ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/08099

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 695 del 17/05/2022
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 17/05/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FASSINA STEFANO LIBERI E UGUALI 17/05/2022


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 17/05/2022
Stato iter:
18/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/05/2022
Resoconto FASSINA STEFANO LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 18/05/2022
Resoconto FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 18/05/2022
Resoconto FASSINA STEFANO LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 18/05/2022

SVOLTO IL 18/05/2022

CONCLUSO IL 18/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08099
presentato da
PASTORINO Luca
testo presentato
Martedì 17 maggio 2022
modificato
Mercoledì 18 maggio 2022, seduta n. 696

   PASTORINO e FASSINA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il comma 837 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 disciplina il canone patrimoniale (Cup) il cui presupposto è rappresentato dall'occupazione di aree demaniali o del patrimonio indisponibile di comuni e città metropolitane destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, la cui tariffa è determinata in base a durata, tipologia e superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati ed alla zona del territorio in cui viene effettuata;

   per le occupazioni permanenti, ossia che si protraggono per l'intero anno solare, il comma 841 stabilisce delle tariffe base, mentre le occupazioni temporanee di suolo pubblico trovano disciplina nel dettato dei successivi commi 842, 843 secondo cui gli enti applicano le relative tariffe frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata, potendo anche prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del Cup, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe, mentre per le occupazioni ricorrenti e che si svolgono settimanalmente verrà applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sull'importo del canone complessivamente determinato;

   per la determinazione delle suddette tariffe numerosi enti hanno applicato dei coefficienti moltiplicatori in base al valore economico della strada o piazza in cui si svolge l'occupazione o il presunto sacrificio economico imposto alla collettività disattendendo, in tal modo, l'obiettivo dell'alleggerimento del peso impositivo ed acuendo la crisi di un settore già fortemente penalizzato dalla pandemia da COVID-19;

   con riferimento alla richiesta di interpretazione del tenore dei suddetti commi 837 e 843 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2019, in merito alla determinazione dei criteri applicativi del canone unico patrimoniale, il Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, con le risoluzioni 6/2021 e 6/2022 ha concluso sostenendo che la piena autonomia regolamentare dell'ente impositore nell'individuazione di «coefficienti moltiplicatori» per la determinazione del canone per le occupazioni di carattere temporaneo è legittima solo se esercitata entro i limiti espressamente previsti dal citato comma 843 che ha lo scopo di evitare l'eccessiva polverizzazione delle tariffe che potrebbe derivare da una eccessiva potestà regolamentare –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare per un'applicazione della disciplina a livello territoriale che sia coerente con la legge e proporzionata alla redditività dell'attività interessata, dati i sempre più numerosi casi di deliberazione di canoni insostenibili per le attività di commercio su suolo pubblico.
(5-08099)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-08099

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo avere richiamato brevemente la disciplina del canone unico patrimoniale sulle aree di mercato (CUP) di cui all'articolo 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019, precisano che numerosi comuni hanno applicato coefficienti moltiplicatori in base al valore economico delle aree oggetto delle occupazioni o al presunto sacrificio economico imposto alla collettività, «disattendendo, in tal modo, l'obiettivo dell'alleggerimento del peso impositivo ed acuendo la crisi di un settore già fortemente penalizzato dalla pandemia da COVID-19».
  Gli Onorevoli interroganti richiamano, altresì, le risoluzioni n. 6/2021 e n. 1/2022 del Dipartimento delle finanze nelle quali è stata ribadita l'autonomia regolamentare degli enti locali in ordine all'individuazione di coefficienti moltiplicatori per la determinazione del CUP relativo alle occupazioni di carattere temporaneo, autonomia che può essere legittimamente esercitata senza però travalicare i limiti espressamente previsti dal comma 843 del citato articolo 1.
  Tanto premesso gli Interroganti chiedono di sapere come si intenda garantire un'applicazione della normativa coerente con la legge e proporzionata alla reddittività dell'attività interessata, «dati i sempre più numerosi casi di deliberazioni di canoni insostenibili per le attività di commercio su suolo pubblico».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente sottolineare che la disciplina del CUP è stata emanata per esigenze di razionalizzazione e di semplificazione dei diversi prelievi che il CUP ha sostituito; è pur vero che l'attuazione di tale obiettivo potrebbe determinare anche l'effetto dell'alleggerimento del peso impositivo ma non si può affermare che questo sia stato lo scopo principale del legislatore, dal momento che il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tuttavia, proprio in considerazione della particolare attenzione che si è voluto rivolgere alle occupazioni in argomento, il citato comma 843 ha arginato la potestà regolamentare dei comuni prevedendo apposite agevolazioni, come richiamato dagli stessi interroganti.
  Si deve aggiungere, inoltre, che proprio in considerazione della particolare attenzione rivolta a favore del settore in parola, sono state emanate diverse disposizioni di agevolazione concernenti proprio le occupazioni di aree di mercato, quali ad esempio la proroga fino al 31 marzo scorso prevista dalla legge di bilancio per l'anno 2022.
  In ordine, poi, alla richiesta di intervento per garantire un'applicazione della normativa coerente con la legge e proporzionata alla reddittività dell'attività interessata, occorre sottolineare che, vista la natura patrimoniale dell'entrata in discorso, il Dipartimento delle finanze non può neanche esercitare la facoltà prevista dall'articolo 52, comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale «Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa». Come anche chiarito nella circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019, infatti, l'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle «entrate tributarie dei comuni».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fissazione dei prezzi

impresa in difficolta'

valore economico