ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00236

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 167 del 29/04/2019
Abbinamenti
Atto 7/00106 abbinato in data 15/05/2019
Atto 7/00224 abbinato in data 15/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: SERRACCHIANI DEBORA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2019
CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2019
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2019
LEPRI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2019
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2019
VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2019
ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 29/04/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/05/2019
MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
CUBEDDU SEBASTIANO MOVIMENTO 5 STELLE
VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO
COSTANZO JESSICA MOVIMENTO 5 STELLE
 
ILLUSTRAZIONE 29/05/2019
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/05/2019
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
GIACCONE ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 15/05/2019

DISCUSSIONE IL 15/05/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/05/2019

DISCUSSIONE IL 29/05/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/05/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 18/06/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 25/06/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 02/07/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 09/07/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 30/07/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 25/09/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 02/10/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 08/10/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 10/12/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 15/01/2020

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00236
presentato da
SERRACCHIANI Debora
testo di
Lunedì 29 aprile 2019, seduta n. 167

   L'XI Commissione,

   premesso che:

    la progressiva diffusione delle piattaforme digitali, quali sistemi di organizzazione del lavoro volti a favorire e facilitare l'acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alle tecnologie informatiche e il coinvolgimento di diverse figure di lavoratori, è una sfida che non solo sta cambiando le abitudini dei cittadini e degli utenti, ma che comporta la necessità di un profondo ripensamento di molti istituti lavoristici che hanno caratterizzato l'ordinamento sino ad oggi consolidatosi;

    tali esigenze hanno trovato un'evidente conferma nei primi pronunciamenti giurisprudenziali dai quali, sebbene emerga un orientamento costante ad escludere il vincolo della subordinazione per i cosiddetti «riders» (fattorini) delle piattaforme di distribuzione di pasti a domicilio, sulla base del presupposto, convenuto tra le parti che hanno sottoscritto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di riconoscere al lavoratore la libertà «di candidarsi o non candidarsi per una specifica corsa a seconda delle proprie disponibilità ed esigenze di vita» – al riguardo si considerino la sentenza del tribunale di Torino, sezione lavoro, n. 778 del 7 maggio 2018 e la sentenza n. 1853 del 10 settembre 2018 del tribunale di Milano, sezione lavoro - allo stesso tempo, con la sentenza n. 26 dell'11 gennaio 2019 la corte d'appello di Torino, sezione lavoro, è stato significativamente rivisto il citato pronunciamento di primo grado del maggio 2018, escludendo, ancora una volta, la subordinazione, ma riconoscendo a questi lavoratori il diritto a una retribuzione, anche accessoria, equivalente a quella prevista per il V livello del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione e non più sulla base della singola consegna;

    anche alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali, appare necessario un intervento del legislatore volto a individuare le soluzioni più adeguate per le legittime aspettative di tali lavoratori, pur nel rispetto della peculiarità delle modalità di esercizio delle loro prestazioni lavorative;

    a fronte di tali sfide, i diversi Paesi europei hanno previsto interventi normativi volti a limitare gli elementi di incertezza e di arbitrio. Alcuni Stati (Estonia, Ungheria e Portogallo) hanno privilegiato misure tendenti a limitare i vantaggi economici derivanti dal ricorso al lavoro autonomo, attraverso appositi incentivi fiscali o contributivi e, al tempo stesso, inasprendo le sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che utilizzano impropriamente tale tipologia contrattuale;

    su un versante del tutto differente si è attestato il Belgio che, nel 2006, ha cercato di riportare nell'alveo del lavoro dipendente una parte dei falsi lavoratori autonomi, attraverso una legge volta a specificare i criteri che consentono di distinguere il contratto di lavoro da quello di impresa:

     1) contratto di lavoro: il lavoratore non può gestire e organizzare il proprio tempo; è obbligato a rispettare un preciso orario di lavoro; è obbligato a comunicare e giustificare le proprie assenze; è obbligato a lavorare un determinato numero di ore; è tenuto a rispettare le direttive del datore di lavoro; non ha la possibilità di farsi sostituire;

     2) contratto di impresa: il lavoratore dispone di un ampio grado di libertà nell'organizzazione e nell'esecuzione pratica del lavoro, anche se possono essere ammesse direttive generali necessarie per le esigenze del servizio; non è obbligato a giustificare l'utilizzazione del proprio tempo di lavoro; è libero di lavorare per un numero di ore a sua scelta e di fissare il periodo delle ferie; il lavoratore ha la possibilità di farsi sostituire;

    la Spagna, nel 2007, ha istituito una nuova categoria di lavoratori, i lavoratori autonomi, all'interno della quale è stata riconosciuta una sotto-categoria, quella dei lavoratori autonomi economicamente dipendenti, i cosiddetti «trade». Il regime giuridico è prettamente di derivazione civilistica, anche se mutua alcuni meccanismi dal diritto del lavoro, tra cui in particolare la possibilità di negoziare collettivamente accordi di interesse professionale. La dipendenza economica è fatta discendere dal requisito di esercitare la propria attività in modo prevalente in favore di un unico soggetto, ricevendo da esso almeno il 75 per cento dei ricavi della propria attività professionale;

    in Francia, la legge n. 2016-1088 dell'8 agosto 2016 ha seguito un altro modello, quello della responsabilità sociale della piattaforma, consistente prioritariamente nel vincolo per la piattaforma di rispettare i diritti sociali fondamentali, in particolare garantire l'esercizio del diritto di azione sindacale e quello di portare avanti azioni collettive. La suddetta responsabilità sociale consiste anche in una partecipazione volontaria ai rischi a cui sono esposti i lavoratori delle piattaforme. Le imprese possono quindi decidere di farsi carico dei contributi per l'assicurazione volontaria in materia di infortuni sul lavoro, nonché di garantire al lavoratore un diritto di accesso alla formazione professionale continua, facendosi carico di alcune spese legate ad essa, a condizione, tuttavia, che il lavoratore realizzi un fatturato minimo sulla piattaforma;

    in Italia, nonostante le diverse forme di mobilitazione e di sensibilizzazione poste in essere dai lavoratori delle piattaforme e alcune esperienze positive adottate da amministrazioni locali e regionali, ancora non si è arrivati alla definizione di un plafond minimo di diritti per tali lavoratori. Al riguardo, va segnalata la grave incapacità dell'attuale esecutivo che, pur avendo attivato da mesi un apposito tavolo tecnico di confronto con le rappresentanze dei lavoratori delle piattaforme digitali, i sindacati e le imprese del settore, ancora non è riuscito a formulare una sua proposta;

    uscendo dall'inutile fase degli annunci e delle promesse vane, appare non più rinviabile la necessità di affrontare anche nel nostro Paese – senza forzature sul piano giuridico e riconoscendo l'autonomia negoziale delle parti – il tema del riconoscimento di condizioni minime che assicurino anche per tale categoria di lavoratori il pieno rispetto della dignità, della salute, della sicurezza e della trasparenza nello svolgimento dell'attività lavorativa;

    tali principi devono trovare puntuale riscontro in una disciplina specifica che assicuri, qualunque sia la tipologia di contratto di lavoro convenuto tra le parti, la garanzia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la copertura assicurativa per la responsabilità civile nel caso di danni causati a terzi nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa, nonché che possa fornire al lavoratore strumenti di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e sicurezza, e che stabilisca che il responsabile della piattaforma provveda alle spese di manutenzione dei mezzi di lavoro, in relazione all'attività di servizio svolta;

    dovrà inoltre essere garantito il diritto dei lavoratori alla disconnessione dalla piattaforma, alla tutela della privacy, in particolare escludendo la geolocalizzazione nelle fasi non attinenti all'esercizio della prestazione lavorativa, e alla sospensione del servizio in caso di condizioni meteorologiche straordinarie; nonché deve essere posto l'obbligo di garantire tutte le informazioni e i dati utili ad assicurare al lavoratore una piena e consapevole conoscenza dei parametri utilizzati per la determinazione della prestazione lavorativa oltreché delle modalità di elaborazione delle procedure di valutazione dell'attività svolta;

    anche sotto il profilo delle condizioni economiche di svolgimento delle prestazioni dei lavoratori delle piattaforme digitali, dovrà essere garantita una retribuzione oraria non inferiore ai minimi tabellari definiti dagli accordi collettivi di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative per prestazioni equivalenti o equiparabili, nonché la maggiorazione della retribuzione nei casi di svolgimento della prestazione in particolari condizioni climatiche, in specifiche fasce orarie o durante i giorni festivi;

    ovviamente, una siffatta disciplina non potrà non riconoscere il fondamentale ruolo autonomo delle rappresentanze sociali nell'individuare e definire misure per rafforzare ulteriormente le tutele delle condizioni economiche e giuridiche applicabili ai lavoratori impiegati in attività svolte mediante piattaforme digitali. Anche a tal fine, appare auspicabile, in aderenza con il processo di innovazione tecnologica, l'istituzione di un apposito tavolo tecnico presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

    su tali temi risultano già depositati diversi progetti di legge di iniziativa parlamentare e regionale;

    anche il Parlamento europeo, nel corso della sua ultima seduta plenaria, ha approvato una direttiva che stabilisce una serie di diritti minimi per i lavoratori occupati per almeno dodici ore nell'arco di quattro settimane, limiti entro i quali rientrano anche gran parte dei lavoratori della cosiddetta «gig economy». A seguito di tale pronunciamento, l'adozione di una disciplina di tutela di tali categorie di lavoratori non è più solo un segno di equità e di modernità, ma diviene anche un obbligo giuridico, visto che i singoli Stati avranno tre anni per adeguare l'ordinamento interno alle nuove regole comunitarie,

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di competenza, affinché anche nel nostro Paese venga adottata una disciplina di tutela per i lavoratori delle piattaforme digitali per i quali, a prescindere dalla tipologia contrattuale convenuta tra le parti, e affinché siano così assicurati diritti minimi di tutela economica, della salute, dell'incolumità e della dignità della prestazione lavorativa, nei termini indicati in premessa.
(7-00236) «Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infortunio sul lavoro

diritto del lavoro

retribuzione del lavoro