ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08120

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 695 del 17/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: SEGNERI ENRICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/05/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2022


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/05/2022
Stato iter:
18/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/05/2022
Resoconto INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 18/05/2022
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 18/05/2022
Resoconto INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/05/2022

SVOLTO IL 18/05/2022

CONCLUSO IL 18/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08120
presentato da
SEGNERI Enrica
testo di
Martedì 17 maggio 2022, seduta n. 695

   SEGNERI e INVIDIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con la legge n. 179 del 2017 si è realizzata una disciplina organica in materia di whistleblowing, come strumento di contrasto alla corruzione, prevedendo sia nell'ambito del settore pubblico, sia in quello privato, il divieto di qualsiasi provvedimento avente effetti negativi per il segnalante, sul rapporto di lavoro e sulle sue condizioni. Tuttavia la misura risulta insufficiente;

   con la direttiva 2019/1937/UE del 23 ottobre 2019, sono infatti state previste nuove misure in materia di whistleblowing, allo scopo di rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori, stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

   in data 17 dicembre 2021, l'Italia avrebbe dovuto emanare la normativa nazionale di recepimento della direttiva 2019/1937/UE relativa al whistleblowing;

   la direttiva 2019/1937/UE ha disposto che i segnalanti vengano tutelati se, al momento della segnalazione, abbiano avuto fondati motivi di ritenere vere le informazioni divulgate: sia che si tratti di illeciti, sia che si tratti di atti e omissioni tesi a eludere e/o violare le norme, sia che si tratti di tentativi di occultamento di condotte irregolari e/o illegali;

   tale normativa europea ha contestualmente disciplinato il contenuto della tutela per i segnalanti. In particolare, oltre a prevedere il divieto di atti di ritorsione e/o di discriminatorie sul luogo di lavoro, mediante, ad esempio, sanzioni disciplinari, licenziamento, demansionamento, trasferimento o mancata conversione del contratto a termine, vengono istituite altre misure di sostegno, quali: l'accesso a informazioni e consulenze, assistenza da parte delle autorità, il patrocinio a spese dello Stato, il divieto di ritorsione anche in relazione ad aspetti quali i danni relativi alla reputazione del segnalante;

   la Commissione europea sarebbe pronta ad aprire una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della suddetta direttiva europea, con la conseguente determinazione di un danno ai cittadini e alle risorse economiche del nostro Paese;

   in data 17 novembre 2021, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, le associazioni Transparency International Italia e The good Lobby avevano sollecitato il recepimento di suddetta direttiva 2019/1937/UE che arricchirebbe il nostro quadro giuridico, strutturando in modo più completo l'istituto del whistleblowing, sia nel settore pubblico, sia in quello privato –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per il recepimento della direttiva 2019/1937/UE, al fine di rafforzare le tutele dei lavoratori.
(5-08120)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-08120

  Con l'atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interroganti chiedono quali iniziative il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda intraprendere per condurre a termine il recepimento della Direttiva UE 2019/1937.
  Lo scopo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers, cioè i soggetti appartenenti ad amministrazioni sia pubbliche che private che segnalano illeciti o irregolarità, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali. Il legislatore europeo intende attribuire allo strumento del whistleblowing la funzione di «rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità» e di prevenire la commissione dei reati.
  La normativa italiana risulta, in parte, già allineata alle previsioni della direttiva, essendo la materia del cosiddetto whistleblowing già regolata, per il settore pubblico e per il settore privato, rispettivamente, dai decreti legislativi n. 165 del 2001, nonché dalla legge n. 179 del 2017, che ha sostituito l'articolo 54-bis del citato decreto legislativo n. 165 in materia di tutela del dipendente pubblico, ha introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di tutela del dipendente o collaboratore nel settore privato, e ha previsto, all'articolo 3, l'integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale.
  Certamente l'attuazione della direttiva è essenziale per il rafforzamento della disciplina nazionale in quanto stabilisce norme minime comuni volte a garantire un più elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato.
  L'obiettivo è quello di favorire l'emersione di illeciti di differente natura, estendere l'ambito applicativo soggettivo, tra gli altri, anche a coloro il cui rapporto di lavoro è nel frattempo terminato o non ancora iniziato, durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali. La direttiva regolamenta altresì un più ampio ventaglio di canali e modalità di segnalazione e mira altresì a rafforzare le forme di tutela per i segnalanti, ricomprendendovi anche forme indirette di discriminazione, come valutazioni negative della performance, mancate promozioni o referenze negative.
  A tali previsioni si aggiunge un rafforzamento dell'apparato sanzionatorio per chi attua ritorsioni o in altri modi compromette il funzionamento del whistleblowing: la mancanza di misure deterrenti a carico di coloro che colpiscono direttamente i whistleblower è nel nostro ordinamento uno degli aspetti che presenta profili di maggiore criticità.
  La delega, come noto, non è stata tuttavia più esercitata nei termini e pertanto è stato necessario disporne una nuova, che riprende sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 23 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020).
  Occorre segnalare che la direttiva prevedeva all'articolo 26 che il recepimento della stessa da parte degli Stati membri sarebbe dovuto avvenire entro il 17 dicembre 2021.
  Nel corso delle riunioni che, prima della scadenza del termine del 17 dicembre 2021, ci sono state tra gli Stati membri e la Commissione europea è emerso che numerosi Stati non avrebbero recepito l'indicata direttiva nel tempo previsto e, tra questi, anche l'Italia.
  Nell'ambito dell'istruttoria tecnica per la redazione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha collaborato intensamente con il Ministero della giustizia, che ha competenza prevalente nella stesura del provvedimento. Si è trattato di un lavoro molto complesso, che coinvolge la competenza di molteplici Amministrazioni e che investe profili sensibili riconducibili ai diritti fondamentali della persona. I lavori erano giunti comunque in fase avanzata.
  La delega per attuare la direttiva UE 2019/1937 è stata quindi inserita nel disegno di legge n. 2481, legge di delegazione europea 2021, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame della Commissione competente al Senato della Repubblica.
  Voglio pertanto rassicurare gli Onorevoli interroganti che benché l'attuazione non sia stata perfezionata, il lavoro per il recepimento della direttiva UE 2019/1937 è stato avviato, così che il Governo potrà certamente adottare il decreto legislativo di recepimento nei termini dalla legge di delegazione europea 2021.
  Assicuro il massimo impegno del Ministero del lavoro nel garantire la tempestiva attuazione della disciplina europea del whistleblowing, nella convinzione che essa rappresenta uno strumento di primaria importanza per il contrasto alla corruzione e alle condotte irregolari nel lavoro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violazione del diritto comunitario

patrocinio

procedura CE d'infrazione