ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08302

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 711 del 21/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: MARAIA GENEROSO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/06/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PENNA LEONARDO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022
FEDERICO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 21/06/2022
Stato iter:
22/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/06/2022
Resoconto PENNA LEONARDO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2022
Resoconto GAVA VANNIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 
REPLICA 22/06/2022
Resoconto PENNA LEONARDO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/06/2022

SVOLTO IL 22/06/2022

CONCLUSO IL 22/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08302
presentato da
MARAIA Generoso
testo di
Martedì 21 giugno 2022, seduta n. 711

   MARAIA, PENNA, ZOLEZZI, VIGNAROLI e FEDERICO. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il nostro Paese, al fine di raggiungere gli sfidanti obbiettivi di riciclo fissati dal legislatore europeo e recepiti dal nostro ordinamento, ha previsto, con la modifica all'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'istituzione obbligatoria di sistemi di deposito cauzionale di taluni imballaggi, nonché l'immissione in commercio di una quota minima di imballaggi riutilizzabili;

   il regolamento attuativo, indispensabile per la messa in esercizio del sistema, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della citata disposizione ad oggi, non è stato ancora emanato;

   nella risposta all'interrogazione presentata dagli interroganti n. 5-07499 è emerso che le ragioni del ritardo sono imputabili anche ai dubbi emersi sulla possibilità di costituire un sistema di deposito con cauzione (DRS) così come delineato dal nuovo articolo 219-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce del potenziale contrasto con la direttiva UE/2018/852 che non consterebbe di estendere tale sistema anche al riciclo, con conseguente timore che possa aprirsi una procedura di infrazione;

   a parere degli interroganti, tuttavia, non è ravvisabile tale contrasto, dal momento che la citata direttiva è volta a promuovere e incrementare sia il riutilizzo che il riciclaggio al fine di arrivare ad escludere il conferimento in discarica, così come sistemi di cauzione volti ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio sono previsti dalla direttiva UE/2019/904;

   si aggiunga che nei confronti dei tredici Paesi europei che hanno adottato il sistema Drs non risulta siano state, ad oggi, avviate procedura di infrazione;

   si ritiene utile dirimere le perplessità rilevate, anche mediante un'analisi comparata dei sistemi Drs già adottati da altri Stati membri, avvalendosi del supporto degli istituti tecnici di riferimento –:

   se intenda avviare un apposito studio volto ad approfondire la disciplina dei sistemi Drs adottati da altri Paesi europei, al fine di pervenire alla tempestiva attuazione del citato articolo 219-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
(5-08302)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 giugno 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-08302

  Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti in merito alle iniziative da intraprendere per l'adozione del decreto di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 rubricato Sistemo di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi, modificato a seguito del recepimento della Direttiva UE 2018/852, promuove l'adozione di sistemi di restituzione con cauzione per il riutilizzo degli imballaggi applicabili, così come previsto al comma 1-bis del medesimo articolo, agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande.
  Si specifica che in sede di predisposizione del decreto previsto dal successivo comma 2, è emerso che l'articolo 5 della Direttiva UE 2018/852, nel disporre l'adozione di misure volte a incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, e conseguentemente sistemi per il riutilizzo quali ad esempio i sistemi di deposito con cauzione, ha imposto che detto obbligo ricada su tutte le tipologie e materiali di imballaggio riferibili tanto agli imballaggi primari che ai secondari nonché terziari, quindi non solo «agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande», come, invece, previsto dalla normativa italiana attualmente vigente.
  La criticità sopra evidenziata comporta la difficile adozione del regolamento anche a causa delle complessità tecniche e organizzative nella sua applicazione, in quanto sembrerebbe piuttosto riferirsi allo strumento del deposito cauzionale ai fini della raccolta per l'avvio al riciclo e non volto a favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e secondo il rispetto della gerarchia dei rifiuti, che vede il riutilizzo quale l'opzione ambientale preferibile nell'ordine delle priorità.
  Il discostarsi, quindi, dal contenuto dell'articolo 5 della direttiva UE 2018/852, rubricato «riutilizzo», e recepito nell'ordinamento italiano al suddetto articolo 219-bis, potrebbe comportare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato, qualora fosse riscontrata una incoerenza con quanto ivi previsto.
  In merito al mancato avvio di procedure di infrazione per i sistemi DRS istituiti negli altri paesi europei, si rappresenta che, da una ricerca effettuata su questi ultimi, gli stessi hanno la finalità di avviare al riciclo gli imballaggi e non vengono impiegati per il riutilizzo, come sarebbe invece da attuarsi per il sistema italiano ai sensi dell'art. 219-bis del decreto legislativo n. 152/2006.
  Alla luce di quanto rappresentato, appare necessario apportare le modifiche alla disposizione attualmente vigente, nonché, per la prosecuzione dell'iter volto all'adozione del regolamento di cui all'articolo 219-bis, l'avvio di un tavolo di consultazione, la cui prima convocazione è stata già prevista per i prossimi giorni e che vedrà la partecipazione del Ministero dello sviluppo economico concertante e tutti gli operatori del settore, tra cui il CONAI, i sistemi autonomi degli imballaggi, ANCI, le associazioni di categoria della distribuzione, del settore dell'industria alberghiera (HORECA), gli Istituti tecnici di riferimento (ISPRA e ISS) e gli enti universitari interessati.
  Nell'ambito di suddetto tavolo, verrà valutata l'opportunità, così come auspicato dagli interroganti, di approfondire ulteriormente la tematica attraverso un apposito studio, atteso quanto già effettuato in precedenza, così come menzionato.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riciclaggio dei rifiuti

protezione dell'ambiente

violazione del diritto comunitario