ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01349

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 581 del 25/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: LUPI MAURIZIO
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
Data firma: 22/10/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 25/10/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 22/10/2021
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 25/10/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/10/2021
Stato iter:
29/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 29/10/2021
Resoconto LUPI MAURIZIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
 
RISPOSTA GOVERNO 29/10/2021
Resoconto CASTELLI LAURA VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/10/2021
Resoconto LUPI MAURIZIO MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 29/10/2021

SVOLTO IL 29/10/2021

CONCLUSO IL 29/10/2021

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01349
presentato da
LUPI Maurizio
testo presentato
Lunedì 25 ottobre 2021
modificato
Venerdì 29 ottobre 2021, seduta n. 585

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, in conformità con la direttiva europea n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (articolo 371), ha da sempre agevolato ai fini dell'Iva il trasporto acqueo di persone, qualificandolo come esente fino al 2016 (ai sensi dell'articolo 10, n. 14, del citato decreto del Presidente della Repubblica, in vigore fino al 31 dicembre 2016) e come imponibile con aliquota agevolata al 5 per cento dal 2017 in avanti (ai sensi del n. 1-ter della Tabella A, Parte II-bis allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica);

   la menzionata disciplina si applica pacificamente anche a tutte le imprese operanti nel settore del cabotaggio a corto raggio, tra le quali sono incluse quelle che effettuano trasporto di persone via mare sulle piccole isole italiane;

   con riferimento all'applicazione di tali regimi agevolativi, diversi uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate hanno assunto posizioni discordanti nei confronti di imprese operanti nel settore del cabotaggio a corto raggio che effettuano trasporti pubblici a finalità turistica sulle piccole isole. Si tratta in particolare di quelle imprese la cui gestione caratteristica si sostanzia sia nel trasporto da e per la località di interesse turistico, sia nella circumnavigazione delle piccole isole per scopo di visita turistica, ferma restando, in entrambi i casi, la prestazione di un servizio di mero trasporto e l'assenza di servizi accessori a bordo;

   in particolare, in relazione a servizi di trasporto identici tra loro, quanto a modalità esecutive che contenuto delle prestazioni, alcuni uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, come per esempio quelli campani, hanno considerato illegittima l'applicazione del regime agevolato (esenzione da Iva fino al 2016), ritenendo che tale regime non possa applicarsi ai trasporti effettuati con finalità turistica; di contro, altri uffici territoriali, come quelli liguri, hanno assunto una posizione diametralmente opposta, considerando invece illegittima l'omessa l'applicazione del regime di esenzione, in capo ad alcune imprese operanti in detto settore;

   in questo assai disordinato contesto, l'associazione di categoria, Associazione italiana armatori trasporto passeggeri – Aiatp, ha lamentato la grave situazione di incertezza normativa in cui versa il settore del trasporto turistico su tutto il territorio nazionale e ha presentato una richiesta di consulenza giuridica alla direzione centrale dell'Agenzia delle entrate, al fine di chiarire definitivamente il corretto trattamento Iva da applicare alle attività di trasporto turistico e garantirne conseguentemente una applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale;

   la direzione centrale, con la risoluzione n. 8/E del 2 febbraio 2021, ha confermato che il trasporto via mare deve beneficiare del regime Iva agevolato anche quando è prestato per finalità turistiche, così fornendo un'interpretazione unitaria della norma valevole per tutto il territorio nazionale e quindi per tutti gli uffici territoriali;

   tale posizione è stata decisamente ribadita nella successiva risposta ad interpello n. 530 del 2021 resa sul medesimo tema, con la quale la direzione centrale ha confermato la natura di trasporto agevolato per le imprese che prestano un servizio di trasporto a scopo turistico via mare;

   allo stato sussiste un contrasto evidente tra la posizione assunta a livello centrale dall'Agenzia delle entrate e le contestazioni sollevate alle imprese operanti nel settore del trasporto turistico da alcuni uffici territoriali, mirate a disconoscere l'applicazione del regime Iva agevolato al trasporto con finalità turistiche, quale è quello effettuato sulle piccole isole (circumnavigazione dell'isola e trasporto andata e ritorno verso i punti di interesse turistico);

   da ciò emerge che, nonostante i tentativi di chiarimento della direzione centrale, sussiste ancora una situazione di perdurante incertezza applicativa, sulla reale portata delle disposizioni su richiamate;

   le contestazioni sollevate sul territorio e la presa di posizione con esse manifestata si risolvono in un notevole aggravio di costi: (i) per le imprese del settore del trasporto pubblico turistico che, operando esclusivamente nei confronti di consumatori finali (B2C), non possono esercitare il diritto di rivalersi sui propri clienti della maggiore Iva accertata (diritto invero accordato solo in relazione ad operazioni B2B ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e devono quindi sopportare in via definitiva l'esorbitante onere della maggiore Iva accertata, che li espone con certezza al fallimento; (ii) per gli utenti del servizio di trasporto turistico che, se si accetta a regime l'impostazione avallata nei detti accertamenti, subiranno, per effetto della rivalsa dell'Iva, un maggior aggravio dei costi per la sua fruizione;

   la situazione di grave incertezza sopra descritta si pone altresì in diametrale contrasto con le intenzioni del Governo che, anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ha riconosciuto il settore turistico come uno dei più fortemente colpiti dalla pandemia ed intende ora porre in essere una strategia per il suo rilancio, nel dichiarato intento di sostenere – tra l'altro – «la ripresa dello sviluppo e delle attività turistico-culturali nelle isole minori in quanto aree particolarmente fragili e distribuite in ampia parte del territorio nazionale» (così il Pnrr, misura M1C3, Turismo e Cultura 4.0);

   in tale contesto, appare evidente la necessità ed urgenza di intervenire al più presto per definire se il trasporto effettuato per scopi turistici, ivi inclusa la circumnavigazione delle isole, rientri a pieno titolo nella disciplina Iva del trasporto via mare –:

   quali iniziative di competenza i Ministri interpellati intendano assumere, al fine di fugare ogni dubbio, in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 10, n. 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in vigore fino al 31 dicembre 2016) e del n. 1-ter della tabella A, parte II-bis, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica (in vigore dal 1° gennaio 2017), nel senso di chiarire che il trasporto via mare prestato per finalità esclusivamente turistiche, ivi incluso il trasporto prestato per la circumnavigazione delle piccole isole finalizzato a mostrare ai turisti i punti di interesse presenti lungo il percorso e/o ad accompagnarvi i turisti, deve considerarsi esente da Iva fino al 2016 ed imponibile con aliquota agevolata (5 per cento) a partire dal 2017.
(2-01349) «Lupi, Schullian».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

IVA

esenzione fiscale