ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08304

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 711 del 21/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: LUCCHINI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 21/06/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022
DARA ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022
RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 21/06/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 21/06/2022
Stato iter:
22/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/06/2022
Resoconto LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2022
Resoconto GAVA VANNIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 
REPLICA 22/06/2022
Resoconto LUCCHINI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/06/2022

SVOLTO IL 22/06/2022

CONCLUSO IL 22/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08304
presentato da
LUCCHINI Elena
testo di
Martedì 21 giugno 2022, seduta n. 711

   LUCCHINI, BENVENUTO, BADOLE, DARA, D'ERAMO, EVA LORENZONI, PATASSINI, RAFFAELLI, VALBUSA e VALLOTTO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 42, commi 5-6, del decreto legislativo n. 28 del 2011 ha previsto l'adozione di uno specifico provvedimento «decreto ministeriale Controlli» volto a definire le regole e le modalità che il Gse deve seguire nell'effettuare i controlli sugli impianti rinnovabili che accedono agli incentivi e nell'applicazione di eventuali sanzioni;

   tale articolo 42 è stato in seguito modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto-legge Semplificazioni) convertito dalla legge n. 120 del 2020, che ha stabilito come distinguere tra interventi sugli impianti rinnovabili che apportano modifiche sostanziali e necessitano quindi di un'autorizzazione unica, e interventi che introducono modifiche non sostanziali agli impianti, per i quali invece gli operatori devono ottenere la procedura abilitativa semplificata (Pas);

   il Ministero della transizione ecologica non ha ancora emanato un nuovo decreto «Controlli» che riveda le regole che il Gse deve seguire per i controlli sugli impianti rinnovabili;

   la distinzione fra le due tipologie di interventi sugli impianti esistenti, unita alla mancata revisione ovvero nuova emanazione del «decreto ministeriale Controlli» sulla base delle modifiche normative intervenute, genera grande incertezza fra gli operatori e in tutta la fase autorizzativa;

   fin dalla sua declinazione pratica, la disciplina dei controlli è apparsa sproporzionata in quanto, a fronte di irregolarità formali ovvero di fattispecie legittime sulla base della normativa rilevante applicabile al momento del rilascio ovvero del perfezionamento del titolo autorizzativo e successivamente ricaratterizzate nell'ambito di successive norme sopravvenute, e quindi di violazioni considerate «non rilevanti», il Gse ha, sovente, comminato la sanzione più severa disponendo la decadenza totale dall'incentivo e determinando situazioni sfavorevoli sul piano finanziario sia per gli operatori del settore che per gli istituti di credito che avevano finanziato la costruzione degli impianti;

   gli obiettivi e le norme attuali nel settore delle rinnovabili sono alquanto modificati ed è pertanto indispensabile e urgente una disciplina organica e aggiornata dei controlli, definita su parametri certi e verificabili, soprattutto alla luce dell'obiettivo «di salvaguardare la produzione dell'energia da fonti rinnovabili» da impianti «che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi» come previsto dal comma 3 dell'articolo 42, del decreto legislativo n. 28 del 2011 come modificato dall'articolo 56 comma 7 del decreto-legge n. 76 del 2020 –:

   se il Ministro sia a conoscenza delle ripercussioni negative che il ritardo dell'emanazione del decreto ministeriale «Controlli» sta generando nei confronti del settore delle energie rinnovabili, oggi elemento chiave contro la crisi energetica, e quali siano i tempi previsti per l'adozione del decreto.
(5-08304)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 giugno 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-08304

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante riguardo il decreto attuativo sulla disciplina dei controlli in materia di incentivi al settore elettrico e termico erogati dal Gestore dei Servizi Energetici GSE SpA, si rappresenta quanto segue.
  Sul punto, occorre osservare che l'attività di elaborazione del decreto attuativo in esame è stata in primo luogo impattata dall'intervento normativo introdotto sulla disciplina dell'attività di controllo rimessa al GSE con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni), convertito dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, che, novellando il testo dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ha modificato portata e presupposti per l'esercizio dei poteri riconosciuti al GSE nell'ambito dei procedimenti di verifica e controllo su impianti incentivati.
  In particolare, suddetta modifica ha subordinato in ispecie il potere del GSE di comminare la decadenza alla verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'autotutela di cui all'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (riduzione da diciotto a dodici mesi per l'esercizio del potere di autotutela come introdotto dall'articolo 63, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).
  Successivamente, stante gli orientamenti emersi dalla più recente giurisprudenza amministrativa, che si è pronunciata sulle modalità e i termini di applicazione della sopracitata novella, e alla luce dell'insorgere di un conseguente notevole contenzioso sui più recenti provvedimenti adottati dal GSE nell'ambito dell'attività di verifica sulla materia degli incentivi alla produzione da fonti rinnovabili, si è ritenuto necessario procedere ad una nuova attività di esame ed istruttoria al fine di superare i profili di criticità emersi in sede di prima applicazione della soprarichiamata novella normativa e anche nell'ottica di garantire, per il futuro, un'attività di controllo più efficace e meno suscettibile di impugnativa dinanzi all'autorità giudiziaria.
  Muovendo da tale prospettiva, incentrata sull'esigenza legislativamente prefissata di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, questo Ministero ha provveduto ad una rivisitazione della disciplina in oggetto, perseguendo l'obiettivo di realizzare un adeguato contemperamento tra l'interesse degli operatori ad un quadro regolatorio certo, idoneo a garantire il rispetto dei principi di tutela del legittimo affidamento e del divieto di discriminazione, nonché l'interesse al conferimento di adeguati poteri di controllo al predetto Gestore, quale organo istituzionalmente deputato all'espletamento di tale attività, inscindibilmente connessa a quella di erogazione di incentivi pubblici. Ciò anche in considerazione dell'impatto in chiave potenzialmente deflattiva, con la prospettiva dunque, non trascurabile, di addivenire ad una riduzione del contenzioso in materia.
  Si rappresenta che la predetta attività istruttoria risulta in corso di finalizzazione e condurrà quindi rapidamente alla emanazione dello schema di decreto, auspicabilmente prima della pausa estiva.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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