ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08272

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 710 del 20/06/2022
Firmatari
Primo firmatario: MARTINO ANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 20/06/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 20/06/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/06/2022
Stato iter:
21/06/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/06/2022
Resoconto PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 21/06/2022
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/06/2022
Resoconto PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/06/2022

SVOLTO IL 21/06/2022

CONCLUSO IL 21/06/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08272
presentato da
MARTINO Antonio
testo di
Lunedì 20 giugno 2022, seduta n. 710

   MARTINO e PELLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   La «Tremonti Ambiente» (TA) è un'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 6, commi 13-19, della legge n. 388 del 2008 destinata a incentivare gli investimenti ambientali. La norma prevede che, a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la «quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi»;

   numerosi imprenditori collettivi piemontesi hanno realizzato i suddetti investimenti. Nell'incerto contesto circa la cumulabilità delle agevolazioni TA con quelle dei cosiddetti «Conti energia» non hanno iscritto la detassazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui gli investimenti erano stati realizzati;

   alla luce dei chiarimenti recati dal cosiddetto «Quinto conto energia» (decreto ministeriale 5 luglio 2012), detti imprenditori hanno proceduto alla riapprovazione dei bilanci relativi presentando, alle competenti direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate, dichiarazione dei redditi integrativa a favore ovvero apposita istanza al fine di ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate all'Erario, per non aver usufruito della detassazione;

   l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 58/E/2016, ha chiarito il diritto alla cumulabilità delle due agevolazioni, entro il limite del 20 per cento del costo dell'investimento. Tuttavia in Piemonte le direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate hanno rifiutato il riconoscimento della detassazione. I contribuenti hanno perciò adito il competente giudice tributario reclamando il diritto all'agevolazione;

   il Gestore dei servizi energetici (Gse) con nota del 22 novembre 2017 ha affermato che la TA non è cumulabile le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto energia. Consiglio di Stato e Tar hanno annullato questa interpretazione;

   il legislatore, con il decreto-legge n. 124 del 2019, per superare le problematiche applicative derivanti dal divieto di cumulo delle agevolazioni del III, IV e V Conto energia, ha introdotto un meccanismo di «definizione agevolata» per la restituzione della TA con contestuale obbligo di rinuncia ai giudizi pendenti. Anche questa disposizione e i relativi atti applicativi, sono stati oggetto di ricorsi amministrativi, giunti ormai al vaglio della Corte di Cassazione –:

   quale orientamento il Ministro intenda esprimere, per quanto di competenza, sulla vicenda esposta in premessa e se non ritenga opportuno adottare iniziative per dettare disposizioni a tutela del legittimo affidamento dei contribuenti indicati in premessa la cui posizione procedimentale è pienamente conforme alle indicazioni della risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 58/E/2016.
(5-08272)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 21 giugno 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08272

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388 del 2000 – la cosiddetta «Tremonti Ambiente» – con le quali, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, è stata introdotta un'agevolazione fiscale destinata a incentivare gli investimenti ambientali. Tali disposizioni prevedono, infatti, che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorra a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dei redditi.
  Gli interroganti rilevano come, sulla base di tale presupposto, numerosi imprenditori collettivi piemontesi abbiano realizzato i predetti investimenti, beneficiando – a seguito dei chiarimenti recati dal cosiddetto «Quinto conto energia» (decreto ministeriale 5 luglio 2012) e di quelli forniti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 58 del 2016 in merito alla cumulabilità delle suddette agevolazioni entro il limite del 20 per cento del costo dell'investimento – di entrambi gli incentivi. Ciò nonostante, in Piemonte le Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate hanno rifiutato il riconoscimento della detassazione, costringendo i contribuenti ad adire il giudice tributario per reclamare il diritto all'agevolazione.
  Sulla questione, poi, il Gestore dei servizi energetici (GSE), con nota del 22 novembre 2017, ha affermato che la Tremonti Ambiente non è cumulabile con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia e che «Consiglio di Stato e TAR hanno annullato questa interpretazione».
  Tanto premesso gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «se non ritenga opportuno emanare disposizioni a tutela del legittimo affidamento dei contribuenti indicati in premessa la cui posizione procedimentale è pienamente conferente con le indicazioni della Risoluzione Ade n. 58/E/2016».
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che l'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, rubricato «Incentivi Conto Energia», interviene sulle problematiche applicative derivanti dal cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  Le agevolazioni tariffarie e fiscali in questione sono state già riconosciute ai beneficiari e ad esse, attualmente, non è più possibile accedere.
  La necessità di garantire il rispetto del divieto di cumulo tra le due agevolazioni non è dettata da norme di carattere fiscale, ma discende unicamente dalla disciplina delle tariffe incentivanti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 (di seguito rispettivamente III, IV e V «Conto Energia»).
  Ciò posto, in merito alla cumulabilità dell'agevolazione fiscale per investimenti ambientali (cosiddetto «Tremonti Ambiente») con altre misure agevolative, infatti, l'Agenzia delle entrate si è espressa con la risoluzione n. 58 del 20 luglio 2016, nella quale ha rappresentato che «la stessa deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente».
  Sulla questione è intervenuto il Gestore dei Servizi Energetici (di seguito, GSE), con un comunicato del 22 novembre 2017, con cui ha precisato che, relativamente ai decreti di incentivazione della produzione di energia da fonti fotovoltaiche di cui al III, IV e V Conto Energia, non è possibile il cumulo tra i due incentivi. Inoltre, lo stesso GSE ha specificato che, per continuare a godere delle tariffe incentivanti, è necessario che il soggetto responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto, manifestandone la volontà all'Agenzia delle entrate.
  Per consentire la rinuncia al beneficio fiscale e conservare le tariffe incentivanti, con la risposta ad interpello n. 114 del 2018, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, in merito «alle modalità attraverso le quali manifestare la rinuncia all'agevolazione fiscale della “Tremonti Ambiente”, essendo quest'ultima fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell'imponibile da operare in sede di dichiarazione dei redditi, la società istante può, innanzitutto, avvalersi dello strumento della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Tale dichiarazione può essere presentata esclusivamente entro i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Peraltro, nell'ipotesi in cui la società istante non abbia usufruito dell'agevolazione in via ordinaria, cioè in sede di dichiarazione dei redditi, ma abbia presentato un'istanza di rimborso dell'imposta versata, la rinuncia all'agevolazione può essere manifestata attraverso una rinuncia espressa all'istanza di rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato.
  Al di fuori delle suddette ipotesi, ossia quando le dichiarazioni presentate non siano più integrabili essendo decorso il termine di cui al citato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero quando i rimborsi siano già stati erogati, la posizione fiscale della società istante, con riferimento all'agevolazione “Tremonti Ambiente”, deve ritenersi definitiva».
  Infine, per coloro che non potevano più avvalersi delle modalità di restituzione appena descritte, l'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 ha introdotto nell'ordinamento una procedura volta a consentire alle imprese il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti di cui ai citati decreti del Ministro dello sviluppo economico, in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali.
  In particolare, la citata disposizione:

   subordina il mantenimento del suddetto diritto «al pagamento di una somma determinata, applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l'aliquota d'imposta pro-tempore vigente»;
   chiarisce che, per avvalersi di tale definizione, è necessario «presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate», il cui contenuto e modalità di presentazione sono stati fissati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020;
   precisa che la definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e con il pagamento degli importi dovuti «entro il 30 giugno 2020» (termine posticipato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 56, comma 8-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 11 settembre 2020, n. 120).

  Tanto premesso, risulta chiaro che:

   le agevolazioni di cui ai conti energia non hanno natura tributaria;
   il GSE è l'unico soggetto titolare del procedimento amministrativo di ammissione e revoca delle tariffe incentivanti ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
   la procedura disciplinata dall'articolo 36 del decreto-legge n. 124 del 2019 rappresenta solo una modalità operativa, senza pagamento di interessi e sanzioni, volta ad evitare la revoca delle tariffe incentivanti nei casi in cui la posizione fiscale del contribuente, con riferimento all'agevolazione Tremonti Ambiente, si è resa definitiva o per decorso del termine, di cui al citato articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per presentare una dichiarazione integrativa, ovvero, nell'ipotesi in cui si sia usufruito dell'agevolazione per il tramite del rimborso percepito a seguito della presentazione di apposita istanza per la restituzione dell'imposta precedentemente versata;
   la suddetta procedura di definizione agevolata non comporta né riliquidazione delle dichiarazioni presentate né riapertura di posizioni fiscali che si sono rese definitive;
   alle somme richieste per definire la procedura agevolativa non può essere attribuita natura tributaria, non costituendo in alcun modo IRES/IRPEF restituita a seguito di riliquidazione delle dichiarazioni o di revoca di rimborsi erogati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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