ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08104

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 695 del 17/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: ALBANO LUCIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 17/05/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/05/2022
Stato iter:
18/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/05/2022
Resoconto ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 18/05/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/05/2022
Resoconto ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/05/2022

SVOLTO IL 18/05/2022

CONCLUSO IL 18/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08104
presentato da
ALBANO Lucia
testo di
Martedì 17 maggio 2022, seduta n. 695

   ALBANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 15 del decreto-legge n. 36 del 2022, recante misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anticipa al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore della disposizione di legge, contenuta nell'articolo 15, comma 4-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che aveva introdotto a partire dal 1° gennaio 2023 una multa di 30 euro a carico dell'esercente o professionista sprovvisto di sistemi che consentano pagamenti elettronici con almeno una tipologia di carta di credito e una tipologia di carta di debito;

   a seguito di un emendamento approvato al nuovo «decreto Milleproroghe» sarà di nuovo a 2 mila euro la soglia a partire dalla quale si vieta ogni transazione con banconote e di conseguenza, sotto la soglia dei 2.000 euro non è obbligatorio pagare attraverso l'uso di carte Bancomat;

   ad avviso dell'interrogante, ci si trova di fronte, di fatto, a una contraddizione, in quanto la moneta a corso legale è di fatto il contante –:

   quali iniziative intenda intraprendere per tutelare esercenti e consumatori e assicurare una applicazione logica e non conflittuale della disciplina, dei sistemi di pagamento elettronici.
(5-08104)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08104

  Va evidenziato preliminarmente che la normativa in tema di limitazioni all'uso del contante (cfr. articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007) è strettamente connessa al concetto di «moneta avente corso legale». Sebbene tale espressione non sia direttamente definita a livello comunitario, il suo significato può essere agevolmente dedotto dall'interpretazione del quadro normativo disciplinante la materia. In particolare, l'articolo 128, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sancisce espressamente che «le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale». Tale previsione, inoltre, deve essere letta in linea con quanto previsto, tra gli altri, dal considerando 19 del regolamento (CE) 974/1998, che contiene disposizioni di dettaglio relativamente all'introduzione e alla circolazione dell'euro, e prevede che «le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari». Ciò è confermato anche dalla raccomandazione della Commissione 2010/191/UE. Inoltre, si fa presente che, con sentenza del 26 gennaio 2021, nelle cause riunite C-422/19 e C-423/19, la Corte di giustizia Europea ha rilevato che eventuali limitazioni al pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, là dove tali restrizioni siano giustificate dal perseguimento di finalità di interesse pubblico.
  Pertanto, in linea con la regolamentazione comunitaria, limitazioni ai pagamenti in contanti possono essere validamente previste da ciascuno Stato membro ove sussistano «motivi di interesse pubblico» e a condizione che siano disponibili «altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari». Nel caso di specie, non può non riconoscersi come in Italia siano generalmente disponibili mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari diversi dai pagamenti in contanti. D'altro canto, l'introduzione di limitazioni ai pagamenti in contanti persegue le finalità pubbliche di tax compliance, prevenzione e contrasto al riciclaggio, e promozione dei pagamenti elettronici e digitali.
  A ciò si aggiunga che, già con le Country Recommendation per il 2019 la Commissione europea e il Consiglio raccomandavano all'Italia di adottare provvedimenti nel 2019 e nel 2020 al fine di «contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, tra l'altro potenziando i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti».
  Atteso che la normativa vigente in tema di limitazione all'uso del contante è conforme con quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria sul corso della moneta in euro, il tema non sembra in contrasto con quello delle sanzioni per mancata accettazione di strumenti di pagamento elettronici, anch'esso oggetto della presente interrogazione.
  Sul punto, come rappresentato dall'interrogante, l'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, ha disposto l'anticipazione al 30 giugno 2022 dell'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012. La sanzione per mancata accettazione di pagamenti elettronici, nel dettaglio, era stata già introdotta dall'articolo 19-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di superare il mancato allineamento normativo derivante dalla sussistenza di un obbligo, rispetto alla cui violazione mancava la relativa sanzione.
  Tuttavia, la previsione di sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta, oltre ad iscriversi tra le misure idonee a incentivare pagamenti in forma elettronica, inserendosi in una più ampia strategia di promozione di strumenti di pagamento alternativi e digitali, rientra, per il 1° semestre 2022, nella Milestone M1C1 - 103 del PNRR (entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli), che al punto iii) prevede «l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici».
  Considerata la scadenza al 30 giugno 2022 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella citata Milestone del PNRR, la modifica normativa di cui all'articolo 18 decreto-legge n. 36 del 2022 ha allineato la decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta alle previsioni del PNRR.
  L'obbligo per gli esercenti di dotarsi delle apparecchiature tecniche necessarie per consentire che i consumatori possano effettuare pagamenti elettronici (cd. Point of Sale o POS) di qualsiasi importo non pare in contraddizione con la previsione di limiti all'uso del contante, posto che le due discipline, oltre a rivolgersi a soggetti differenti, perseguono anche delle finalità diverse, come sopra rappresentato.
  Ne discende, infine, che il consumatore, a fronte dell'obbligo dell'esercente di dotarsi di POS, ha la possibilità di scegliere liberamente il mezzo di pagamento (contante o digitale) con cui intende regolare una determinata transazione. Il tutto entro i limiti all'uso del contante, previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
  Da ultimo, si segnala che il Governo ha previsto rilevanti sostegni per commercianti e professionisti in relazione alle spese sostenute per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico; in particolare, l'articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha incrementato al 100 per cento il credito d'imposta sulle commissioni bancarie maturate nel periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022, in favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali e che hanno ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; si è inoltre previsto un credito d'imposta in favore degli esercenti che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico.
  Tutto ciò premesso, non sembra possano rilevarsi contraddizioni tra la normativa vigente in tema di limitazioni all'uso del contante e quella relativa alle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici. Ne consegue che, allo stato, non appaiono necessarie ulteriori iniziative normative sulla tematica dinanzi illustrata, che, peraltro, potrebbe rivelarsi potenzialmente non compatibile con le previsioni del PNRR.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

moneta elettronica

credito

consumatore