ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00212

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 31 del 20/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: EMILIOZZI MIRELLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/07/2018


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 20/07/2018
Stato iter:
24/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/10/2018
Resoconto DI STEFANO MANLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE)
 
REPLICA 24/10/2018
Resoconto EMILIOZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/07/2018

DISCUSSIONE IL 24/10/2018

SVOLTO IL 24/10/2018

CONCLUSO IL 24/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00212
presentato da
EMILIOZZI Mirella
testo di
Venerdì 20 luglio 2018, seduta n. 31

   EMILIOZZI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo la XVIII relazione semestrale dell'ufficio del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, i casi di sottrazione di minori che riguardano l'Italia sono 435;

   gli interroganti sono venuti a conoscenza di un nuovo caso di sottrazione di minore che ha per protagonista L.G.M., figlio di L.M. e M.d.M.S.S.;

   il 13 settembre 2016 la madre di L.G.M. ha lasciato l'Italia alla volta del Messico, portando con sé il figlio, che all'epoca aveva tre anni, per una vacanza della durata di un mese concordata con il padre. Il rientro era stato infatti previsto per il 14 ottobre;

   una volta in territorio messicano, però, le comunicazioni della madre sono diventate sempre più sporadiche e sfuggenti, rifiutando al padre, tra l'altro, l'invio di foto o video del figlio;

   in risposta alle sollecitazioni del padre, nei mesi successivi la madre ha ripetutamente rassicurato il coniuge, promettendo che avrebbe fatto immediato ritorno in Italia;

   tuttavia, dopo aver addotto le scuse più disparate per giustificare gli annunci dei continui rinvii del rientro, il 12 dicembre 2016, contattata telefonicamente dal padre, la medesima confessava di non avere alcun biglietto aereo per l'Italia. Di più, informava il coniuge di volersi separare dal marito e di non voler fare rientro in Italia;

   il giudice del tribunale di Pesaro dottoressa Carbini, magistrato titolare della causa di separazione avviata dal signor L.M., a quanto consta all'interrogante, ha concesso in via provvisoria l'affidamento esclusivo del minore al padre;

   il tribunale di Tlanepantla de Baz (Messico) ha emesso una sentenza di appello in data 10 aprile 2018 nella quale ha disposto il rimpatrio immediato del minore presso la residenza abituale in Italia, confermando quanto già stabilito nel luglio 2017 al termine del primo grado di giudizio;

   nonostante la sentenza del tribunale messicano fosse provvisoriamente esecutiva, le ricerche da parte degli organi di polizia messicani non sono state avviate con la dovuta celerità e immediatezza, a giudizio dell'interrogante in palese violazione della Convenzione dell'Aja del 1980 relativa alla sottrazione internazionale di minori, di cui sia l'Italia che il Messico sono firmatari;

   la Convenzione dell'Aja del 1980, infatti, stabilisce espressamente che l'interesse primario del minore è quello di un «immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale», prevedendo, all'articolo 7 una costante e proficua collaborazione tra gli Stati membri soprattutto in relazione all'attività di polizia finalizzata alla localizzazione e del rimpatrio del minore;

   tuttavia, ad oggi, a distanza di quasi tre mesi dalla sentenza di rimpatrio emessa dagli organi giudiziari messicani, le autorità di polizia del Messico incaricate della localizzazione e della riconsegna del minore al proprio Stato di residenza abituale, l'Italia, non hanno ancora provveduto a rintracciare L.G.M. Le medesime autorità di polizia, a quanto consta all'interrogante hanno fornito sporadiche e lacunose informazioni sullo stato delle ricerche, impedendo nei fatti un'attiva collaborazione con l'autorità centrale italiana;

   il risultato di tutto questo è che, a quasi due anni di distanza, L.G.M., che si appresta a compiere 5 anni, non ha ancora fatto rientro in Italia –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

   quali iniziative i Ministri interrogati intendano intraprendere per consentire la localizzazione di L.G.M. e favorire il suo rientro in Italia;

   se i Ministri interrogati non intendano attivarsi nelle opportune sedi internazionali per rendere più efficaci le previsioni della Convenzione dell'Aja del 1980, anche attraverso una sua integrazione riguardo ai tempi delle procedure di urgenza e ai mezzi di impugnazione.
(5-00212)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione III (Affari esteri)
5-00212

  Non ripercorrerò la successione dei fatti di questa sottrazione internazionale di minori in quanto già ben esposti dall'Onorevole interrogante. Vorrei invece partire da una novità di questi giorni che mi pare molto importante.
  Abbiamo infatti appreso che lo scorso 19 ottobre il minore in questione è stato localizzato in un quartiere centrale di Città del Messico. Da tempo, per queste ricerche, si era attivata Interpol Italia, in collaborazione con Interpol Messico. Il piccolo è stato affidato dal competente Tribunale locale ad una struttura protetta, in attesa che il Giudice si pronunci su un ricorso presentato in extremis dai legali della madre. Solo quando il medesimo giudice avrà assunto una decisione al riguardo, sarà auspicabilmente possibile conoscere i tempi per il rientro del minore in Italia.
  Sin dall'inizio della vicenda, l'Ambasciata a Città del Messico, in stretto raccordo con la Farnesina, ha seguito da vicino le varie fasi processuali, tenendo i rapporti con le parti, i legali e le Autorità messicane, e sollecitandole – anche tramite contatti diretti con l'Autorità Centrale messicana – ad una rapida definizione dei procedimenti. L'Ambasciata si è inoltre più volte proposta come possibile canale di mediazione e conciliazione tra i genitori.
  Lo scorso luglio, a seguito della perdurante irreperibilità del minore, l'Ambasciatore ha chiesto ed ottenuto la convocazione di un incontro urgente con il Capo di Gabinetto del Procuratore Generale della Repubblica, con il Direttore di Interpol-Messico e con il Direttore dell'Autorità Centrale messicana, chiedendo di intensificare gli sforzi per giungere quanto prima alla localizzazione del minore. Nel contempo, analoga iniziativa è stata portata avanti dal competente ufficio del Dipartimento Giustizia minorile del Ministero della Giustizia presso la Rappresentanza consolare del Messico a Milano.
  Con riferimento al secondo profilo dell'interrogazione, il Ministero della Giustizia evidenzia l'esistenza di due procedimenti legislativi europei di revisione.
  Il primo riguarda il Regolamento n. 2201 del 2003, concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. La revisione propone una accelerazione dei procedimenti transfrontalieri e un più efficace contrasto alla sottrazione internazionale. In particolare, opta per l'abolizione dei procedimenti di exequatur così rendendo tutte le decisioni immediatamente esecutive. In tal modo, si risparmierebbero i tempi e i costi della procedura di deliberazione, garantendo nel contempo la necessaria tutela del convenuto.
  Il secondo procedimento legislativo europeo di revisione, per il quale sono in corso negoziati, ha ad oggetto la modifica del Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
  È noto che il SIS è un sistema informativo operativo a livello centrale (UE) e locale (Stati Membri) destinato principalmente a contenere segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno.
  La proposta di revisione introdurrebbe previsioni concernenti anche i minori a rischio sottrazione, prevedendo che questi possano essere inseriti nel SIS su segnalazione della competente autorità dello Stato membro.
  Un «ALERT» in materia di minori potrebbe, in particolare, essere inserito su richiesta di una autorità giudiziaria dello Stato Membro che sia competente ai sensi del Regolamento 2001 del 2003 quando esiste un concreto ed evidente rischio di sottrazione illecita e imminente del minore. Questo strumento protettivo sarebbe di particolare positivo impatto per l'ordinamento perché verrebbe introdotto uno strumento per prevenire la sottrazione mentre quelli attualmente vigenti operano ex post cioè una volta che il minore è stato sottratto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sequestro di persona

giudice

minore eta' civile