ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02928

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 686 del 03/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: VILLANI VIRGINIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/05/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022
RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022
MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022
MISITI CARMELO MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022
PENNA LEONARDO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022
PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 03/05/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • DISABILITA'
Attuale delegato a rispondere: DISABILITA' delegato in data 03/05/2022
Stato iter:
04/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/05/2022
Resoconto VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 04/05/2022
Resoconto STEFANI ERIKA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (DISABILITA')
 
REPLICA 04/05/2022
Resoconto VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/05/2022

SVOLTO IL 04/05/2022

CONCLUSO IL 04/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02928
presentato da
VILLANI Virginia
testo presentato
Martedì 3 maggio 2022
modificato
Mercoledì 4 maggio 2022, seduta n. 687

   VILLANI, NAPPI, RUGGIERO, D'ARRANDO, LOREFICE, MAMMÌ, MISITI, PENNA, PROVENZA e SPORTIELLO. — Al Ministro per le disabilità . — Per sapere – premesso che:

   la sentenza n. 152 del luglio 2020 della Corte costituzionale ha disposto l'incremento pensionistico per invalidi civili totali, stabilendo che la pensione di invalidità per tali soggetti sia incrementata fino a 651,00 euro, considerando tale cifra come livello minimo di assistenza: tale incremento riverbera i suoi effetti sull'erogazione del reddito di cittadinanza nella misura in cui esso rileva ai fini della determinazione del reddito familiare;

   il contenuto della sentenza è stato recepito dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2020;

   con sentenza n. 3683 del 2014 del tribunale amministrativo regionale del Lazio, confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 3 dicembre 2015, n. 842, è stato stabilito che le indennità percepite a qualunque titolo dalle persone con disabilità non devono essere considerate ai fini della «Indicazione della situazione economica equivalente»;

   la pensione di invalidità civile è ricompresa all'interno del reddito familiare e se ne tiene conto per il calcolo del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2019, istitutivo del reddito di cittadinanza, che stabilisce che, ai soli fini del reddito di cittadinanza, il reddito familiare debba includere i trattamenti di assistenza in godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, escluse le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi, cioè erogate a prescindere dal reddito proprio o del nucleo familiare;

   nella circolare n. 137 del luglio 2016, l'Inps prevede che l'aumento delle pensioni di invalidità al 100 per cento, in virtù della sentenza della Corte costituzionale come reddito familiare, determinando un aumento dell'Isee, comportano una decurtazione o addirittura revoca degli importi percepiti;

   l'Inps in una nota stabilisce che, per quanto riguarda la disciplina dell'Isee, continua a non rilevare alcun trattamento percepito in ragione della condizione di disabilità; tuttavia, di fatto nella determinazione dell'Isee è necessario inserire qualunque tipo di rapporto finanziario intestato ai componenti del nucleo familiare, compresi quelli intestati ai disabili;

   quanto sopra appare agli interroganti in totale contraddizione sia con le pronunce, che con le norme citate –:

   se il Governo non ritenga di adottare le iniziative di competenza affinché sia garantita l'effettiva applicazione della normativa vigente, assicurando ai richiedenti la possibilità di scorporare dal calcolo Isee le somme che derivano da pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento e tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità.
(3-02928)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

reddito delle famiglie

pensionato

situazione economica