Legislatura: 18Seduta di annuncio: 298 del 03/02/2020
Precedente numero assegnato: 4/02932
Primo firmatario: IEZZI IGOR GIANCARLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 03/02/2020
Ministero destinatario:
- MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 03/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 04/02/2020 Resoconto DADONE FABIANA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) REPLICA 04/02/2020 Resoconto IEZZI IGOR GIANCARLO LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 04/02/2020
SVOLTO IL 04/02/2020
CONCLUSO IL 04/02/2020
IEZZI. —
Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
in data 11 settembre 2017, il comune di Milano ha proceduto all'assunzione diretta del comandante della polizia locale, eludendo le norme che prevedono in via obbligatoria l'adozione di procedure concorsuali per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato, nonché quelle che prevedono requisiti tassativi per occupare detti ruoli;
secondo quanto riportato dalla stampa la persona assunta, dipendente del Ministero dell'interno per i ruoli della Polizia di Stato, non avrebbe posseduto (e non possederebbe tuttora) i requisiti minimi per occupare tale ruolo, in quanto l'articolo 40 del regolamento degli uffici e dei servizi del comune interessato prevede che, per l'assunzione di ruoli apicali di dirigenza, i candidati debbano aver maturato un'esperienza dirigenziale pregressa di almeno cinque anni;
il neo comandante della polizia locale, in particolare, all'atto dell'assunzione era dirigente solo da pochi mesi;
la procedura adottata contrasta palesemente con quanto sancito dalla Corte dei conti, sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, che con deliberazione n. SCCLEG/2/2016/PREV del 5 febbraio 2016 ha stabilito l'illegittimità dei conferimenti effettuati senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti e in assenza delle procedure valutative che hanno lo scopo «di contemperare sia l'interesse dell'amministrazione ad attribuire il posto al più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati»;
neanche l'urgenza di provvedere giustifica il mancato avvio di procedure selettive, poiché l'amministrazione per non creare forme di discriminazione deve «mettere senza indugio a disposizione dei dirigenti tutti i posti vacanti allorquando si rendano disponibili, riservandosi di effettuare una valutazione ponderata tra coloro che hanno manifestato l'interesse a ricoprirli attraverso la specifica procedura selettiva»;
l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), dal canto suo, ha evidenziato che il conferimento di incarichi a tempo determinato comporta precisi rischi, quali la previsione di requisiti di accesso personalizzati, l'insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per la posizione da ricoprire, in modo da consentire il reclutamento di candidati particolari, l'inosservanza delle norme procedurali in tema di trasparenza ed imparzialità della selezione, nonché la motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali tale da agevolare soggetti particolari, che riguardano certamente anche il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 110 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
infine, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che richiama i principi di imparzialità di ordine costituzionale, le selezioni non sono solo obbligatorie, ma devono essere basate su criteri previamente resi noti agli interessati, al fine di garantire che tali valutazioni siano fondate su fatti obiettivi e verificabili ed evitare un contenzioso che rallenti l'azione amministrativa;
da tempo il giudice amministrativo (si confronti il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, sezione prima, n. 192 del 30 aprile 2015) considera vincolante in materia, ai fini della legittimità dell'azione pubblica, il ricorso a procedure selettive definite para-concorsuali –:
se il Governo intenda valutare se sussistono i presupposti per promuovere, per quanto di competenza, una verifica da parte dell'ispettorato della funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza pubblica in relazione alle anomalie descritte in premessa. (3-01277)