ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08101

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 695 del 17/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 17/05/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 17/05/2022
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 17/05/2022
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 17/05/2022
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 17/05/2022
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 17/05/2022
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 17/05/2022
RIBOLLA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 17/05/2022
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 17/05/2022
ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER 17/05/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/05/2022
Stato iter:
18/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/05/2022
Resoconto GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 18/05/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/05/2022
Resoconto GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/05/2022

SVOLTO IL 18/05/2022

CONCLUSO IL 18/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08101
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Martedì 17 maggio 2022, seduta n. 695

   CENTEMERO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, RIBOLLA, TARANTINO e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, disciplina il cosiddetto «Sismabonus acquisti», che consiste in una detrazione del 75 o dell'85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica che viene riconosciuta all'acquirente di un'unità immobiliare ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3 se, tramite l'intervento di demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da apposita impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice, si ottiene, rispettivamente, il passaggio a una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori;

   ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 119 del «decreto Rilancio», tale detrazione è stata aumentata al 110 per cento per le spese sostenute dai 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 («Super-sismabonus acquisti»);

   l'Agenzia delle entrate, con interpello n. 57 del 31 gennaio 2022 ha precisato che «Dal tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, in base al quale “l'aliquota delle detrazioni spettanti [per gli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013] è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (...)”, si ricava che l'aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del Superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano su immobili ammessi a tale agevolazione»;

   tuttavia, rimane incertezza circa la percentuale di applicazione delle agevolazioni ivi previste per le unità immobiliari per le quali al 30 giugno 2022 non sia stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, ovvero quale sia la percentuale di detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 con stipula dell'atto di compravendita entro i 30 mesi dalla fine dei lavori –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare in riferimento a quanto esposto in premessa, al fine di fare chiarezza sulle modalità applicative degli interventi agevolabili previsti dalla normativa vigente.
(5-08101)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08101

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al cosiddetto Sismabonus acquisti di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 secondo cui qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici di cui al precedente comma 1-quater del medesimo articolo 16 «siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione spetta all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare».
  Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), la detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (cd. Superbonus) dai soggetti indicati nel comma 9 del medesimo articolo 119.
  Tanto premesso, gli Onorevoli lamentano l'incertezza circa la percentuale di applicazione delle agevolazioni ivi previste per le unità immobiliari per le quali al 30 giugno 2022 non sia stato stipulato il relativo atto pubblico di compravendita, ovvero quale sia la percentuale di detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 con stipula dell'atto di compravendita entro i 30 mesi dalla fine dei lavori.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere «quali iniziative di competenza intenda adottare in riferimento a quanto esposto in premessa al fine di fare chiarezza sulle relative modalità applicative degli interventi agevolabili previsti dalla normativa vigente».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, disciplina il c.d. «Sismabonus acquisti», che consiste in una detrazione del 75 o dell'85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata), che viene riconosciuta all'acquirente di un'unità immobiliare ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3 se, tramite l'intervento di demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da apposita impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice, si ottiene, rispettivamente, il passaggio a una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori.
  Come chiarito con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, la disposizione in commento è inserita nel contesto delle norme che disciplinano il c.d. «Sismabonus» (disciplinato dai commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo articolo 16) mutuandone le regole applicative, ma si differenzia da quest'ultimo in quanto i beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.
  Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), la predetta agevolazione del «Sismabonus acquisti», è stata elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (cd. Superbonus) dai soggetti indicati nel comma 9 del medesimo articolo 119.
  Con numerosi documenti di prassi (cfr., tra gli altri, la circolare n. 30/E del 2020), l'Agenzia delle entrate ha precisato che, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus, è necessario che i requisiti richiesti dalla norma agevolativa sussistano nel periodo di vigenza della stessa.
  Conseguentemente, considerato che la norma fa espresso riferimento «agli acquirenti» delle predette unità immobiliari, è necessario, tra l'altro, che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il termine di vigenza dell'agevolazione, attualmente fissato al 30 giugno 2022.
  Pertanto, con riferimento al quesito posto dagli Onorevoli interroganti circa la percentuale di detrazione applicabile nell'ipotesi di spese sostenute dal 1° luglio 2022, con stipula dell'atto di compravendita entro i 30 mesi dalla fine dei lavori, gli acquirenti delle predette unità immobiliari non potranno fruire del Superbonus, ma, ricorrendo le condizioni normativamente previste, potranno beneficiare della detrazione del 75 per cento ovvero dell'85 per cento delle spese sostenute, ai sensi del citato articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, qualora l'atto di compravendita sia stipulato entro il termine di vigenza ivi previsto, attualmente fissato al 31 dicembre 2024.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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