Legislatura: 18Seduta di annuncio: 232 del 04/10/2019
Primo firmatario: CARETTA MARIA CRISTINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 04/10/2019 DE CARLO LUCA FRATELLI D'ITALIA 04/10/2019 CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 16/10/2019
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 08/10/2019 BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA INTERVENTO PARLAMENTARE 08/10/2019 GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO PARLAMENTARE 15/10/2019 GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 14/11/2019 L'ABBATE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI) INTERVENTO PARLAMENTARE 14/11/2019 CARETTA MARIA CRISTINA FRATELLI D'ITALIA INTERVENTO GOVERNO 14/11/2019 L'ABBATE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI)
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/10/2019
DISCUSSIONE IL 08/10/2019
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/10/2019
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 15/10/2019
DISCUSSIONE IL 15/10/2019
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/10/2019
AUDIZIONE INFORMALE IL 15/10/2019
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 16/10/2019
AUDIZIONE INFORMALE IL 16/10/2019
AUDIZIONE INFORMALE IL 23/10/2019
AUDIZIONE INFORMALE IL 05/11/2019
IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 14/11/2019
PARERE GOVERNO IL 14/11/2019
DISCUSSIONE IL 14/11/2019
VOTATO PER PARTI IL 14/11/2019
IN PARTE APPROVATO E IN PARTE RESPINTO IL 14/11/2019
CONCLUSO IL 14/11/2019
La XIII Commissione,
premesso che:
con riferimento al contenuto di Thc negli alimenti e nei cosmetici la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la produzione e la coltivazione della filiera agroindustriale della canapa», all'articolo 2, comma 2, lettera a), prevede la possibilità di produrre alimenti e cosmetici «esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori»;
la citata legge, all'articolo 4, fissa nello 0,2 per cento il limite massimo di Thc consentito nella pianta (contenuto complessivo della coltivazione), con una «soglia di tolleranza» tra lo 0,2 e lo 0,6 per cento, per impossibilità, da parte dell'agricoltore, di limitare lo sviluppo naturale della pianta;
l'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) 1307/2013 permette la coltivazione nell'Unione europea delle varietà di Cannabis sativa L., purché presenti nel catalogo comune delle varietà di specie di piante, con un contenuto di Thc non superiore allo 0,2 per cento;
l'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (CE) 178/2002 non comprende tra gli alimenti le sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi della Convenzione Unica della Nazioni unite sugli stupefacenti del 1961 e del 1971;
la circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 22 maggio 2009, recante disposizioni in materia di «Produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana», autorizza l'uso per la produzione di alimenti dei soli semi di cannabis per riscontrata «assenza genetica di THC»;
la raccomandazione (UE) 2016/2115 richiede un monitoraggio della presenza di Thc, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis, negli alimenti;
l'articolo 5 della citata legge n. 242 del 2016 impone al Ministro della salute di emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto per definire i «livelli massimi di residui di Thc ammessi negli alimenti», intendendo con il termine «residui» la presenza di Thc solo a livello di eventuale contaminazione;
il Ministero della salute ha inviato alla Commissione europea una bozza di decreto che fissa i limiti massimi di Thc totale nei semi di canapa e nella farina ottenuta dai semi di canapa (2,0 mg/kg), nell'olio ottenuto dai semi di canapa (5,0 mg/kg) e negli integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa (2,0 mg/kg), tutti limiti assolutamente inferiori anche al limite dello 0,2 per cento di Thc;
l'articolo 26 del regolamento (CE) 1223/2009 vieta la presenza nei cosmetici di tutte le sostanze indicate nella tabella II allegata al regolamento stesso, la quale, al punto 306, tra le sostanze vietate, riporta «Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I e II della Convenzione unica sugli stupefacenti firmata a New York il 30 marzo del 1961», tabelle che includono anche la Cannabis;
per quanto sopra, un'eventuale normativa che ai fini della preparazione di alimenti e cosmetici uniformi i prodotti a base di semi a quelli a base di infiorescenze derivanti dalla canapa sativa risulta in contrasto con la normativa europea in materia, ispirata piuttosto dalla volontà di limitare il più possibile l'assunzione umana di THC,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative volte a escludere l'utilizzo nella preparazione di alimenti e cosmetici delle infiorescenze derivanti dalla cannabis sativa coltivata ai sensi della legge n. 242 del 2016, autorizzando l'uso dei soli semi di cannabis con riscontrata «assenza genetica di THC»;
ad adottare iniziative utili a garantire un puntuale e capillare monitoraggio della presenza di Thc, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis, negli alimenti e nei cosmetici, in conformità alla raccomandazione (UE) 2016/2115.
(7-00328) «Caretta, Bellucci, Luca De Carlo, Ciaburro».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sementi
protezione del consumatore
stupefacente