ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01218

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 505 del 11/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: FASSINA STEFANO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 11/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 11/05/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/05/2021
Stato iter:
14/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/05/2021
Resoconto FASSINA STEFANO LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 14/05/2021
Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 14/05/2021
Resoconto FASSINA STEFANO LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/05/2021

SVOLTO IL 14/05/2021

CONCLUSO IL 14/05/2021

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01218
presentato da
FASSINA Stefano
testo presentato
Martedì 11 maggio 2021
modificato
Venerdì 14 maggio 2021, seduta n. 508

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per sapere – premesso che:
   la legge di bilancio n. 178 del 2020 ha introdotto disposizioni in merito alle procedure esecutive e concorsuali aventi ad oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata;
   l'articolo 1, ai commi 376, 377, 378 e 379, dispone che:
    «376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva;
    377. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi;
    378. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata;
    379. In relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378.»;
   nelle procedure esecutive pendenti, i conduttori e/o prenotatari degli immobili realizzati in regime di edilizia agevolata e/o convenzionata hanno provveduto a depositare dinanzi ai competenti giudici dell'esecuzione e/o giudice del fallimento debita istanza di applicazione della novella legislativa introdotta dall'articolo 1, commi 376, 377, 378 e 379 della legge n. 178 del 2020, chiedendo la sospensione della procedura esecutiva per consentire l'intervento delle pubbliche amministrazioni, regione e comune, e la verifica dei parametri previsti dall'articolo 44 della legge n. 457 del 1978 per valutare la legittimità dei mutui concessi;
   in merito ai mutui, appare opportuno specificare che, in caso di erogazione del mutuo per la realizzazione di programmi di edilizia pubblica, vige l'applicazione dell'articolo 44 della legge n. 457 del 1978, secondo cui i mutui possono essere erogati esclusivamente dagli istituti bancari che hanno stipulato una convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che li inserisce in un apposito elenco. Analogamente devono essere rispettati i criteri previsti per la concessione del mutuo, con specifico riferimento all'ammontare dello stesso e alle garanzie ipotecarie;
   nonostante le disposizioni di legge, molti mutui sono stati concessi in difformità ai suddetti criteri;
   l'intervento legislativo di cui alla legge n. 178 del 2020 ha consentito di porre luce sull'effettiva necessità di un approfondito controllo in merito all'applicazione della normativa succitata, ponendo quale fine ultimo la tutela del bene pubblico;
   l'ordinamento ha ritenuto opportuno informare formalmente della pendenza di procedure esecutive e/o fallimentari le competenti pubbliche amministrazioni, regione e comune;
   la notificazione della suddetta comunicazione deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata al competente ufficio idoneo a costituirsi nel giudizio giurisdizionale secondo i criteri previsti dagli articoli 137 e seguenti cpc, e quindi la comunicazione deve essere inviata alla competente avvocatura regionale e avvocatura comunale e agli uffici protocolli dei suddetti enti;
   nella prassi, invece accade che le comunicazioni formali prescritte vengono inviate a uffici non competenti, così rendendo vana la finalità della normativa, in quanto non si garantisce la partecipazione dei suddetti enti nelle procedure esecutive;
   con riferimento alla verifica delle condizioni previste per la concessione del mutuo, in diversi procedimenti, alcuni curatori e giudici dell'esecuzione hanno dichiarato allo stato la norma non applicabile, in quanto non risulterebbe istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle banche convenzionate a cui la citata disposizione fa riferimento;
   tale circostanza troverebbe conferma in una nota del 26 febbraio 2021, con la quale la direzione generale per la condizione abitativa – divisione III del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicava di non essere «a conoscenza di alcun elenco di banche convenzionate» aggiungendo «che dopo un interessamento dell'ABI in merito alla sopracitata problematica, in data 4 febbraio 2021 è pervenuta la risposta che anche l'Associazione bancaria non è al corrente di alcun elenco»;
   tale nota non chiarisce se presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risultino o meno depositate le convenzioni con istituti bancari relativi ad immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata; infatti, una precedente nota della direzione generale per le politiche abitative – Divisione III del 2014, nel precisare che «Non risulta agli atti, alcuna convenzione tra Unipol Banca spa ed il Ministero delle infrastrutture, relativa al programma edilizio in oggetto», a parere degli interpellanti conferma implicitamente l'esistenza agli atti di convenzioni con altri istituti bancari –:
   se il Ministro della giustizia non intenda, fornire:
    a) chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione formale da inviare alle competenti pubbliche amministrazioni per informarle in merito alla pendenza delle procedure esecutive e/o fallimentari;
    b) chiarimenti in relazione alla necessità dell'adozione di una disciplina di attuazione tesa a identificare le corrette procedure di notificazione delle comunicazioni formali previste dai commi 376 e 377, dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020;
   se Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili non intenda fornire:
    a) chiarimenti in merito alla sussistenza dell'elenco degli istituti bancari convenzionati;
    b) chiarimenti in merito alla possibilità di adottare un'apposita disciplina, anche di natura regolamentare, che renda effettivi i controlli previsti dell'articolo 1, comma 378, della legge n. 178 del 2020.
(2-01218) «Fassina, Fornaro».