ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/02319

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 520 del 08/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: RUFFINO DANIELA
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 08/06/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 08/06/2021
Stato iter:
09/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/06/2021
Resoconto RUFFINO DANIELA CORAGGIO ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 09/06/2021
Resoconto LAMORGESE LUCIANA MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 09/06/2021
Resoconto RUFFINO DANIELA CORAGGIO ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/06/2021

SVOLTO IL 09/06/2021

CONCLUSO IL 09/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-02319
presentato da
RUFFINO Daniela
testo presentato
Martedì 8 giugno 2021
modificato
Mercoledì 9 giugno 2021, seduta n. 521

   RUFFINO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   sono da tempo note le difficoltà degli enti locali, soprattutto dei piccoli comuni, di reperire soggetti disponibili a ricoprire l'incarico di segretario;
   vengono riportati casi di regioni nelle quali il segretario comunale manca in oltre la metà dei comuni;
   la pandemia ha inoltre rallentato le procedure di reclutamento;
   la mancanza del segretario comunale paralizza l'attività dei comuni che ne sono sprovvisti, impossibilitati a riunire la giunta, pubblicare bandi, assolvere agli adempimenti legali e amministrativi;
   per far fronte a quella che costituisce una vera e propria emergenza, il decreto-legge n. 162 del 2019 ha previsto una disciplina transitoria volta a consentire l'attribuzione della funzione di vice-segretario a funzionari di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso;
   ciò non consente tuttavia una adeguata soluzione alla problematica della carenza di segretari comunali. L'efficacia della disciplina transitoria risulta limitata ai tre anni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge, periodo insufficiente ad allineare l'organico dell'albo dei segretari alle esigenze dei comuni;
   inoltre, la durata massima dell'incarico «sostitutivo» è prevista in soli dodici mesi, mentre andrebbe opportunamente estesa ed equiparandola a quella del mandato del sindaco;
   ancora, la disciplina fa salva la possibilità per il Ministero dell'interno di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco, con conseguente rischio di frammentazione dell'azione amministrativa;
   una soluzione definitiva alla problematica descritta potrebbe consistere nel riconoscimento della possibilità di iscriversi all'albo ai funzionari che abbiano proficuamente ricoperto la funzione di vice segretario ai sensi della citata normativa;
   appare inoltre necessario, a fronte di applicazioni divergenti, un intervento interpretativo volto a chiarire che, in caso di convenzione di segreteria, l'incarico sostitutivo può essere conferito dal Comune capo convenzione per tutti i comuni partecipanti e non solamente per un numero limitato di essi –:
   quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di risolvere la problematica della carenza di segretari comunali nei piccoli comuni, fornendo il chiarimento interpretativo indicato in premessa. (3-02319)