ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01686

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 376 del 21/07/2020
Firmatari
Primo firmatario: PLANGGER ALBRECHT
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 21/07/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 21/07/2020
Stato iter:
22/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/07/2020
Resoconto PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/07/2020
Resoconto LAMORGESE LUCIANA MINISTRO - (INTERNO)
 
REPLICA 22/07/2020
Resoconto PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/07/2020

SVOLTO IL 22/07/2020

CONCLUSO IL 22/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01686
presentato da
PLANGGER Albrecht
testo presentato
Martedì 21 luglio 2020
modificato
Mercoledì 22 luglio 2020, seduta n. 377

   PLANGGER. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge «cura Italia» ha prorogato fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i permessi, come le licenze di porto d'arma per uso di caccia o sportivo, con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020;
   visto il protrarsi dell'emergenza, l'articolo 103, comma 2, è stato modificato in sede di conversione per estendere il periodo della proroga. Infatti la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, ha modificato il citato articolo 103, comma 2, in tal senso: «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»;
   il Ministro interrogato ha adottato una circolare esplicativa secondo la quale tra i «permessi» citati dal suddetto articolo devono intendersi comprese anche «le licenze di porto d'arma per uso caccia e per uso sportivo». Tra l'altro, al momento del rinnovo del suddetto permesso i titolari non sono tenuti a consegnare il vecchio permesso;
   quindi, considerando che ad oggi la cessazione dello stato di emergenza è fissata al 31 luglio 2020, si evince che la validità di tutti i porti d'arma con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 è prorogata fino a fine ottobre 2020;
   è presente, tra l'altro, il rischio che in pieno periodo di attività venatoria ci si trovi con il porto d'armi scaduto e con tempistiche di rinnovo prevedibilmente lunghe;
   il Ministro interrogato non ha ancora chiarito se rimarrà valido solo il permesso di caccia o se il versamento della tassa di concessione relativo al medesimo permesso di caccia sarà differito fino al 29 ottobre 2020;
   è necessario chiarire se la norma citata in precedenza si intenda riferita sia alla proroga della validità del permesso di caccia, sia alla proroga della tassa di concessione. Infatti, il mancato versamento della tassa di concessione comporterebbe l'applicazione di una sanzione amministrativa –:
   se non sia necessario adottare iniziative volte a chiarire se la norma introdotta dal decreto-legge cosiddetto «cura Italia» preveda esclusivamente la proroga di validità del permesso di caccia o se la medesima norma ricomprenda anche la proroga della tassa di concessione relativa ai permessi di caccia. (3-01686)