ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 18 del 20/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 20/06/2018


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 20/06/2018
Stato iter:
03/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/10/2018
Resoconto VOLPI RAFFAELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 03/10/2018
Resoconto RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/06/2018

DISCUSSIONE IL 03/10/2018

SVOLTO IL 03/10/2018

CONCLUSO IL 03/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00049
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Mercoledì 20 giugno 2018, seduta n. 18

   RIZZETTO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in materia di concorsi pubblici, il nostro ordinamento stabilisce la preferenza dello scorrimento delle graduatorie degli idonei rispetto alla proclamazione di nuovi concorsi. Ciò consente un risparmio di risorse pubbliche e riconosce il giusto collocamento a coloro che hanno superato delle procedure di selezione, risultando idonei a ricoprire una pubblica funzione;

   le amministrazioni, dunque, hanno il dovere di tener conto della presenza di graduatorie di merito, anche di altri enti pubblici, e di procedere allo scorrimento dei posti degli aventi diritto;

   tuttavia, non sempre si è agito in conformità a tali principi, anche a causa di problematiche burocratiche che hanno posto in una situazione di stallo i nuovi inserimenti, in particolare nel settore della sicurezza e delle forze dell'ordine;

   al riguardo, da tempo si attende lo scorrimento delle graduatorie di idonei del concorso per l'arruolamento di 1552 carabinieri effettivi svolto nel 2010, nonché del concorso indetto per 750 allievi finanzieri nell'anno 2012;

   gli idonei delle procedure in questione sono rimasti esclusi anche in periodi di forte esigenza di personale dei due comparti, come in occasione del Giubileo del 2015-2016, per il quale furono effettuate molteplici assunzioni straordinarie, attingendo dalle graduatorie preesistenti di concorsi;

   si è determinata nei confronti di queste persone un'inammissibile disparità di trattamento rispetto agli allievi dei medesimi comparti che hanno beneficiato dello scorrimento delle graduatorie per le nuove assunzioni;

   sarebbe un atto dovuto di buon senso da parte dello Stato, l'immediata assunzione degli idonei in riferimento, che garantirebbe, inoltre, un importante risparmio per la pubblica amministrazione che eviterebbe di procedere ad ulteriori procedure di selezione –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, per quanto di competenza, quali opportune iniziative intendano adottare per procedere allo scorrimento delle graduatorie in questione.
(5-00049)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-00049

  Lo scorrimento delle graduatorie per i concorsi dell'Arma dei Carabinieri è procedura eccezionale, atteso che l'articolo 643, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'Ordinamento Militare (COM) stabilisce che, nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, si possa dar luogo allo scorrimento delle graduatorie solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice.
  In tal senso, la facoltà di prorogare, con motivata determinazione, la validità delle graduatorie concorsuali entro 18 mesi dalla loro approvazione (articoli 708 e 688 del COM) è prevista solo per i concorsi pubblici per il reclutamento di Allievi Carabinieri e Marescialli del corso triennale (facoltà esercitata nel 2013/2014 per il reclutamento di Allievi Marescialli dei corsi triennali e, nel 2015, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, per il reclutamento di Allievi Carabinieri in occasione del «Giubileo straordinario della Misericordia»).
  Tanto rappresentato, si evidenzia che la discrezionalità alla base della scelta di indire una procedura concorsuale, in luogo dello scorrimento della graduatoria di un precedente concorso, è confermata da numerose pronunce del TAR Lazio e del Consiglio di Stato (in particolare n. 4330/2015 e 5792/2015) le quali, tra l'altro, hanno chiarito che «le disposizioni inerenti al reclutamento del personale, alle modalità di svolgimento delle procedure selettive, nonché al periodo di validità delle graduatorie concorsuali, di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e al decreto-legge n. 101 del 2013 non possono ritenersi integralmente applicabili all'Arma dei Carabinieri. In effetti, l'ordinamento di quest'ultima viene disciplinato dal decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale deve essere considerato una normativa speciale destinata a regolare le modalità di assunzione ed i rapporti di lavoro intercorrenti con le Forze Armate».
  Ne consegue, sempre secondo le motivazioni dei giudici del Consiglio di Stato che ove l'amministrazione «propenda, comunque, per l'indizione di un nuovo concorso, essa sarà obbligata ad esternare le ragioni della propria scelta in modo da evidenziare i motivi di interesse pubblico prevalenti rispetto alle situazioni giuridiche degli idonei non vincitori nella precedente procedura concorsuale».
  Come nel caso in esame, sussistono delle ipotesi nelle quali, per particolari ragioni dovute alla periodicità del reclutamento imposto da normative di settore, «sussiste la doverosità per l'Amministrazione di procedere all'indizione di nuovi concorsi, in luogo della scorrimento delle graduatorie che, al contrario, si rivelerebbe una soluzione inopportuna e lesiva di preminenti ragioni di interesse pubblico».
  Il richiesto scorrimento della graduatoria, pertanto, non può trovare possibilità alcuna di accoglimento.
  Per quanto riguarda, invece, il concorso degli Allievi Finanzieri si riporta, testualmente, quanto in merito riferito dalla Guardia di Finanza che:
   «Si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 296, della Legge n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio per l'anno 2018) di effettuare, in deroga alle riserve di posti stabilite dall'articolo 2199 del Codice dell'Ordinamento Militare, le assunzioni a carattere straordinario nelle carriere iniziali del Corpo, autorizzate con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 4 agosto 2017, pari a n. 304 unità, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del Concorso per l'arruolamento, nell'anno 2012, di n. 750 Allievi Finanzieri;
   in ragione di quanto sopra, ha avviato, nel mese di maggio u.s., le pertinenti attività propedeutiche tese alla verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici, morali e di condotta nei confronti dei citati idonei non vincitori i quali, ove confermato il giudizio di idoneità, prenderanno parte al relativo Corso di Formazione che avrà inizio nell'autunno corrente nei limiti delle richiamate assunzioni autorizzate ex lege.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza pubblica

ente pubblico

assunzione