ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08100

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 695 del 17/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/05/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2022
ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2022
CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2022
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2022
GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2022
LORENZONI GABRIELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2022
MIGLIORINO LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2022
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2022
SALAFIA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2022
SCERRA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2022
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 17/05/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/05/2022
Stato iter:
18/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/05/2022
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 18/05/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/05/2022
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/05/2022

SVOLTO IL 18/05/2022

CONCLUSO IL 18/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08100
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Martedì 17 maggio 2022, seduta n. 695

   CANCELLERI, MARTINCIGLIO, ALEMANNO, CASO, CURRÒ, GRIMALDI, GABRIELE LORENZONI, MIGLIORINO, RUOCCO, SALAFIA, SCERRA e ZANICHELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'introduzione dell'assegno unico universale, previsto con la legge 1° aprile 2021, n. 46, ha delegato il Governo ad adottare misure a sostegno dei figli a carico, attraverso l'assegno unico e universale, il cui beneficio rappresenta una sintesi dei diversi bonus straordinari e delle agevolazioni anche fiscali, previste famiglie con figli a carico;

   tale schema ha, in particolare, consentito un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, attraverso il superamento del modello di detrazione ex articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, basato sul reddito in favore di una determinazione realizzata esclusivamente su base Isee, prevedendo tra i soggetti beneficiari, anche i figli maggiorenni a carico fino al compimento del ventunesimo anno d'età, rispetto ai quali l'erogazione dell'assegno non è automatica, ma risulta subordinata alla verificazione di determinate condizioni;

   i suesposti criteri di determinazione sono indicati dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e stabiliscono, a tal fine, che il maggiorenne che frequenta un corso di formazione scolastica, professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio o un'attività lavorativa e possieda un reddito non superiore a 8 mila euro ovvero svolga il servizio civile universale;

   al successivo compimento del ventunesimo anno d'età, l'assegno non sarà più erogabile, ed opera nei confronti del soggetto a carico la detrazione ex articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, che risulta erogabile anche in assenza delle condizioni in precedenza richiamate;

   ad avviso degli interroganti, il suesposto quadro regolatorio non risulterebbe tuttavia, coerente con lo spirito di sostegno alle famiglie, atteso che (condizionando l'erogazione dell'assegno ai soggetti tra i 18 e i 21 al ricorrere di determinate condizioni) si assisterebbe alla creazione di un'area di soggetti non supportati in alcun modo;

   si tratta dei soggetti non «attivi» tra i 18 e i 21 anni, i quelli non risultano destinatari né dell'assegno unico universale (previsto per i soli attivi) né della detrazione ex articolo 12 del Tiur (prevista anche per i non attivi ma solo dopo il compimento del ventunesimo anno d'età) –:

   se il Ministro interrogato intenda chiarire nell'ambito delle proprie competenze, la ratio fiscale, sottesa all'esclusione dei soggetti non attivi compresi tra i 18 e i 21 anni dall'assegno unico universale, ovvero dalla detrazione di cui all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi.
(5-08100)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08100

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'assegno unico universale introdotto con la legge 1° aprile 2021, n. 46, il quale rappresenta una sintesi dei diversi bonus straordinari e delle agevolazioni anche fiscali previsti in questi anni a favore delle famiglie con figli a carico.
  Considerando che l'assegno unico universale, determinato in base all'entità dell'ISEE dei soggetti beneficiari, è riconosciuto, al verificarsi di specifiche condizioni, anche per i figli maggiorenni a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età, e che al compimento del ventunesimo anno di età trova applicazione la detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR – che risulta erogabile anche in assenza delle predette condizioni – gli interroganti rilevano come il suesposto quadro regolatorio non risulti coerente con lo spirito di sostegno alle famiglie atteso che si creerebbe un'area di soggetti (quelli tra i 18 e 21 anni di età) non attivi, i quali non risultano destinatari né dell'assegno unico universale né della detrazione ex articolo 12 del TUIR.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intenda chiarire la ratio fiscale sottesa all'esclusione dei soggetti non attivi compresi tra i 18 e 21 anni dall'assegno unico e dalla detrazione di cui all'articolo 12 del TUIR.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova anzitutto rammentare che l'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, prevede che l'assegno unico e universale sia erogato anche ai figli di età fra 18 e 21 anni qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

   1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

   2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

   3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

   4) svolga il servizio civile universale.

  Considerata l'ampiezza e l'alternatività dei requisiti richiesti, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega 1° aprile 2021, n. 46 fu ritenuto che l'area di soggetti fra 18 e 21 anni che non avrebbero beneficiato dell'assegno unico sarebbe stata alquanto limitata.
  Peraltro, nella stessa sede tale questione fu valutata anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), della legge delega n. 46 del 2021 sopra citata, che stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di delega si sarebbe provveduto utilizzando anche le risorse rivenienti dal graduale superamento o dalla soppressione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle detrazioni fiscali per i figli previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  In ogni caso, resta fermo che qualsiasi determinazione in merito ad un allargamento della platea dei beneficiari dell'assegno unico a tutti i figli con un'età tra 18 e 21 anni, ovvero ad una reintroduzione della detrazione fiscale a favore dei medesimi soggetti che non beneficiano dell'assegno unico, richiederebbe una modifica normativa in relazione alla quale occorrerebbe individuare idonea copertura finanziaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta