ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00370

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 261 del 18/11/2019
Abbinamenti
Atto 7/00247 abbinato in data 19/11/2019
Atto 7/00365 abbinato in data 19/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: BARTOLOZZI GIUSI
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 18/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FITZGERALD NISSOLI FUCSIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 18/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 19/11/2019
VAZIO FRANCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/11/2019

DISCUSSIONE IL 19/11/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/11/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00370
presentato da
BARTOLOZZI Giusi
testo di
Lunedì 18 novembre 2019, seduta n. 261

   Le Commissioni II e III,

   premesso che:

    la sottrazione internazionale di minorenni indica quella situazione in cui un minore viene condotto e trattenuto all'estero illecitamente, senza il consenso di colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore stesso, in genere ad opera di uno dei genitori;

    si tratta di un fenomeno in progressivo aumento, quale probabile conseguenza dell'incremento di presenze di cittadini stranieri nel nostro Paese e dell'aumento di matrimoni misti, nei quali uno dei coniugi è cittadino straniero;

    infatti, proprio nell'ambito della crisi delle coppie formate da cittadini italiani ed extra-Ue, che si verifica più frequentemente il «kidnapping», l'allontanamento del minore dal Paese di abituale residenza, ad opera di un genitore, senza il consenso dell'altro, potendo, spesso, contare il coniuge straniero non solo sulla possibilità di entrare facilmente e «regolarmente» nel proprio Stato di origine in compagnia del figlio ed anche su assetti normativi nazionali a lui più favorevoli;

    per proteggere i minori e risolvere le controversie derivanti dall'illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, sono state stipulate convenzioni internazionali che definiscono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti;

    nello specifico, il principale riferimento è la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64, che interviene sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

    la Convenzione dell'Aja può trovare applicazione solo dopo che si sia verificata l'illecita sottrazione del minorenne;

    oltre alla citata convenzione, l'altro strumento di tutela per fronteggiare tali gravissime condotte è il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;

    le procedure previste dalla Convenzione dell'Aia e dal regolamento (CE) si applicano se:

     1) lo Stato di residenza abituale prima della sottrazione e lo Stato in cui il minore è stato portato (Stato di rifugio) hanno entrambi ratificato o aderito alla Convenzione dell'Aia del 1980 e hanno reciprocamente accettato l'adesione dell'altro Stato;

     2) il minore sottratto ha meno di sedici anni di età. Al compimento del sedicesimo anno, la procedura si interrompe, anche se è già in fase giudiziaria;

     3) la persona che richiede il ritorno è il titolare della responsabilità genitoriale sul minore e al momento della sottrazione esercitava effettivamente le corrispondenti funzioni. La titolarità della responsabilità genitoriale e i relativi diritti e doveri vanno verificati alla luce della legislazione in vigore nello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale prima del trasferimento;

    la procedura per ottenere il ritorno di un minore sottratto illecitamente è normalmente promossa dall'autorità centrale dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale prima della sottrazione, su richiesta della persona che lamenta la sottrazione;

    l'ordinamento domestico, all'articolo 574-bis del codice penale prevede espressamente la punibilità della sottrazione del minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale, allorquando l'azione delittuosa sia stata realizzata interamente all'estero (ovvero nell'ipotesi di trattenimento del minore all'estero contro la volontà del medesimo genitore), sempre che sussista l'elemento di collegamento con la giurisdizione italiana costituito dal verificarsi, all'interno del territorio dello Stato, dell'evento del reato, consistente nell'impedimento dell'esercizio delle prerogative genitoriali per effetto della condotta illecita (Cass. Pen. Sez. VI, 14 dicembre 2017, n. 7777);

    tra l'altro, anche la norma penale rischia di non trovare applicazione, laddove l'evento del reato di sottrazione di minori deve esser posto in correlazione al luogo nel quale il minore ha la sua residenza abituale, concordata con l'altro genitore, al momento dell'arbitraria decisione del genitore di trasferirlo o trattenerlo all'estero: è infatti in relazione a tale luogo che si verifica l'offesa derivante dalla condotta illecita, consistente nel pregiudizio del rapporto di effettiva cura del minore da parte dell'altro genitore, venendo impedito a quest'ultimo di continuare a soddisfare le molteplici esigenze fondamentali del figlio e, al minore, di mantenere consuetudini e comunanza di vita rispetto all'altro genitore;

    è, infatti, rilevante il peculiare concetto di «residenza abituale»: è infatti in relazione a tale luogo che si verifica l'offesa derivante dalla illecita condotta, consistente nel pregiudizio del rapporto di effettiva cura del minore da parte dell'altro genitore, venendo impedito a quest'ultimo di continuare a soddisfare le molteplici esigenze fondamentali del figlio e, al minore, di mantenere consuetudini e comunanza di vita rispetto all'altro genitore;

    a tale proposito, va rammentato che la Convenzione dell'Aja qualifica come illecito il trasferimento o il mancato rientro di un minore in relazione al luogo di «residenza abituale» di quest'ultimo immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro (convenzione 2, articolo 3);

    come ha precisato la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 14 dicembre 2017, Sez. I, n. 30123) la nozione di residenza abituale, posta dalla suddetta Convenzione, non coincide con quella di «domicilio», né con quella, di residenza in senso formale, ma corrisponde ad una «situazione di fatto», dovendo intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza ha consolidato, consolida, ovvero, in caso di recente trasferimento, possa consolidare una rete di affetti e relazioni tali da assicurargli un armonico sviluppo psicofisico;

    declinati questi principi, può accadere che cittadini italiani, che decidano di trasferirsi con i propri figli minori per un «periodo significativo all'estero», ove decidano di far rientro in Italia e l'altro genitore impedisca (illecitamente) il rientro dei figli minorenni, questi non sia perseguibile ai sensi dell'articolo 7, del codice penale, né ai sensi dell'articolo 10 del codice penale difettando il requisito ivi previsto della richiesta del Guardasigilli, sia quello della pena edittale (Cass. Pen., V Sez., del 27 febbraio 2019, n. 8660);

    la problematica è dunque complessa e l'attuale assetto normativo presenta evidenti vulnera, sia in materia di prevenzione del rischio, sia di giurisdizione, quindi di punibilità della parte resasi colpevole della fattispecie di reato previsto e punita dall'articolo 574-bis del codice penale;

    in tale assetto normativo che prevede – come detto – strumenti di tutela «ex post», di lunga durata ed estrema gravosità, i soggetti i cui preminenti interessi sono certamente, e spesso irreparabilmente, sono i figli minorenni illecitamente sottratti;

    in tal senso le disposizioni contenute nell'articolo 15 della Convenzione dell'Aja (convenzione 2) sono un sicuro fattore di complicazione e, dunque di eccessivo allungamento del relativo iter. Tale articolo dispone: «Le Autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle Autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'Articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello Stato. Le Autorità centrali degli Stati contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato»,

impegna il Governo:

   a promuovere le opportune modifiche normative al fine di chiarire il concetto di «residenza abituale», collegandolo a fattispecie giuridicamente definite, quali il domicilio o la residenza anagrafica, anche al fine di radicare la giurisdizione del giudice italiano nella fattispecie di reato di cui all'articolo 574-bis del codice penale;

   ad assumere iniziative volte a prevedere le opportune modifiche agli articoli 7 e 10 del codice penale, inserendovi anche la fattispecie di cui all'articolo 574-bis del codice penale;

   ad assumere iniziative normative volte a prevedere un coordinamento e la specializzazione delle procure nazionali, al fine della efficace prevenzione e repressione del fenomeno della sottrazione internazionale dei minori;

   ad assumere iniziative per prevedere, in deroga ai limiti reddituali vigenti, l'ammissione al gratuito patrocinio per le vittime dell'illecita sottrazione di figli minori, in considerazione delle ingenti spese legali da sopportare nei Paesi esteri;

   a promuovere, in tutte le sedi internazionali competenti, la revisione della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, al fine di semplificarne le procedure e di predisporre sistemi di tutela anticipata del fenomeno dell'illecita sottrazione di minorenni;

   a promuovere accordi bilaterali con tutti i Paesi attualmente non sottoscrittori della menzionata Convenzione dell'Aja, al fine di pattuire disposizioni che riconoscano la fondamentale rilevanza dell'interesse del minore in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia e, quindi, allo scopo di proteggere il minore stesso, a livello internazionale, contro gli effetti dannosi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire efficaci procedure tese a prevenire il fenomeno, nonché ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza anagrafica o domicilio;

   ad intraprendere le opportune iniziative che permettano la tempestiva individuazione, segnalazione e divieto di espatrio del minore già ai terminal degli aeroporti, porti e comunque ad ogni valico confine, agevolando l'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985;

   ad assumere iniziative per una modifica delle direttive sulla registrazione all'Aire (anagrafe italiani residenti all'estero) prevedendo che il genitore che porta con sé il figlio minore all'estero debba in ogni caso chiedere il consenso dell'altro genitore o comunque prevedere l'obbligo delle competenti autorità della richiesta dell'altro genitore di iscrizione all'Aire del figlio minorenne.
(7-00370) «Bartolozzi, Fitzgerald Nissoli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sequestro di persona

minore eta' civile

codice penale