ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: del 23/01/2019
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00103
Firmatari
Primo firmatario: VIZZINI GLORIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARBONARO ALESSANDRA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2019
AMITRANO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2019
VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2019
GIANNONE VERONICA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2019
PALLINI MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2019
TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2019
CUBEDDU SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2019
SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2019
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2019
PERCONTI FILIPPO GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2019
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2019
COSTANZO JESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 23/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
23/01/2019
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 23/01/2019

APPROVATO IL 23/01/2019

CONCLUSO IL 23/01/2019

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00012
presentato da
VIZZINI Gloria
testo di
Mercoledì 23 gennaio 2019 in Commissione XI (Lavoro)

7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», interviene sulla vertenza dei diplomati magistrale ante 2001/2002, destinatari della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2018, ai quali è stato definitivamente negato l'accesso e/o la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (gae), dalle quali si attinge per il ruolo. Pertanto, al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico, la legge stabilisce una sospensione dell'applicazione della sentenza di 120 giorni dalla notifica;
    tale scelta è apparsa doverosa rispetto all'iniziale differimento di 120 giorni nell'esecuzione delle sentenze che avrebbe gettato la scuola nel caos;
    l'articolo 4, comma 1-bis, della medesima legge, dispone che «Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1», ossia:
     a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
     b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019;
    il medesimo articolo 4, ai commi 1-quater e 1-quinquies, prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisca per i ruoli dell'infanzia e della primaria due concorsi, uno ordinario e uno straordinario:
     a) concorso straordinario sarà riservato ai diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 ed ai laureati in scienze della formazione primaria (Sfp) che abbiano svolto almeno due anni (180 giorni anche non consecutivi) di servizio presso le scuole statali nell'ultimo ottennio (le due annualità possono anche non essere consecutive);
     b) il concorso ordinario (bandito, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e 110, della legge n. 107 del 2015, con cadenza biennale), per titoli ed esami, sarà invece rivolto a tutti gli abilitati, quindi ai diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 ed ai laureati in scienze della formazione primaria, senza il requisito delle due annualità;
    asse portante della nuova disciplina è dunque il collegamento tra la necessità di dare seguito alla sentenza del Consiglio di Stato e quella di dare risposta ai diplomati magistrali e ai laureati in scienze della formazione primaria attraverso il bando di nuovi concorsi;
    la disposizione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, è esecutiva anche nei confronti di docenti diplomati magistrale appartenenti alle categorie protette, individuati ed assunti a tempo indeterminato in ottemperanza al computo delle riserve, previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
    l'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell'individuare le modalità di attuazione delle assunzioni obbligatorie, statuisce che per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993 (sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001) gli appartenenti alle categorie protette «iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2 della predetta legge in cui possono essere inseriti esclusivamente quelli che risultano disoccupati» hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso;
    riguardo al requisito della iscrizione nel precitato elenco l'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999 (su cui si sono espressi il Consiglio di Stato, III sezione, del 30 maggio 2017, con sentenza n. 2562, e il T.A.R. Campania, V sezione del 3 agosto 2016, n. 4004, che a sua volta richiama la sentenza del Consiglio di Stato, VI sezione, del 14 dicembre 2016, n. 7395) «stabilisce per tabulas» che soltanto i soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto disoccupati, hanno titolo alla riserva dei posti (iscrizione, e dunque possesso dello stato di disoccupazione come condicio sine qua non, legittimante l'operatività di una norma speciale recante deroga ai principi generali);
    la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7395/2016, ribadisce infatti che «i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all'articolo 8, comma 2, per poter beneficiare della “riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”, sicché appare evidente che “lo status di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell'aliquota di posti a concorso”». Tale condizione deve permanere sino al momento dell'assunzione, secondo l'opzione scrutinata dal Tar Campania;
    l'articolo 25, comma 9-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114 del 2014, ha modificato il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 68 del 1999 (che al comma 2 prevedeva che i disabili risultati idonei nei concorsi pubblici potessero essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo, anche se non «versavano in stato di disoccupazione» e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso) abolendo l'inciso relativo alla disoccupazione;
    il decreto legislativo n. 150 del 2015, emanato in attuazione della legge n. 183 del 2014 («Jobs Act»), prevede che, per le persone con disabilità già iscritte alle liste del collocamento mirato, l'istituto della conservazione continua ad operare (legge n. 68 del 1999) e che tali persone potranno mantenere l'iscrizione se svolgono un'attività lavorativa che comporta, nel corso dell'anno solare, un reddito lordo non superiore a 8.000 euro per lavoro dipendente (anche a chiamata o intermittente o a progetto) e non superiore a 4.800 euro lordi per lavoro autonomo od occasionale;
    alla luce di quanto esposto, resta la consapevolezza che la ratio dell'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 è quella di favorire l'inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato che versi nello stato di disoccupazione; il quadro normativo, così come ridefinito dall'articolo 25, comma 9-bis, della legge 114 del 2014, determina a carico dei docenti diplomati magistrali appartenenti alle categorie protette una evidente situazione di svantaggio derivante dall'impossibilità, per gli stessi, di poter presentare specifica domanda di partecipazione al concorso straordinario in quanto non iscritti negli elenchi del collocamento mirato;
    l'articolo 4, comma 6, lettera q), del bando di concorso emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, così come formulato, evita il generarsi delle situazioni di pregiudizio testé citate per coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione – poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando –, indicando la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta,

impegna il Governo

a vigilare affinché, in applicazione delle disposizioni da ultimo citate, venga rispettato il diritto alla riserva dei posti previsto dalla vigente normativa di cui alla legge n. 68 del 1999, con particolare riferimento ai diplomati magistrale ante 2001/2002 disabili che, in quanto occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando del concorso straordinario, non possono produrre l'apposito certificato di disoccupazione, riconoscendo loro la possibilità di indicare la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
(8-00012) «Vizzini, Carbonaro, Amitrano, Villani, Giannone, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri, Tripiedi, Perconti, Davide Aiello, Costanzo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

restrizione quantitativa

disoccupazione