ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00137

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 24 del 11/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: MARTINO ANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 11/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DELLA FRERA GUIDO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/07/2018
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/07/2018
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/07/2018
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/07/2018
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/07/2018
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/07/2018
BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 11/07/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/07/2018
Stato iter:
12/07/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/07/2018
Resoconto DELLA FRERA GUIDO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 12/07/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/07/2018
Resoconto DELLA FRERA GUIDO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/07/2018

SVOLTO IL 12/07/2018

CONCLUSO IL 12/07/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00137
presentato da
MARTINO Antonio
testo di
Mercoledì 11 luglio 2018, seduta n. 24

   MARTINO, DELLA FRERA, BENIGNI, GIACOMONI, ANGELUCCI, CATTANEO, BARATTO e BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto legislativo n. 90 del 2017, attuativo della direttiva (UE) 2015/849 sulla prevenzione del riciclaggio, entrato in vigore il 4 luglio 2017, è stato modificato, aggravandolo, il sistema sanzionatorio contenuto nel decreto legislativo n. 231 del 2007;

   in particolare, l'articolo 63, comma 1, prevede, per mancata apposizione della clausola di intrasferibilità sugli assegni sopra i 1.000 euro, una sanzione tra 3.000 e 50.000 euro. Precedentemente era prevista una sanzione proporzionale tra l'1 e il 40 per cento dell'importo;

   la direttiva europea (UE) 2015/849 fa puntuale riferimento all'intenzionalità dell'azione commessa al fine di determinare un comportamento ascrivibile all'illecito di riciclaggio, criterio di cui si è perso ogni riferimento nel decreto legislativo n. 231 del 2007;

   in sede di esame dello schema di decreto legislativo n. 504, in materia di antiriciclaggio, la Commissione finanze della Camera, il 27 febbraio 2018, ha approvato un parere contenente osservazioni sulla mancata apposizione della clausola di intrasferibilità in cui si chiede di «(...) assicurare che la sanzione (...) sia ragionevole e proporzionata al valore dell'operazione» in conformità ai principi di adeguatezza previsti dall'Unione europea;

   nel marzo 2018 il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunziato di voler provvedere a modificare la norma in termini di proporzionalità; tuttavia, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60, non contiene disposizioni correttive, di fatto ignorando il contenuto delle osservazioni parlamentari;

   le banche non hanno condotto un'azione a tutela dei correntisti, limitandosi a segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze l'assegno mancante della dicitura. Solo dopo 7 mesi, nel febbraio 2018, Abi e Bankitalia hanno avviato azioni di tutela dei correntisti;

   si sono verificati (Messina e Venezia) alcuni casi di annullamento delle contestazioni emesse dal Nucleo antiriciclaggio. Le Ragionerie competenti hanno accolto le memorie difensive dei cittadini;

   risulta agli interroganti che circa 1.700 cittadini (dato del marzo 2018) siano incorsi inconsapevolmente nella sanzione, utilizzando libretti ante 2008, che non contenevano la clausola di intrasferibilità già nel corpo dell'assegno medesimo –:

   se non ritenga opportuno assumere iniziative per una modifica dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 207 del 2007, da applicarsi retroattivamente a decorrere dal 4 luglio 2017, nel senso di prevedere la reintroduzione del criterio di proporzionalità, nonché di quello della intenzionalità, per le sanzioni riguardanti la mancata apposizione della clausola di intrasferibilità sugli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro che ne siano privi.
(5-00137)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 12 luglio 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00137

  Con l'interrogazione in riferimento, riportandosi all'obbligo dell'apposizione della clausola di intrasferibilità sugli assegni sopra i 1.000 euro, sancito dalla normativa sull'antiriciclaggio, si lamenta che la recente modifica del regime sanzionatorio in caso di violazione del citato obbligo – già recato dal decreto legislativo n. 231 del 2007 – entrata in vigore il 4 luglio 2017, ai sensi del decreto legislativo n. 90 del 2017, abbia sensibilmente inasprito il detto regime.
  Si chiede, quindi, al Governo di valutare una modifica normativa, intesa a modificare il sistema nel senso di reintrodurre con effetto retroattivo i criteri di proporzionalità e di intenzionalità.
  Al riguardo, premettendo, come si specificherà in seguito, che le preoccupazioni espresse dagli onorevoli interroganti trovano attenta considerazione in questa Amministrazione, è utile rammentare che l'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nella formulazione previgente alla richiamata novella introdotta per effetto del decreto 25 maggio 2017, n. 90, prevedeva, in caso di assegni emessi senza la clausola di non trasferibilità, una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'assegno. Per effetto dell'applicabilità, al caso di specie, dell'istituto dell'oblazione di cui all'articolo 16 della legge 22 novembre 1981, n. 689 – per come interpretato dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare del 5 agosto 2010 – l'ammontare dell'oblazione veniva in sostanza fissato al 2 per cento dell'importo dell'assegno, in quanto riferibile al doppio della percentuale minima (1 per cento dell'importo dell'assegno).
  Con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 90 del 2017, la sanzione è stata svincolata dall'importo trasferito tramite assegno irregolare e il legislatore ha optato per l'adozione di un range che consente di quantificare la sanzione entro un minimo edittale di 3.000 euro e un massimo di 50.000 euro.
  La novella ha sortito altresì l'effetto di rendere meno conveniente, per taluni contesti di importo non particolarmente significativo, il ricorso all'istituto dell'oblazione, previsto in via generale dall'articolo 16, legge n. 689 del 1981 (di importo pari a seimila euro ovvero al doppio della sanzione minima di 3.000 euro prevista per legge) di talché, per assegni di importo non elevato, l'applicazione del nuovo range sanzionatorio – e della relativa oblazione – potrebbe condurre effettivamente ad applicare sanzioni non adeguatamente commisurate all'entità e al disvalore della violazione commessa. Peraltro anche le Ragionerie territoriali dello Stato hanno segnalato criticità connesse principalmente proprio all'applicazione dell'istituto dell'oblazione e aspetti della problematica sono evidenziati anche da un vademecum sull'argomento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per ovviare a tale situazione, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva già elaborato una proposta di emendamento all'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
  L'emendamento di cui sopra è stato inserito nello schema di decreto legislativo redatto per il recepimento della direttiva (UE) 2016/2258 (cosiddetto DAC 5).
  Per tutto quanto esposto, effettuati i necessari ulteriori approfondimenti tecnici, si fa riserva di utilizzare il primo strumento utile per rimediare alle problematiche evidenziate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

direttiva comunitaria

Unione europea