ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00714

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 555 del 05/08/2021
Abbinamenti
Atto 7/00668 abbinato in data 06/10/2021
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00142
Firmatari
Primo firmatario: ZENNARO ANTONIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 05/08/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 05/08/2021
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 05/08/2021
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 05/08/2021
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 05/08/2021
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 05/08/2021
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 05/08/2021
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 05/08/2021
RIBOLLA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 05/08/2021
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 05/08/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
17/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/10/2021
ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/10/2021
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO
MARATTIN LUIGI ITALIA VIVA
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 20/10/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/10/2021
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/10/2021
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO
ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 17/11/2021
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO
ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER
UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
 
DICHIARAZIONE VOTO 17/11/2021
ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER
UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
 
PARERE GOVERNO 17/11/2021
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/10/2021

DISCUSSIONE IL 06/10/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 06/10/2021

DISCUSSIONE IL 20/10/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 20/10/2021

DISCUSSIONE IL 27/10/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/10/2021

DISCUSSIONE IL 17/11/2021

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/11/2021

ACCOLTO IL 17/11/2021

PARERE GOVERNO IL 17/11/2021

VOTATO PER PARTI IL 17/11/2021

IN PARTE APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 17/11/2021

CONCLUSO IL 17/11/2021

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00714
presentato da
ZENNARO Antonio
testo di
Giovedì 5 agosto 2021, seduta n. 555

   La VI Commissione,

   premesso che:

    il sistema del credito cooperativo ha dimostrato anche prima della crisi pandemica di essere una componente essenziale dell'ecosistema bancario italiano, manifestando in molti casi di essere il più valido, se non l'unico, strumento di sostegno di famiglie e piccole e medie imprese, in un contesto in cui, nonostante politiche monetarie estremamente accomodanti, caratterizzate da interessi nulli o negativi, l'ipertrofia regolamentare di matrice europea di fatto preclude alle altre banche la possibilità di erogare credito, spostando il loro modello di business da quello tradizionale, di raccolta e intermediazione del risparmio, a quello di vendita di prodotti finanziari e assicurativi caratterizzati da rendimenti ma anche rischi più elevati;

    la funzione insostituibile del credito cooperativo nell'assicurare la resilienza del tessuto economico e sociale italiano è stata confermata ampiamente dallo shock pandemico, che ha visto le banche di credito cooperativo espandere i loro impieghi del 5,6 per cento da marzo 2020 a marzo 2021 (contro una media dell'1,9 per cento rilevata nell'industria bancaria), a fronte di un incremento della raccolta anch'esso superiore alla media (10,8 per cento contro il 4,3 per cento della media di sistema), e di un rafforzamento della posizione patrimoniale degli istituti, con un CET1 ratio pari a 18,9 per cento in aumento e superiore alla media dell'intero sistema che è pari al 15,5 per cento (dati di dicembre 2020);

    questa preziosa funzione di sostegno al territorio rischia di essere inibita dall'acquisizione da parte delle banche di credito cooperativo della qualifica di banca significant, che impone su di esse oneri esorbitanti e non proporzionali in materia di governance e «fit and proper», gestione dei rischi, in particolare degli Npl, fondi propri e requisiti patrimoniali, e infine requisiti di risoluzione;

    l'acquisizione dello status di banca significant non consegue da una imprevedibile congiunzione astrale avversa, ma è una conseguenza diretta e nota a tutte le parti interessate perché esplicitata per tempo nel dibattito pubblico dell'intervento di riforma condotto con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio», poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49;

    questo intervento realizzava una riforma organizzativa del credito cooperativo, basata sulla costituzione di grandi gruppi bancari cooperativi (Gbc), le cui capogruppo fungono da direzione, coordinamento e controllo e anche di garanzia, nei casi di eventuali situazioni di criticità, cui le Bcc hanno l'obbligo di aderire, per mantenere l'autorizzazione nell'esercizio dell'attività bancaria, pur conservando in linea puramente teorica tutti i caratteri distintivi di banche cooperative mutualistiche;

    l'intervento citato, giustificato dall'urgenza determinata dalle note vicende che avevano coinvolto a fine 2015 la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e altri istituti minori, era però intempestivo, perché successivo a tutte le norme di derivazione europea la cui applicazione avrebbe inesorabilmente condannato le piccole banche ad assumere la qualificazione di significant in caso di adesione ai Gruppi bancari cooperativi, dato perfettamente noto a tutti gli stakeholder implicati nel processo di riforma, a partire dallo stesso sistema del credito cooperativo; ci si riferisce in particolare (i) al Regolamento (Ue) 575/2013 (cosiddetta CRR1), che ha disciplinato le possibili forme di aggregazione bancaria fra istituti di credito, compresi quelli di credito cooperativo (articolo 10: Gruppi bancari cooperativi; articolo 113 paragrafo 6: sistemi fortemente integrati; articolo 113 paragrafo 7: sistemi di tutela istituzionale), (ii) alla direttiva 2013/36 (CRD4), (iii) infine, al regolamento 468/2014, articolo 40 (secondo cui le banche che fanno parte di un Gruppo bancario significant diventano a loro volta significant); in particolare, il combinato disposto fra la prima e la terza delle norme ricordate determina le criticità con cui il mondo del credito cooperativo oggi si confronta e di cui non poteva non essere consapevole; queste criticità derivano infatti dall'aver scelto la strada del gruppo bancario anziché quella del sistema di tutela istituzionale ex articolo 113, comma 7, CRR1, che non avrebbe implicato l'assunzione dello status di banca significant da parte dei singoli istituti;

    consapevole dei numerosi episodi in cui la fretta era stata cattiva consigliera in ambito bancario (per ultimo ma non meno importante il caso Mps) la Lega Salvini Premier intraprendeva una serie di iniziative per indurre a una maggiore ponderatezza nell'intraprendere questo percorso di riforma, proprio allo scopo di evitare la situazione nella quale oggi ci si trova, a partire dalla mozione 1-00007 Bagnai e altri del 2 maggio 2018, passando per la richiesta di moratoria inserita in fase emendativa in occasione dell'esame del decreto-legge n. 91 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018, recante «Proroga dei termini di disposizioni legislative», iniziative che incontravano resistenze forti ed esplicite nello stesso mondo del Credito cooperativo;

    a conferma e riprova di quanto la fretta fosse stata anche in questa, come in altre circostanze, una pessima consigliera, e a testimonianza dell'attenzione concreta e scevra da atteggiamenti ideologici della Lega Salvini Premier nei riguardi del mondo del credito cooperativo, va notato che la cosiddetta autoriforma ignorava, fra l'altro, l'obbligo del Reg. (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea di redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, che il nostro Paese, con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, a differenza di quanto avvenuto negli altri Paesi europei, aveva imposto a tutte le banche e, quindi, anche a quelle non quotate o di piccola dimensione; in sede di redazione dei primi bilanci questo obbligo sarebbe costato ai nascenti gruppi circa 2,5 miliardi di euro di minusvalenze sui titoli di Stato in portafoglio, determinandone una condizione di serio stress finanziario; si dovette quindi intervenire, sempre su iniziativa della Lega Salvini Premier, col comma 1072 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per disapplicare questo obbligo per le capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi; giova ribadire che questo inconveniente, che avrebbe messo in serie difficoltà finanziarie i nascenti gruppi, derivava anch'esso dal fatto che la cosiddetta «autoriforma» del credito cooperativo ignorava disposizioni legislative risalenti, il cui significato era evidentemente sfuggito anche a tutti gli organi tecnici dello Stato coinvolti nella sua approvazione, a partire dalla vigilanza nazionale;

    nel marzo del 2019 con l'autorizzazione da parte della Bce del secondo gruppo bancario cooperativo italiano, e con l'avvenuta iscrizione dei due gruppi bancari nell'albo ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Tub, si è concluso il complesso iter della riforma del credito cooperativo italiano;

    allo stato attuale, l'inadeguatezza del quadro normativo di supervisione vigente rispetto alle Bcc affiliate ai Gruppi bancari cooperativi, con oneri che ne appesantiscono la struttura dei costi a cui si aggiunge una difficoltà di gestione resa tale da una vigilanza di fatto asimmetrica rispetto alle finalità mutualistiche delle Bcc, ha di fatto confermato le perplessità già manifestate dai firmatari del presente atto negli scorsi anni – e ora condivise anche da Federcasse – verso un'evidente asimmetria del sistema di vigilanza europeo, che pretende di applicare regole pensate per le banche commerciali e di investimento, che sono quelle che generano esternalità negative, anche al credito cooperativo che ha finalità sociali ed economiche profondamente diverse ed è stato chiamato a contribuire con fondi propri alle crisi che sono sorte in altri segmenti dell'industria bancaria;

    questa asimmetria si salda nel contesto europeo con una più grave asimmetria fra le due grandi potenze manifatturiere, di cui la prima, la Germania, ha un sistema del credito in cui la presenza del credito territoriale è estremamente forte e pervasiva, e che ha scelto forme di aggregazione come il sistema di tutela istituzionale, che evita di imporre al proprio sistema di credito cooperativo il carico normativo e regolamentare che invece, in conseguenza di scelte non sufficientemente ponderate, grava sul credito cooperativo della seconda potenza manifatturiera, l'Italia;

    si è consapevoli dell'estrema difficoltà di modificare un quadro normativo europeo consolidato e condiviso, tanto più che il sistema del credito cooperativo ha deliberatamente rifiutato, con l'eccezione delle banche Raiffeisen, di accedere all'opzione offerta dalla legislazione europea costituendo sistemi di tutela istituzionale (indebolendo la posizione negoziale del Paese nelle sedi europee), ma anche alle opportunità che il recepimento degli accordi di Basilea 3 e successivi aprono per una effettiva applicazione del principio di proporzionalità;

    va considerata l'urgenza di intervenire anche sul quadro normativo nazionale, nell'attesa di eventuali evoluzioni positive del quadro normativo sopranazionale, per le quali si confida nell'autorevolezza di cui l'attuale Governo gode nelle sedi europee,

impegna il Governo:

   ad intraprendere le opportune iniziative, in raccordo con le istituzioni europee, per la definizione di una cornice normativa che riconosca alle Bcc la peculiarità dimensionale e localistica che le connota ai fini dell'applicazione delle regole di vigilanza europea, ed i cui requisiti, tuttavia, non finiscano con l'appesantire ulteriormente il mercato del credito, pena il rallentamento della ripresa del Paese;

   a dare attuazione, per quanto di competenza, in tempi rapidi e certi delle disposizioni in materia di vigilanza cooperativa di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, al fine di evitare che le altre grandi banche possano lamentare distorsioni concorrenziali di mercato;

   ad adottare iniziative per prevedere relativamente alla composizione delle Gbc di cui alla lettera b) del comma 2, dell'articolo 11, del decreto-legge n. 91 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018 l'ipotesi di voto segreto nelle assemblee, allo scopo di tutelare l'effettiva connessione fra l'esercizio del credito e le esigenze del territorio, stante il rischio che le accresciute dimensioni degli istituti possano favorire condotte improprie nei riguardi dei soci;

   ad adottare iniziative per rivedere il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti – cosiddetti «fit end proper» – onde evitare che il carattere di territorialità del credito cooperativo venga ulteriormente leso.
(7-00714) «Zennaro, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Patassini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

banca

istituzione dell'Unione europea

diritto comunitario