ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00292

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 214 del 24/07/2019
Abbinamenti
Atto 7/00298 abbinato in data 25/09/2019
Atto 7/00314 abbinato in data 25/09/2019
Atto 7/00328 abbinato in data 08/10/2019
Atto 7/00331 abbinato in data 15/10/2019
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00050
Firmatari
Primo firmatario: BENEDETTI SILVIA
Gruppo: MISTO-SOGNO ITALIA-10 VOLTE MEGLIO
Data firma: 24/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
14/11/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/09/2019
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/10/2019
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/10/2019
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE
 
ILLUSTRAZIONE 14/11/2019
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 14/11/2019
L'ABBATE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/09/2019

DISCUSSIONE IL 25/09/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/09/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/10/2019

DISCUSSIONE IL 08/10/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/10/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 15/10/2019

DISCUSSIONE IL 15/10/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/10/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 15/10/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 16/10/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 23/10/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 05/11/2019

DISCUSSIONE IL 14/11/2019

ACCOLTO IL 14/11/2019

PARERE GOVERNO IL 14/11/2019

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 14/11/2019

CONCLUSO IL 14/11/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00292
presentato da
BENEDETTI Silvia
testo di
Mercoledì 24 luglio 2019, seduta n. 214

   La XIII Commissione,

   premesso che:

    la legge 2 dicembre 2016, n. 242, reca dettagliate norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della cannabis sativa, incentiva la coltivazione e la trasformazione dei prodotti della canapa sativa anche nella produzione di alimenti e cosmetici; nel provvedimento è mancata la previsione di una disciplina tra i prodotti che possono ottenersi dalla canapa coltivata ai sensi dell'articolo 2, delle infiorescenze, fresche ed essiccate, per scopo floreale o erboristico; la motivazione addotta risiede nel fatto che, limitatamente agli scopi erboristici, vi sono troppi elementi di contiguità con gli aspetti medicinali, per cui le infiorescenze si devono regolamentare con norme specifiche: di fatto quindi si ammette una vacatio legis in materia;

    questo esclude dalla disciplina recata dal provvedimento in questione, un intero settore potenzialmente suscettibile di importanti sviluppi anche dal punto di vista occupazionale e di reddito, considerata l'importanza economica delle infiorescenze;

    le varietà di cannabis sativa ammesse alla coltivazione previste da questa legge, corrispondono a quelle ammesse nell'ambito dell'Unione europea, elencate nell'allegato XII del Regolamento (CE) 1251/1999 e successive modifiche;

    alla luce della fissazione allo 0,6 per cento del limite massimo di Thc ammesso nella coltivazione (articolo 4, comma 5, della legge n. 242 del 2016) le infiorescenze della canapa industriale potrebbero restare escluse dall'applicazione della normativa sui medicinali, alla quale sono invece attualmente soggette in considerazione delle sostanze farmacologiche ritenute attive presenti nelle infiorescenze della cannabis sativa;

    sul punto è giusta l'osservazione del Ministero della salute – espressa nel corso dell'audizione presso l'ufficio di presidenza della 9° Commissione permanente del Senato della Repubblica, il 16 marzo 2016 – secondo la quale «eventuali discrepanze tra il tenore di Thc previsto e quello riscontrato non vanno inquadrate nell'ambito del testo unico sugli stupefacenti, ma dovranno essere trattate nell'ambito della normativa dell'Unione europea in materia di coltivazioni agricole e di attività di operatore del settore alimentare in osservanza dei Regolamenti (CE) 178/2002 e 852/2004»;

    infatti, come peraltro già affermato da anni dall'Istituto superiore di sanità e dal Ministero della salute, l'immissione sul mercato di prodotti derivanti da canapa industriale certificata e tracciata diversi dalla fibra o dal seme è consentita, benché contenenti tracce di Thc, purché in misura tale da non provocare effetti stupefacenti e/o psicotropi nei consumatori;

    inoltre, la circolare del 22 maggio 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito ai chiarimenti sull'applicazione delle legge 2 dicembre 2016, n. 242, non ha di fatto chiarito nessun dubbio sulle modalità di utilizzo delle infiorescenze; infine, dal recente decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, che disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono escluse la coltivazione e la lavorazione delle piante di cui al comma 2 disciplinate dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. L'elenco delle specie di piante officinali coltivate sarà definito da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, al quale è rinviata anche la disciplina dell'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee e delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione,

impegna il Governo:

   ad adottare un'apposita iniziativa normativa che riconosca che tutti i prodotti derivati dalla canapa sativa, senza distinzione tra prodotti a base di semi o a base di infiorescenze, possano essere utilizzati nella preparazione di alimenti e cosmetici, nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori, così come peraltro previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e in armonia con le normative europee così come evidenziato nelle premesse;

   ad adottare iniziative, anche alla luce del recente decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, per inserire la cannabis sativa, in tutte le sue parti, incluse le infiorescenze, nell'elenco delle piante officinali;

   a non assoggettare a monopolio di Stato il mercato delle infiorescenze di canapa industriale.
(7-00292) «Benedetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica di sostegno

sostegno agricolo

superficie agricola utilizzata