ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 12 del 06/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/06/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 06/06/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 06/06/2018
Stato iter:
18/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/09/2018
Resoconto PESCE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
REPLICA 18/09/2018
Resoconto CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/06/2018

DISCUSSIONE IL 18/09/2018

SVOLTO IL 18/09/2018

CONCLUSO IL 18/09/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00031
presentato da
CENNI Susanna
testo di
Mercoledì 6 giugno 2018, seduta n. 12

   CENNI e INCERTI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   la direttiva (UE) 2015/412 ha modificato la direttiva 2001/18/UE dando la possibilità agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (Ogm) sul loro territorio;

   l'articolo 20, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014) ha previsto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, richiedesse alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o delle domande presente prima dell'entrata in vigore della direttiva;

   il 1° ottobre 2015, sono state inviate alla Commissione europea le richieste di adeguamento dell'ambito geografico dei seguenti Ogm: 1) mais MON810 (Monsanto Europe); 2) mais MIR604 (Syngenta Crop Protection AG); 3) mais 59122 (Pioneer HI-bred International); 4) mais GA21 (Syngenta Crop Protection AG); 5) mais 1507 x 59122 (Dow Agroscience LLC); 6) mais Bt11 x MIR604 x GA21 (Syngenta Crop Protection AG); 7) mais 1507 (Pioneer HI-bred International); 8) mais Bt 11 (Syngenta Seeds);

   il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2015/412, definendo le procedure che devono essere seguite in ambito nazionale per richiedere l'adeguamento dell'ambito geografico di un'autorizzazione al fine di escludere parte o tutto il territorio nazionale dalla coltivazione di un Ogm o per vietare d'urgenza tale coltivazione qualora sussistano ragioni di politica ambientale, di pianificazione urbana e territoriale, di uso del suolo e di impatto socio-economico;

   la Commissione europea, con decisione del 3 marzo 2016, prendendo atto della richiesta di esclusione presentata dall'Italia, ha vietato nel territorio italiano la coltivazione dei prodotti a base di granoturco MON810;

   negli anni passati, prima che la normativa europea e nazionale fosse modificata nel senso sopra prospettato, alcuni agricoltori hanno tentato di seminare colture Ogm. In particolare, in Friuli Venezia Giulia, il signor Giorgio Fidenato ha seminato mais MON810. L'Autorità controllante, in base al decreto interministeriale 12 luglio 2013, ha disposto la distruzione delle piantagioni e ha sanzionato il relativo comportamento. La legittimità dell'intervento da parte delle Autorità italiane è stata contestata in sede europea; il 13 settembre 2017, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che, in base alla normativa europea vigente al momento della commissione dell'illecito, né la Commissione né gli Stati membri avevano la facoltà di adottare misure di emergenza (in questo caso il divieto della coltivazione di mais MON 810), non essendo stato accertato che quel prodotto geneticamente modificato potesse concretamente comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente;

   la sentenza della Corte di giustizia interessa fatti accaduti prima delle modifiche intervenute con l'approvazione della direttiva (UE) 2015/412 e che, al momento, nessuna coltivazione di Mais MON 810 può ritenersi legittima avendo l'Italia chiesto ed ottenuto di essere esclusa dall'ambito di coltivazione dell'Ogm;

   si ritiene, comunque, assolutamente necessario evitare il ripetersi di episodi, anche a solo scopo dimostrativo, simili a quelli verificatisi nel passato con il caso Fidenato, considerato che ogni atto in tal senso rischierebbe di contaminare le coltivazioni convenzionali e biologiche;

   sulla base di recenti informazioni pubblicate dagli organi di stampa si è appreso della semina e della prossima raccolta di mais GM MON 810 da parte del medesimo agricoltore –:

   quale sia il quadro aggiornato in materia a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e se il Ministro interrogato non ritenga di attivarsi affinché, anche attraverso l'ausilio dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del suddetto Ministero, sia impedito preventivamente qualsiasi ulteriore tentativo di semina del mais OGM 810 nel territorio italiano.
(5-00031)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 18 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-00031

  Rilevo in premessa che l'Italia è l'unico Paese europeo che effettua un controllo ufficiale sulle sementi di mais e soia ai fini della ricerca di sementi OGM.
  Già da quindici anni un'attività preventiva – per quanto concerne la tematica in argomento – viene svolta dall'Ispettorato centrale della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) di questo Dicastero, insieme all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al CREA DC e agli Osservatori Fitosanitari Regionali.
  Ogni anno, ai sensi del decreto 27 novembre 2003, viene posto in essere e coordinato dal citato ICQRF un controllo sistematico di tutti i lotti di sementi di mais e soia commercializzati a livello nazionale al fine di verificare l'assenza di OGM, compreso il MON 810, garantendo così la necessaria qualità alle aziende sementiere e agli agricoltori che acquistano i sementi.
  L'ICQRF effettua mirati prelievi di campioni da lotti di sementi di mais presso depositi e magazzini di stoccaggio delle sementi provenienti da Paesi dell'Unione Europea e da Paesi Terzi.
  Nondimeno, presso gli impianti di stoccaggio, depositi e magazzini delle ditte sementiere, viene verificata la giacenza complessiva di sementi di mais, per accertare la presenza di partite di nuova introduzione e vengono condotti prelievi dai lotti pronti per la commercializzazione, i cui campioni sono destinati all'analisi specialistica nota come PCR, cioè Polymerase Chain Reaction.
  Se l'esito delle analisi è regolare gli uffici dell'ICQRF operanti, provvedono ad informare le ditte ove si è effettuato il prelievo al fine dell'immissione in circolazione della merce, mentre in caso di accertate irregolarità, i lotti contenenti OGM vengono sequestrati e sono informate le regioni competenti e l'Autorità giudiziaria per i discendenti provvedimenti.
  Nel corso dei controlli effettuati nel 2018, le analisi di laboratorio hanno evidenziato una percentuale di irregolarità molto bassa rispetto agli anni precedenti; in particolare, rispetto ai 573 campioni di mais e agli 837 campioni di soia prelevati, è stata riscontrata una irregolarità pari, rispettivamente, allo 0,2 per cento per il mais e all'0,8 per cento per la soia.
  Si tratta della più basse percentuali di irregolarità riscontrate negli ultimi 14 anni.
  Premesso quanto sopra per tutto ciò che attiene alle attività di controllo e verifica, corre invece obbligo di evidenziare la rilevanza della direttiva 2015/412/UE, che consente agli Stati membri autonome decisioni in ordine alla coltivazione di OGM nel territorio nazionale.
  Tale Direttiva – che ha modificato la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio – è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 227.
  Quest'ultimo ha introdotto nel decreto legislativo n. 224 dell'8 luglio 2003, il titolo III-bis che disciplina le procedure per limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio nazionale in attuazione della citata direttiva 2015/412/UE.
  In sostanza, la nuova normativa nazionale del 2016, in attuazione della direttiva europea, prevede ora un meccanismo che consente all'Italia di scegliere se limitare o vietare su tutto il territorio nazionale o parte di esso le coltivazioni di OGM una volta autorizzate a livello di UE. Secondo il meccanismo introdotto, pertanto, il divieto di coltivazione è deciso dallo Stato membro anche in presenza di una autorizzazione europea.
  Il successivo decreto 8 novembre 2017, emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute e questo Ministero, reca il «Piano generale per le attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati».
  Tale provvedimento prevede lo svolgimento di un'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, esercitata dal Ministero dell'ambiente, autorità nazionale competente, nonché dalle regioni e province autonome e dagli enti locali.
  Ciò al fine di verificare il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 224 dell'8 luglio 2003, in particolare di quelle afferenti proprio all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dalla commercializzazione (come la sperimentazione in pieno campo), nonché di quelle relative all'immissione in commercio di OGM in quanto tali o contenuti in prodotti e, in ultimo di quelle sui divieti di coltivazione degli OGM.
  Il decreto interministeriale 8 novembre 2017 prevede che il piano generale di vigilanza sia realizzato tramite la predisposizione di un programma operativo nazionale annuale – in ragione del quale saranno organizzati programmi operativi regionali delle ispezioni – condiviso nell'ambito di un tavolo di coordinamento tra i tre Ministeri succitati e le regioni e province autonome.
  Il tavolo verrà istituito con decreto direttoriale presso la competente Direzione del Ministero dell'ambiente, mentre l'attività di vigilanza propriamente detta sarà demandata agli ispettori designati dalle suddette amministrazioni e iscritti in apposito registro nazionale, egualmente gestito dal MAATM.
  A tal riguardo l'ICQRF ha comunicato al MAATM i nominativi di ben 20 funzionari per il loro inserimento in tale registro.
  Nelle more che il Tavolo di coordinamento e il registro nazionale degli ispettori siano formalizzati dal Ministero dell'ambiente, ogni eventuale coltivazione illecita di varietà di mais MON 810 verrà in ogni caso sanzionata dall'ICQRF in ossequio alle disposizioni di settore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica agricola

diritto comunitario

pianta transgenica