ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01648

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 363 del 30/06/2020
Firmatari
Primo firmatario: COSTA ENRICO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/06/2020


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/06/2020
Stato iter:
03/11/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2020
Resoconto GIORGIS ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 03/11/2020
Resoconto COSTA ENRICO MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/11/2020

SVOLTO IL 03/11/2020

CONCLUSO IL 03/11/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01648
presentato da
COSTA Enrico
testo presentato
Martedì 30 giugno 2020
modificato
Martedì 3 novembre 2020, seduta n. 421

   COSTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   dalle anticipazioni relative al cosiddetto «decreto Semplificazioni» emerge una modifica alla disciplina dell'abuso d'ufficio;
   da notizie di stampa si apprende infatti come nella bozza del provvedimento sia presente una disposizione che definisce in maniera più circoscritta la condotta rilevante ai fini del reato di abuso di ufficio;
   il Governo avrebbe quindi intenzione di intervenire, attraverso la decretazione d'urgenza, sulla disciplina dettata dall'articolo 323 c.p., attribuendo rilevanza alla violazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, attribuendo al contempo rilevanza alla circostanza che da tali specifiche regole non residuino margini di discrezionalità per il soggetto, in luogo della vigente previsione che fa generico riferimento alla violazione di norme di legge o di regolamento;
   Forza Italia, da sempre, sostiene che la norma sull'abuso d'ufficio debba essere soppressa. È indeterminata e consente ai pubblici ministeri di entrare nelle valutazioni dei pubblici amministratori, facendo rientrare nella «violazione di legge» anche l'eccesso di potere e le violazioni dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione. A questo si aggiunga che è sufficiente una condanna di primo grado per far scattare la sospensione dell'amministratore locale;
   la modifica che sarebbe allo studio del Governo, a parere dell'interrogante, appare singolare, in quanto molto circoscritta e, all'apparenza, ritagliata «su misura» in relazione a situazioni specifiche e limitate, non provvedendo, tra l'altro, a correggere, se non in parte, le macroscopiche criticità dell'attuale formulazione dell'articolo 323 c.p. e le sue interpretazioni giurisprudenziali;
   tali modifiche specifiche, limitate e circoscritte, tuttavia potrebbero incidere sui processi in corso, posto che si applicherebbe la nuova disciplina, in quanto più favorevole –:
   se il Governo confermi l'intenzione di procedere con decreto-legge alla rimodulazione di una norma penale, ed in particolare dell'articolo 323 c.p.;
   con riferimento alla modifica annunciata sulla stampa in merito all'articolo 323 c.p. e riportata in premessa, quanti e quali siano i procedimenti ed i processi pendenti, nei quali è contestato l'articolo 323 c.p. su cui la stessa andrebbe ad incidere. (3-01648)