Legislatura: 18Seduta di annuncio: 577 del 19/10/2021
Primo firmatario: PARISSE MARTINA
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 19/10/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma D'ETTORE FELICE MAURIZIO CORAGGIO ITALIA 19/10/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 19/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 20/10/2021 Resoconto D'ETTORE FELICE MAURIZIO CORAGGIO ITALIA RISPOSTA GOVERNO 20/10/2021 Resoconto CARTABIA MARTA MINISTRO - (GIUSTIZIA) REPLICA 20/10/2021 Resoconto D'ETTORE FELICE MAURIZIO CORAGGIO ITALIA
DISCUSSIONE IL 20/10/2021
SVOLTO IL 20/10/2021
CONCLUSO IL 20/10/2021
PARISSE e D'ETTORE. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 130-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è stato introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 113 del 2018, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione e sicurezza pubblica, che ha modificato il testo unico decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sulle spese di giustizia;
di protezione internazionale e immigrazione, di sicurezza pubblica nel nuovo articolo 130-bis del sopra menzionato decreto non c'è traccia, ma si prevede che, come già disposto per il processo penale dall'articolo 106 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, anche nei procedimenti di impugnazione civili l'inammissibilità della domanda comporterà per il difensore patrocinante l'esclusione dalla liquidazione del compenso per l'attività prestata;
l'espresso riferimento ai casi di inammissibilità e il ricorso generico al termine «impugnazione» generano questioni interpretative spesso contrarie alla lettera della norma;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 16 del 2018, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale del nuovo articolo 130-bis con riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dichiarandolo necessario al fine di individuare un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e la necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia, si riferiva all'impugnazione nel secondo grado di giudizio;
molti tribunali amministrativi invece, quali i tribunali amministrativi regionali del Molise e da ultimo di Salerno, che hanno respinto il ricorso in primo grado impedendo l'esercizio del diritto al patrocinio gratuito, hanno interpretato il concetto di impugnazione come riferito all'atto amministrativo e non alla sentenza di primo grado, respingendo altresì la richiesta dei difensori di liquidazione delle spese per gratuito patrocinio;
qualora si riferisse erroneamente l'impugnativa all'atto iniziale di un procedimento giudiziario, l'eventuale pronuncia di inammissibilità scoraggerebbe qualunque difensore abilitato a prestare assistenza gratuita ai non abbienti, creando un problema sociale di enorme rilievo;
il beneficio del patrocinio a spese dello Stato è finalizzato ad assicurare ai soggetti non abbienti gli stessi diritti rispetto a chi ha gli strumenti economici per poter pagare un legale, mentre se non riconosciuto nel primo grado di giudizio comporterebbe una disparità di trattamento;
l'impugnativa di cui all'articolo 130-bis deve necessariamente essere riferita al secondo grado di giudizio avendo riguardo al processo civile, tributario e amministrativo non all'atto processuale –:
quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di fare chiarezza a livello normativo, secondo la lettera della norma citata, per garantire l'esercizio del diritto costituzionale al gratuito patrocinio.
(3-02549)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):patrocinio
liquidazione delle spese
patrocinio gratuito