ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00157

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 26 del 13/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: NOVELLI ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MUGNAI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/07/2018
MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/07/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 13/07/2018
Stato iter:
19/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/09/2018
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 19/09/2018
Resoconto NOVELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/07/2018

DISCUSSIONE IL 19/09/2018

SVOLTO IL 19/09/2018

CONCLUSO IL 19/09/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00157
presentato da
NOVELLI Roberto
testo di
Venerdì 13 luglio 2018, seduta n. 26

   NOVELLI, MUGNAI e MULÈ. — Al Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida (11G0104), all'allegato III (previsto dall'articolo 23) in particolare, alla lettera D, fa riferimento all'idoneità alla guida delle persone affette da epilessia;

   in tale decreto legislativo sono definiti i requisiti minimi per il riconoscimento dell'idoneità delle persone con epilessia alla guida di un veicolo a motore come pure le condizioni che ne determinino l'inidoneità;

   alla lettera D.7.1. è previsto, in caso d'inidoneità, l’«obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile» dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo, previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico-legali, eccetera);

   l'Associazione italiana contro l'epilessia, ritenendo che la presa in cura della persona con epilessia inidonea alla guida di un veicolo a motore, debba, come per altro previsto nei piani diagnostici terapeutici ed assistenziali (Pdta) per detta patologia, articolarsi sia sul piano sanitario sia sociale, ha nelle precedenti legislature avanzato richiesta sui risultati numerici di tali adempimenti da parte degli enti e delle amministrazioni competenti, per acquisire giuste informazioni per perfezionare la propria attività a favore dell'inclusione delle persone con epilessia, in specie, inidonee alla guida di un veicolo a motore;

   nessuna risposta è mai pervenuta all'Associazione italiana contro l'epilessia, pur trattandosi di tema estremamente correlato alla sicurezza della stessa persona con epilessia ma parimenti a quella delle persone in generale, come pure dei loro beni;

   l'informazione sui dati afferenti all'adempimento dell'obbligo di segnalazione all'ufficio della Motorizzazione da parte degli enti e delle amministrazioni competenti non si dimostrerebbe utile solo alla mera verifica di quanto disposto dal decreto legislativo di cui si tratta, ma anche al perfezionamento dell'efficacia dell'azione in favore della sicurezza generale ed in particolare dell'inclusione delle persone con epilessia inidonee alla guida –:

   se il Governo non ritenga urgente acquisire dall'ufficio della Motorizzazione civile i dati relativi alle «segnalazioni obbligatorie» di cui alla lettera D.7.1 dell'Allegato III del decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011 fatte dagli enti e dalle amministrazioni competenti, al fine di verificare l'ottemperanza degli obblighi relativi alla salvaguardia della sicurezza delle persone e dei beni della comunità, come pure l'efficace inclusione delle persone con epilessia inidonee alla guida, con un'adeguata presa in cura sanitaria e sociale da parte del servizio sanitario nazionale e la promozione di adeguati provvedimenti inclusivi;

   se il Governo non ritenga urgente verificare, aziende sanitarie, che comunque acquisiscono nel momento dell'inserimento nel proprio sistema informativo la certificazione di epilessia inidonea alla guida di veicoli a motore redatta dal medico competente, le procedure e gli attori delle previste «segnalazioni obbligatorie» e, ove necessario, se non ritenga di assumere iniziative per rivisitare quanto previsto alla lettera D.7.1 dell'Allegato III del decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011 per evitare che un disposto che pare risultare confuso ed inefficace, in specie relativamente alle procedure e agli attori e privo del giusto accessi a misure inclusive a fronte delle immediate condizioni invalidanti, pesi ingiustamente sulle persone a cui viene certificata la condizione d'inidoneità alla guida e generi e consolidi, in un confuso rapporto «medico-persona assistita», quella condizione di «clandestinità» in cui l'epilessia – riconosciuta come «malattia sociale» con decreto ministeriale n. 249 del 1965, continua a permanere.
(5-00157)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-00157

  Come noto agli onorevoli interroganti, i requisiti di idoneità psicofisica alla guida per i pazienti affetti da alcune categorie di patologie, tra le quali l'epilessia, sono stati modificati di recente con la direttiva 2009/113/CE.
  Tale direttiva è stata recepita, in data 30.11.2010, con decreto del Ministero dei trasporti — che rappresenta, come noto, l'amministrazione capofila in questa materia.
  È bene precisare che nella direttiva si legge – testualmente – che: «I soggetti, affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all'autorità che rilascia la patente». Quindi nel testo della direttiva non è stabilito in capo a chi sia l'obbligatorietà della notifica.
  All'atto del recepimento di tale direttiva, a fronte della genericità della citata disposizione, si è dunque posto il problema dell'individuazione delle modalità della notifica obbligatoria: in molti Paesi, Italia compresa, tale problematica è stata affrontata sia dal punto di vista deontologico/medico legale sia dal punto di vista della sanità pubblica, focalizzandosi sulla difficile conciliazione tra il diritto alla mobilità dell'individuo con la tutela della salute pubblica.
  Ebbene, la posizione prevalente in Europa, sposata anche dal nostro Paese, ha inteso privilegiare il principio della «physician immunity», secondo il quale il medico dovrebbe sempre essere esentato dalla notifica per non compromettere il rapporto fiduciario medico-paziente.
  Non vi è dubbio che tale principio, per consentire una piena effettività della nuova disciplina, necessita di essere compensato da un altro valore, peraltro già molto affermato in Europa e ben richiamato nella direttiva: mi riferisco al principio della «responsabilizzazione del paziente», secondo il quale la notifica obbligatoria costituisce innanzitutto un onere (in linguaggio scientifico: un self report) del paziente stesso.
  In ogni caso, nel calare nel nostro ordinamento le disposizioni della citata direttiva europea, la scelta italiana è stata quella di introdurre un vero e proprio obbligo di segnalazione, ma solo a carico degli Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (ad esempio: per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc.).
  Solo su tali enti ed ai soli fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, ricade, dunque, l'onere di segnalare all'Ufficio della Motorizzazione civile i casi di soggetti affetti da epilessia.
  Alla luce di ciò, andando allo specifico quesito posto dagli onorevoli interroganti, può comprendersi come non risulti sorretto dalle attuali disposizioni normative una eventuale pretesa del Ministero della salute ad acquisire dall'ufficio della Motorizzazione civile i dati relativi alle «segnalazioni obbligatorie» di cui alla lettera D.7.1 dell'Allegato III del decreto legislativo.
  Ciò peraltro non deve sorprendere, poiché, a fronte di una non significativa utilità del possesso di questi dati per finalità di sanità pubblica, si deve considerare la delicatezza della tipologia degli stessi, anche e soprattutto alla luce del nuovo regolamento europeo sulla privacy.
  Si deve ricordare, infatti, che i procedimenti amministrativi nei quali gli Enti e le Amministrazioni pubbliche possono incorrere in informazioni relative allo stato di salute dei cittadini, sono corredati da rigorose disposizioni in termini di privacy, secondo le quali — in estrema sintesi — tali informazioni possono essere trattate solo per le finalità individuate dalla legge.
  In relazione all'ulteriore quesito finalizzato a valutare una eventuale modifica normativa del decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011, si fa presente che il Ministero della salute intende auspicare una piena valorizzazione del principio della responsabilizzazione del paziente, in modo tale che anche nel nostro Paese, nell'ottica di un accresciuto senso civico collettivo, ogni paziente consideri normale riportare in prima persona alla Motorizzazione Civile la mancanza o la perdita dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida.
  In ogni caso desidero dare assicurazione agli onorevoli interroganti che il Ministero della salute, a distanza di otto anni dall'entrata in vigore del decreto, anche in virtù della sua portata innovativa, effettua un costante monitoraggio per il tramite delle associazioni scientifiche e delle associazioni di categoria, del reale impatto che la direttiva ha avuto sulla qualità della vita dei pazienti e in questo percorso, assolutamente aperto a suggerimenti, istanze ed osservazioni che possano migliorare lo strumento normativo ad oggi in vigore, il Ministero ritiene di grande importanza proprio il contributo che potrà arrivare anche dalle Associazioni dei pazienti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia del sistema nervoso

malattia

trattamento sanitario