ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00365

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 253 del 06/11/2019
Abbinamenti
Atto 7/00247 abbinato in data 19/11/2019
Atto 7/00370 abbinato in data 19/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: PAOLINI LUCA RODOLFO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 06/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FORMENTINI PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 06/11/2019
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 06/11/2019
ZOFFILI EUGENIO LEGA - SALVINI PREMIER 06/11/2019
BILLI SIMONE LEGA - SALVINI PREMIER 06/11/2019
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 06/11/2019
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 06/11/2019
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 06/11/2019
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 06/11/2019
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 06/11/2019
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 06/11/2019
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 06/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 19/11/2019
VAZIO FRANCO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/11/2019

DISCUSSIONE IL 19/11/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/11/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00365
presentato da
PAOLINI Luca Rodolfo
testo di
Mercoledì 6 novembre 2019, seduta n. 253

   Le Commissioni II e III,

   premesso che:

    il problema della «sottrazione internazionale dei figli minori» è un problema grave e di difficile soluzione, più volte posto all'attenzione, ma purtroppo rimasto, spesso, senza risposte adeguate;

    per contrastare il crescente fenomeno della sottrazione internazionale dei minori sono state stipulate apposite convenzioni internazionali, finalizzate a risolvere le controversie derivanti dagli illeciti trasferimenti;

    l'aumento della mobilità sia all'interno dell'Unione europea (Ue) che internazionale, ha aumentato il numero di controversie in materia familiare ed in particolare delle controversie transfrontaliere sulla potestà genitoriale e sulla custodia dei minori, il cui interesse superiore è riconosciuto da molteplici statuizioni nazionali ed internazionali;

    il fenomeno della sottrazione dei minori è andato aumentando anche con il crescere dei matrimoni «misti»: matrimoni, contratti per diverse motivazioni e spesso destinati a fallire per le profonde diversità religiose o culturali o sociali tra i coniugi. È, infatti, proprio nell'ambito della crisi delle coppie formate da cittadini italiani ed extra-Ue, che si verifica più frequentemente il kidnapping (cioè l'allontanamento del minore dal Paese di abituale residenza, ad opera di un genitore e senza il consenso dell'altro), potendo contare il coniuge straniero non solo sulla possibilità di entrare facilmente e «regolarmente» nel proprio Stato di origine in compagnia del figlio, ma a volte anche su legislazioni, in loco, a lui più favorevoli, in materia di affidamento della prole;

    la tipologia di caso che, più frequentemente viene sottoposto alla attenzione dei tribunali di molti Paesi Ue ed extra-Ue, è quello di un genitore che, in caso di crisi del rapporto, prima, durante o dopo l'inizio di un formale giudizio di separazione/divorzio, faccia rientro nel Paese di origine portando con sé il minore, talora a totale insaputa del partner/ex partner, talora con il suo consenso ottenuto in modo fraudolento, ad esempio dietro la promessa di un celere rientro che, una volta raggiunto il Paese di origine, non viene mantenuta;

    si innescano di frequente complessi ed articolati itinera giudiziari, di durata generalmente lunghissima e molto onerosi sul piano umano, affettivo ed economico;

    le problematiche da affrontare sono, in primis, quelle relative alla giurisdizione, alla competenza, all'adozione di provvedimenti di assegnazione provvisoria, e in secundis relativi a statuizioni provvisorie e/o definitive per la definizione delle istanze di separazione o divorzio, con conseguenti statuizioni in ordine all'affidamento della prole, talora difformi e contraddittori le une con le altre, in virtù delle diverse discipline nazionali;

    ulteriori complicazioni sorgono quando, nelle condotte poste in essere da uno dei due genitori, l'altro rilevi condotte penalmente rilevanti, con conseguente apertura di procedimenti anche in Paesi diversi, e quindi con regole normalmente molto diverse, che, ancor più, influiscono sulle vicende;

    non si possono, infine, tacere quei casi in cui, intervengano – motu proprio o in forza di normative nazionali, Ministeri, autorità consolari, autorità centrali, enti nazionali a competenza specifica (ad esempio il Jugendamnt tedesco, Ente di tutela dei minori che in tempi generalmente fulminei – 48 ore – emette provvedimenti o raccomandazioni a tutela che, di fatto, sono vincolanti per i tribunali tedeschi, i quali, a loro volta, emettono provvedimenti giurisdizionali provvisoriamente esecutivi da portare in esecuzione nei Paesi in cui sia stato portato il minore cittadino tedesco);

    in tutte queste ipotesi, in una sorta di eterogenesi dei fini, il solo soggetto che riporta sicuri danni è il figlio minore, cioè colui che nelle premesse è il portatore del menzionato superiore interesse;

    tenuto conto di tale panorama normativo, appare opportuno intervenire attraverso la disciplina di un nuovo reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci, al fine di assicurare una tutela penale più efficace al minorenne o all'infermo di mente che vengano sottratti al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, collocando il reato nell'ambito dei delitti contro la libertà personale, consentendo alle forze dell'ordine l'esercizio di poteri più incisivi nella repressione di reati particolarmente riprovevoli e di allarme sociale (si pensi, ad esempio, al genitore straniero non affidatario che porta il minore all'estero, negando all'altro anche la possibilità di visita);

    particolarmente foriera di lungaggini, complicazioni e contraddittorie decisioni è la statuizione di cui all'articolo 15 Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 che prevede che il genitore che abbia subito la sottrazione del figlio minore debba, di fatto, procurarsi una decisione o attestato comprovante che il trasferimento all'estero ovvero il suo prolungamento oltre il termine concordato e accettato, è stato attuato in modo clandestino od in forza di un consenso inficiato da erronee informazioni o mendaci promesse. Nelle more, che possono anche durare anni, il figlio cresce con un solo genitore, nel suo Paese, apprende una sola lingua e una sola cultura,

impegnano il Governo:

   1) ad assumere iniziative normative volte a predisporre misure più efficaci, affinché il bene giuridico tutelato sia il diritto del minore o della persona incapace e non il diritto del genitore esercente la responsabilità genitoriale o di chi ne ha la vigilanza, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo del codice penale che vada a disciplinare la nuova fattispecie del reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci, sancendo la procedibilità d'ufficio per tale reato, oltre a stabilire pene molto più severe, collocandolo nell'ambito dei «delitti contro la libertà personale», nonché per procedere ad un'armonizzazione con quelli esistenti;

   2) ad assumere iniziative per introdurre le modifiche normative necessarie ad evitare che risulti premiale, sul piano pratico, la sottrazione del minore all'altro coniuge, senza il suo assenso scritto e certificato e/o in assenza di alcun vaglio, anche provvisorio, della autorità giudiziaria del luogo di legale residenza e/o di residenza abituale della coppia/famiglia, in particolare, e fatte salve le eventuali ulteriori conseguenze penali, sanzionando tale condotta con la previsione di una riduzione o sospensione, totale, parziale, temporanea o permanente del diritto al mantenimento del coniuge/convivente/genitore che abbia sottratto all'altro genitore il figlio minore mancando le condizioni di cui nelle premesse;

   3) a promuovere le opportune modifiche normative idonee a far sì che, qualora il minore o l'infermo di mente sia sottratto a scopo di lucro, siano applicate pene più severe come quelle di cui all'articolo 630 del codice penale, e che per entrambi i tipi di reati di sottrazione non possano applicarsi le circostanze attenuanti di cui agli articoli 62 e 62-bis del codice;

   4) ad assumere iniziative normative per promuovere la costituzione di un pool di magistrati esperti ovvero il trasferimento delle competenze in materia alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini di un utile ed efficace coordinamento ai fini della repressione del fenomeno della sottrazione internazionale dei minori, e per modificare l'attuale disciplina, affinché le vittime della sottrazione siano ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, tenuto conto che le spese giudiziarie nei Paesi esteri sono in genere ingenti;

   5) a farsi promotore, in sede europea ed internazionale, di modifiche alla Convenzione dell'Aja tali da eliminare ogni discriminazione tra i cittadini italiani, europei ed extra-Ue in materia di assenso del coniuge al rilascio del passaporto personale.
(7-00365) «Paolini, Formentini, Turri, Zoffili, Billi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sequestro di persona

discriminazione basata sulla nazionalita'

reato