ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00463

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 209 del 16/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: IANARO ANGELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
BOLOGNA FABIOLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
LAPIA MARA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SAPIA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
TRIZZINO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
TROIANO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
VOLPI LEDA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
RAFFA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
ROMANIELLO CRISTIAN MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
ROSSINI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SAITTA EUGENIO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SALAFIA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SARTI GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SERRITELLA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SILVESTRI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SIRAGUSA ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SODANO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SURIANO SIMONA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
TERMINI GUIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
TRIPODI ELISA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019
ZENNARO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2019


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 16/07/2019
Stato iter:
27/09/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/09/2019
Resoconto IANARO ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 27/09/2019
Resoconto ZAMPA SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 27/09/2019
Resoconto IANARO ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/09/2019

SVOLTO IL 27/09/2019

CONCLUSO IL 27/09/2019

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00463
presentato da
IANARO Angela
testo presentato
Martedì 16 luglio 2019
modificato
Venerdì 27 settembre 2019, seduta n. 228

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   in Italia è consentito l'uso, a fini commerciali, di una sostanza denominata E171;
   si tratta del biossido di titanio, uno sbiancante chimico utilizzato per la produzione di molti prodotti di largo impiego, come, solo per riportare alcuni esempi, alimenti, creme solari, dentifrici, plastica, vernici;
   nel 2006 la Iarc, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato che il prodotto è un «possibile cancerogeno per l'uomo», giungendo a tale conclusione dopo aver effettuato test su animali;
   le evidenze scientifiche hanno dimostrato che, se inalato, l'E171 può essere la causa dell'insorgenza di tumori polmonari ed il rischio aumenta se è utilizzato nella forma nanometrica, poiché i nanomateriali veicolano con maggiore facilità, nel corpo umano, prodotti chimici, i quali, accumulandosi, riescono a penetrare nelle membrane delle cellule, alterando il normale funzionamento del dna. Il problema è rappresentato dal fatto che, nelle etichette che indicano la composizione dei prodotti, se l'E171 è presente solo in forma nanometrica, non viene menzionato;
   la preoccupazione per l'omissione dell'indicazione della presenza nei prodotti di questa sostanza in forma nanometrica non è condivisa dall'Autorità per la sicurezza alimentare europea, la quale non ritiene l'additivo pericoloso, giungendo, pochi mesi fa, a negare la possibilità di sottoporre la sostanza a una nuova valutazione di sicurezza;
   nonostante le certezze dell'Autorità per la sicurezza alimentare europea, circa un mese fa la Francia ha autonomamente deciso di vietare la commercializzazione, a partire dal 2020, di prodotti che contengono biossido di titanio;
   il 23 maggio 2019, una rivista specializzata nei diritti dei consumatori, ha pubblicato uno speciale in seguito ai test fatti su 12 prodotti alimentari;
   ha verificato in laboratorio la forma dell'eventuale presenza di questo additivo, poiché, come detto, è dichiarato nelle etichette solo se presente in forma non nanometrica;
   infatti, nei prodotti ove non è stata dichiarata la presenza nelle etichette, sono state trovati cristalli di E171 in forma nano e micro di anatasio, la più pericolosa tra le morfologie che può assumere il biossido di titanio; il risultato delle analisi solleva dubbi sulla sua non tossicità per i consumatori dei prodotti, spesso bambini;
   come detto, la pericolosità del biossido di titanio, se respirato, è certa, ma non sono stati ancora verificati i rischi per l'uomo se l'additivo è ingerito. Nel 2017, una ricerca dell'Istituto nazionale francese per la ricerca agronomica (Inra), ha mostrato che l'esposizione cronica al biossido di titanio, tramite la sua ingestione, «provoca stadi precoci di cancerogenesi». Per questo motivo la Francia ha messo al bando il biossido di titanio a partire dal 2020. In Europa, invece, non c’è necessità di verificare i potenziali pericoli esistenti, ad avviso dell'Istituto nazionale francese per la ricerca agronomica;
   si consideri che l'articolo 18 del regolamento (Ue) n. 1169/2011 prevede che tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali devono essere indicati in etichetta;
   di converso, il regolamento (Ue) n. 1363/2013 esclude l'obbligo di indicazione per i nanoingredienti degli additivi autorizzati. L'E171 è un additivo autorizzato;
   ciò che appare certo è che il biossido di titanio in nanoparticelle è presente in molti prodotti e non si distribuisce in essi in maniera uniforme, con la conseguenza che in uno stesso lotto di prodotti, o addirittura in una stessa confezione, ci possono essere casi di prodotti dove esso è più concentrato, altri dove la concentrazione è presente ma minore, infine casi dove non è in alcun modo presente. Ad avviso degli interpellanti, la sua tossicità andrebbe accertata, anche in virtù del fatto che è utilizzato anche nei prodotti alimentari solo a fini estetici, non ha alcun valore nutrizionale e non svolge alcuna funzione tecnologica benefica;
   si segnala che la Commissione europea ha più volte rimandato la decisione finale sulla tossicità della sostanza, l'ultima volta l'11 aprile 2019, nonostante le richieste fatte dall'Echa, l'Agenzia europea delle sostanze chimiche, la quale ha chiesto che la presenza di questa sostanza sia chiaramente indicata sulle etichette di tutti i prodotti che lo contengono, in qualsiasi forma;
   il biossido di titanio segue l’iter di classificazione ed etichettatura armonizzata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 («regolamento clp»), il quale prevede che le sostanze chimiche siano classificate in base ai pericoli per la salute e che i lavoratori e i consumatori debbano essere allertati dei pericoli chimici che hanno un'evidenza scientifica;
   a livello comunitario, il principio di precauzione, contenuto nell'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, garantisce un alto livello di protezione dell'ambiente grazie a delle prese di posizione preventive in caso di rischio. Tuttavia, nella pratica, il campo di applicazione del principio risulta molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale –:
   se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero e, in caso affermativo, se e quali iniziative di competenza intenda assumere, a partire dalla valutazione del rischio effettuata dalle istituzioni nazionali preposte, per adottare eventuali misure precauzionali, analoghe a quelle assunte in Francia, nel caso in cui venisse confermata la pericolosità di prodotti che contengono biossido di titanio per la salute umana;
   se intenda attivarsi presso le competenti istituzioni dell'Unione europea, perché un'adeguata valutazione venga finalmente posta in essere dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, al fine di tutelare al meglio la salute di consumatori e lavoratori, rimuovendo l'E171, in caso di risultato positivo, dall'elenco dei nanoingredienti autorizzati dall'Unione europea per l'uso alimentare.
(2-00463) «Ianaro, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Raffa, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Roberto Rossini, Ruggiero, Saitta, Salafia, Sarti, Scagliusi, Scutellà, Segneri, Serritella, Francesco Silvestri, Siragusa, Sodano, Spessotto, Suriano, Sut, Termini, Trano, Tripiedi, Elisa Tripodi, Tucci, Vallascas, Zanichelli, Zennaro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

politica sanitaria

ricerca agronomica