ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00480

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 47 del 19/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 19/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/09/2018
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/09/2018
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/09/2018
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/09/2018
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/09/2018
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/09/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/09/2018
Stato iter:
20/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/09/2018
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/09/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/09/2018
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/09/2018

SVOLTO IL 20/09/2018

CONCLUSO IL 20/09/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00480
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Mercoledì 19 settembre 2018, seduta n. 47

   BIGNAMI, MARTINO, GIACOMONI, CATTANEO, BARATTO, ANGELUCCI e BENIGNI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nel corso degli ultimi anni, il costo del carburante utilizzato per il trasporto privato ha subito notevoli variazioni ed aumenti;

   in particolare, l'aumento maggiore si è registrato per i due carburanti più utilizzati nel nostro Paese ovvero il gasolio e la benzina;

   l'Italia risulta essere al secondo posto, in un ordine decrescente, per entrambi i prodotti, preceduta solo dall'Olanda per la benzina e dall'Inghilterra per il gasolio;

   tuttavia, nonostante il costo del petrolio a livello mondiale negli ultimi 5 anni sia rimasto essenzialmente stabile, a ciò non è corrisposto un altrettanto stabile adeguamento del prezzo alla pompa dei due carburanti;

   tutto questo è dovuto, in particolare, ad un aumento costante delle accise sul carburante che influiscono, insieme all'imposta sul valore aggiunto per circa il 63 per cento del totale del costo;

   in concomitanza con il recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive in materia di accise a decorrere dal 1° gennaio 1993, le preesistenti imposte di fabbricazione che gravavano sui carburanti sono venute a cessare e sono state sostituite dalle accise, le cui aliquote sono state stabilite dal legislatore nazionale nel rispetto, naturalmente, dei livelli minimi comunitari;

   negli ultimi 15 anni, molte di queste accise sono servite ai vari Governi sia per finanziare situazioni di emergenza come terremoti e alluvioni, che per esigenze di bilancio meno «nobili»;

   sebbene la riforma attuata sotto il governo Dini attraverso il decreto legislativo n. 504 del 1995, abbia inquadrato all'interno di un testo unico l'elenco di tutti i prodotti energetici assoggettati a imposizione secondo le aliquote di accisa vigenti nel momento di entrata in vigore del testo, non è chiaro se le accise introdotte in particolar modo nella prima metà del secolo scorso, siano ancora in vigore e catalogate secondo le voci «originarie» o più semplicemente ricomprese all'interno della fiscalità generale;

   inoltre, non appare chiaro quali siano attualmente le componenti dell'aliquota delle accise, quali siano quelle riferite a situazioni straordinarie ora cessate e se sia sempre stata rispettata l'originaria finalizzazione delle risorse –:

   quali elementi il Governo intenda fornire alla luce di quanto descritto in premessa e con quali tempistiche intenda adottare iniziative per procedere alla riduzione del costo fiscale della benzina, come determinato dall'introduzione delle accise.
(5-00480)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00480

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, nel lamentare il rilevante aumento del prezzo dei carburanti nel nostro Paese – in particolare gasolio e benzina – a fronte dell'invarianza del costo del petrolio negli ultimi cinque anni, chiedono di sapere se e quando si intenda procedere al taglio delle componenti fiscali della benzina ed, in caso affermativo, con quali tempistiche.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Va preliminarmente osservato che l'accisa costituisce una delle componenti del prezzo finale dei carburanti e concorre alla sua formazione unitamente all'IVA, all'imposta regionale, limitatamente alla benzina qualora istituita, e ovviamente al costo industriale. Il prezzo finale dei carburanti è comunque liberamente determinato dalle compagnie petrolifere e, in conseguenza, la «leva fiscale» non costituisce uno strumento determinante per la variazione del prezzo di vendita dei carburanti: ad una riduzione della componente tributaria non necessariamente corrisponde una riduzione di pari valore del prezzo finale del prodotto, come, d'altro canto, da un incremento della fiscalità non deriva un eguale aumento del prezzo finale.
  Ciò posto, come rilevato dagli stessi Onorevoli interroganti, occorre premettere che l'accisa è un'imposta armonizzata nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea; ciò sta a significare che la relativa disciplina trova fondamento in apposite direttive comunitarie che individuano i prodotti sui quali essa debba gravare e le relative modalità di applicazione – inclusi i livelli minimi – al di sotto dei quali non è possibile fissare le relative aliquote. In particolare benzina e gasolio, impiegati come carburanti per autotrazione, sono sottoposti al regime armonizzato dell'accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise); le aliquote di accisa sui carburanti predetti sono attualmente stabilite nell'Allegato I al medesimo testo unico.
  In concomitanza con il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive in materia di accise, a decorrere dal 1o gennaio 1993 le preesistenti imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi (in cui i carburanti erano ricompresi) sono venute a cessare e sono state integralmente sostituite dalle accise sugli oli minerali, categoria poi confluita nei prodotti energetici, le cui aliquote sono state stabilite dal legislatore nazionale, nel rispetto, naturalmente, dei livelli minimi comunitari, attualmente fissati dalla direttiva 2003/96/CE.
  Successivamente all'armonizzazione comunitaria si sono succedute, soprattutto nel periodo 2011-2014, una serie di disposizioni legislative che hanno previsto incrementi delle aliquote di accisa sui carburanti – in particolare benzina e gasolio per autotrazione – per far fronte ad esigenze di bilancio a copertura di oneri aventi carattere permanente o temporaneo e ciò, talvolta, anche allo scopo di finanziare eventi straordinari o imprevisti, come, ad esempio, calamità naturali.
  I vari provvedimenti normativi volti ad incrementare le predette aliquote hanno quindi rideterminato, ogni volta, le aliquote stesse che pertanto risultano, nel valore stabilito con tali provvedimenti di aumento, del tutto indipendenti dalla storia e dalla cronologia degli aumenti precedentemente, a vario titolo, intervenuti.
  In particolare, l'ultima di tali variazioni di tassazione è stata introdotta con l'articolo 1, comma 487, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013). Con tale disposizione, il legislatore ha confermato le aliquote di accisa sul gasolio e sulla benzina, impiegati come carburanti, nelle misure precedentemente fissate dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane 9 agosto 2012, n. 88789, (adottata ai sensi dell'articolo 33, comma 30, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – legge di stabilità per l'anno 2012).
  In questo contesto va, dunque, sottolineato che le aliquote di accisa rideterminate in aumento per un periodo predeterminato di tempo sono state rese permanenti con apposite disposizione di legge ovviamente per far fronte ad esigenze di bilancio.
  Solamente in un caso le aliquote di accisa fissate su benzina e gasolio usato come carburante, con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 145733 del 23 dicembre 2013, per il periodo dal 1o marzo al 31 dicembre 2014, hanno cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2014.
  Ciò ha comportato la reviviscenza, a decorrere dal 1o gennaio 2015, delle minori aliquote di cui al citato articolo 1, comma 487, della legge n. 228 del 2012, che – tuttora in vigore – sono pari per la benzina ad euro 728,40 per mille litri di prodotto e per il gasolio usato come carburante ad euro 617,40 per mille litri di prodotto.
  In questo quadro risulta palese che l'accisa, inclusa quella che grava su benzina e gasolio, non è costituita da una serie di componenti, ma ovviamente il tributo è uno solo e la sua aliquota aumenta o diminuisce sulla base di espressa previsione di legge. In tal senso, quindi, non sono ravvisabili «componenti dell'aliquota delle accise» riferibili a situazioni straordinarie ora cessate.
  Per quanto attiene invece alla possibilità di stabilire eventuali riduzioni delle aliquote di accisa sui predetti carburanti, così come specificamente richiesto dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che le stesse risulterebbero fattibili dal punto di vista tecnico purché le aliquote, rideterminate, risultino comunque superiori alle aliquote minime unionali indicate nella direttiva 2003/96/CE. Parimenti occorre tenere conto che dalle predette riduzioni deriverebbero ingenti minori entrate per l'erario, proporzionali direttamente all'entità delle riduzioni praticate e che potrebbero essere quantificate soltanto in sede di elaborazione di una puntuale proposta normativa.
  In ultimo, corre l'obbligo di segnalare che l'articolo 19, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, ha previsto, a copertura di oneri derivanti da interventi volti a finanziare il meccanismo di aiuto alla crescita economica (ACE), un aumento, a decorrere dal 1o gennaio 2019, dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché del gasolio usato come carburante, da adottare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 30 novembre 2018, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.
  Pertanto, perdurando sulla base della descritta previsione normativa, occorrerà procedere all'emanazione di una determinazione direttoriale che rimoduli in aumento le aliquote di accisa sui menzionati prodotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

carburante

accisa

misura nazionale di esecuzione