ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01096

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 457 del 26/01/2021
Firmatari
Primo firmatario: RUGGIERO FRANCESCA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/01/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2021
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2021
IANARO ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2021
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2021
MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2021
MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2021
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2021
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2021
PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2021
SAPIA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2021
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2021
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 26/01/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 26/01/2021
Stato iter:
26/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/03/2021
Resoconto RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 26/03/2021
Resoconto SILERI PIERPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 26/03/2021
Resoconto RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 26/03/2021

SVOLTO IL 26/03/2021

CONCLUSO IL 26/03/2021

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01096
presentato da
RUGGIERO Francesca Anna
testo presentato
Martedì 26 gennaio 2021
modificato
Venerdì 26 marzo 2021, seduta n. 475

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha istituito il fascicolo sanitario elettronico (Fse), inteso come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito;
   l'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di potenziare e rafforzare l'infrastruttura del fascicolo sanitario elettronico (Fse), reca modifiche alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;
   il citato articolo 11, comma 1:
    alla lettera a), integra il comma 1 dell'articolo 12, al fine di includere nel Fse i dati e i documenti digitali riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale;
    alla lettera b), modificando il comma 2 del medesimo articolo 12, specifica che l'accesso al Fascicolo da parte dell'assistito deve essere assicurato anche tramite il Portale online del Fse;
    alla lettera c) modifica il comma 3 dello stesso articolo 12 prevedendo che il Fse sia alimentato in maniera non solo continuativa, come nel testo finora vigente, ma anche «tempestiva»; in secondo luogo, si prevede – in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) – che l'alimentazione riguardi anche i dati inerenti agli eventi clinici, presenti e trascorsi, forniti dagli esercenti una professione sanitaria al di fuori del servizio sanitario nazionale nonché (in via facoltativa) i dati medici in possesso dell'assistito (su iniziativa di quest'ultimo);
   alla lettera d) abroga il comma 3-bis del suddetto articolo 12, il quale prevedeva che il Fse potesse essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito;
    l'esplicita manifestazione del consenso da parte dell'assistito rimane comunque necessaria per la consultazione del Fse da parte dei soggetti autorizzati (ex comma 5) e per l'alimentazione del pregresso (referti e informazioni relativi a eventi clinici del passato);
   come indicato all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo, l'assistito può decidere, nel momento dell'accettazione, in sede di refertazione oppure in una fase successiva all'alimentazione, se e quali dati e documenti, creati in occasione delle singole prestazioni erogate, non devono essere resi visibili (ossia oscurati) nel proprio Fse senza che vi sia evidenza di tale scelta in fase di consultazione (oscuramento dell'oscuramento);
   i dati e i documenti oscurati devono essere consultabili solo dall'assistito e dal titolare che lo ha generato (ossia, l'autore del dato/documento). L'assistito ha comunque facoltà di rendere nuovamente visibile un dato o documento precedentemente oscurato;
   in articoli apparsi sugli organi di informazione online si legge che «Lo Stato invierà i dati personali ad altri Stati e società private che operano a fine di lucro» ed avrebbe sostanzialmente violato il «diritto alla non raccolta di dati, all'oscuramento (totale o parziale) dei dati e anche un diritto all'oscuramento dell'oscuramento (non far sapere di avere chiesto la cancellazione di alcune informazioni)» –:
   se quanto riportato nell'ultimo paragrafo della premessa corrisponda al vero;
   se l'abrogazione del comma 3-bis del suddetto articolo 12 riguardi anche l'abrogazione del diritto di oscuramento di dati e documenti;
   se i decreti prodromici all'attuazione della norma per definire le modalità e le misure di sicurezza, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, siano in fase di adozione.
(2-01096) «Ruggiero, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lorefice, Mammì, Menga, Nesci, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello».