Legislatura: 18Seduta di annuncio: 485 del 13/04/2021
Primo firmatario: CARABETTA LUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 GIARRIZZO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 PALMISANO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 PERCONTI FILIPPO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 MASI ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 SCANU LUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 FRACCARO RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 AMITRANO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 BARZOTTI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 CUBEDDU SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 PALLINI MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 ALAIMO ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 BALDINO VITTORIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 CATTOI MAURIZIO MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 CORNELI VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 DE CARLO SABRINA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 GIORDANO CONNY MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021 PARISSE MARTINA MOVIMENTO 5 STELLE 13/04/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 13/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 16/04/2021 Resoconto CARABETTA LUCA MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 16/04/2021 Resoconto PICHETTO FRATIN GILBERTO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO) REPLICA 16/04/2021 Resoconto CARABETTA LUCA MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 16/04/2021
SVOLTO IL 16/04/2021
CONCLUSO IL 16/04/2021
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per sapere – premesso che:
con sentenza n. 2643 del 2021, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso n. 2997 del 2018 da parte del Consiglio nazionale del notariato per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 10004/2017, accogliendo così il ricorso di primo grado nei sensi precisati in motivazione;
secondo tale sentenza, il decreto 17 febbraio 2016 del Ministero dello sviluppo economico, «stabilendo che “l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale”», avrebbe innovato arbitrariamente le previsioni della norma primaria di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e posto in essere una disciplina che, stanti i limiti eminentemente formali dei controlli assegnati dalla legge all'ufficio del registro delle imprese, risulterebbe in contrasto con l'articolo 11 della direttiva 2009/101/CE, confermata dall'articolo 10 della successiva direttiva (UE) 2017/1132, perlomeno finché una modifica legislativa non ampliasse appropriatamente tali limiti;
risulta così annullata la possibilità di redigere l'atto costitutivo delle start-up innovative tramite piattaforma digitale e senza costi, modalità che oggi risulterebbe tanto più raccomandabile alla luce delle restrizioni poste dalle misure contro la diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché dei propositi assunti a livello comunitario con la proposta degli Start-up nations standard per sostenere semplificazione e digitalizzazione e, soprattutto, degli indirizzi contenuti nella direttiva (UE) 2019/1151, che dovrà essere recepita entro il 2021 dal nostro Paese e che prevede, tra l'altro, che, qualora siano utilizzati modelli per la costituzione on-line di società, «l'obbligo di disporre degli atti costitutivi della società redatti e certificati in forma di atti pubblici, qualora non sia previsto un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, come previsto all'articolo 10, si considera soddisfatto»;
è verosimile che possano insorgere paralizzanti incertezze in relazione alla legittimità e al fondamento giuridico stesso delle start-up che si sono costituite secondo la procedura decaduta a seguito della citata sentenza, in relazione a tutti i profili della loro attività e alla separazione patrimoniale tra la società e i soci, creando disincentivi per i potenziali partner contrattuali e per gli investitori;
si pone, altresì, il problema di definire la situazione di quelle imprese già iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese e successivamente da essa cancellate, non costituite con atto pubblico ma con scrittura privata non autenticata (in base all'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale), per le quali la disciplina impugnata prevedeva la permanenza nella sezione ordinaria –:
se e quali iniziative di competenza i Ministri interpellati intendano adottare tempestivamente in ordine alle criticità poste dalle incertezze determinatesi a seguito della citata sentenza a carico della platea delle imprese già costituite;
se intendano, e in che tempi, promuovere un'iniziativa normativa di rango primario volta a prevedere procedimenti digitali e semplificati per la costituzione di start-up innovative, avuto riguardo ai rilievi sollevati nella citata sentenza, e per ridefinire l'ambito dei controlli demandati all'ufficio del registro delle imprese.
(2-01175) «Carabetta, Alemanno, Chiazzese, Giarrizzo, Palmisano, Perconti, Sut, Masi, Scanu, Fraccaro, Orrico, Davide Aiello, Amitrano, Barzotti, Ciprini, Cominardi, Cubeddu, Invidia, Pallini, Segneri, Tripiedi, Tucci, Alaimo, Baldino, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Parisse».