comunque, al comma 8, la facoltà per il contribuente di optare per un triennio per il regime ordinario.
Ciò premesso, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina è stata valutata, nel corso di tavoli tecnici e attraverso contatti con le associazioni di categoria, la possibilità di apportare correttivi alle disposizioni sulle imprese minori.
In esito a questi incontri sono state vagliate le diverse soluzioni volte a risolvere le criticità in tema di riporto delle perdite per le imprese minori.
Dette ipotesi sono allo studio di questo Governo che si propone di intervenire, compatibilmente con i vincoli di bilancio, nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):impresa commerciale
societa' in accomandita